Frontespizio Pareri

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5015

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5015-A




 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 maggio 2004 (v. stampato Senato n. 2896)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 maggio 2004

(Relatori: SANTULLI, per la VII Commissione;

EMERENZIO BARBIERI, per la XI Commissione)



NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) sul disegno di legge n. 5015. Le Commissioni permanenti VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato), il 25 maggio 2004, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda il relativo stampato.
 

Pag. 2



torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 5015,

          rilevato che il provvedimento reca un carattere omogeneo in senso lato, considerando che le disposizioni da esso recate intervengono su una pluralità di profili relativi alle materie dell'istruzione scolastica e dell'università;

          evidenziato il carattere ordinamentale di numerose disposizioni;

          evidenziata in particolare la scelta - esplicitata nella stessa relazione illustrativa - di introdurre disposizioni di rango legislativo al fine di disciplinare la materia delle graduatorie, in passato oggetto di semplici provvedimenti amministrativi, e che tale disciplina appare determinare l'abrogazione implicita delle previgenti norme secondarie, salvo il caso in cui tali disposizioni primarie operino esplicitamente come «deroga» a norme emanate in via amministrativa (ad esempio, all'articolo 4, comma 1);

          sottolineata la presenza di disposizioni, inserite nel corso del procedimento di conversione al Senato, che appaiono prive del requisito della «immediata applicabilità», in quanto esplicano effetti solo a partire dall'anno scolastico 2005/2006 (ad esempio, articolo 1, commi 1-bis e 4, articolo 2, comma 7-bis, articolo 3-bis, comma 2, articolo 3-ter, articolo 4-bis);

          richiamata l'attenzione sull'opportunità, ove possibile, di specificare i richiami normativi in quelle disposizioni che invece contengono generici rinvii a diverse discipline (ad esempio, articolo 1, comma 3-bis, articolo 3-bis, articolo 4);

          constatato che all'articolo 1, comma 4, la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

          segnalato, infine, che il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

 

Pag. 3

          alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 1, comma 1 - ove si dispone che le graduatorie siano rideterminate ai sensi della tabella allegata al provvedimento in esame - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire meglio le relazioni tra la citata tabella e le modalità di formazione delle graduatorie definite dall'allegato A al regolamento di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123;

          all'articolo 1, comma 2 - ove si prevede che nella rideterminazione delle graduatorie non si applica l'articolo 401, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere all'abrogazione esplicita del citato comma 3;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 2, comma 1, alinea e lettera c-bis, ed ai commi 1-bis 1-ter - ove si fa riferimento ad una fase transitoria precedente ai decreti attuativi della delega legislativa di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si intenda fare riferimento a due diverse fasi transitorie, considerando che all'articolo 2, comma 1, alinea ed al comma 1-bis sembra che sia preso in considerazione il periodo che precede l'emanazione dei citati decreti, mentre il comma 1, lettera c-bis ed il comma 1-ter sembrano riferirsi ad una fase transitoria definita dai medesimi decreti, nei quali si prevede pertanto di inserire una disciplina temporanea che preceda la loro entrata a regime; dovrebbe inoltre chiarirsi il termine per la fine della fase transitoria, atteso che il citato articolo 5 della legge n. 53 fa riferimento ad una pluralità di decreti legislativi; dovrebbe, infine, valutarsi la congruità del riferimento all'anno accademico 2003-2004, contenuto nel comma 1-bis;

          all'articolo 2, comma 4, - ove si fa riferimento alla classe di concorso 77/A (strumento musicale nella scuola media) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di menzionare il decreto ministeriale 6 agosto 1999 (Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124) che all'articolo 9 ha istituito detta classe di concorso, non presente nelle tabelle allegate al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39;

          all'articolo 2, commi 3, 4 e 4-bis, - ove si prevede l'emanazione di tre decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - dovrebbe valutarsi l'opportunità di stabilire un termine per la loro adozione;

 

Pag. 4

          all'articolo 2, comma 3-bis - ove si attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il potere di impartire alle Università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare gli strumenti giuridici attivabili dal Ministro per tali finalità.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

           esaminato il testo del decreto legge n. 97 del 2004, recante disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, approvato dal Senato,

          richiamato il disposto del secondo comma dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi del quale «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi»,

          richiamato il disposto del quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione, laddove prescrive un «esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale»,

          rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono in via prioritaria riconducibili alle materie «norme generali sull'istruzione» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere n) e m), della Costituzione,

          osservato che, per altro verso, appare richiamabile il disposto del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che affida alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, le materie «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione della istruzione e della formazione professionale» e «professioni»,

          ricordato peraltro che, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 33, «le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato»,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

Pag. 5


con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del provvedimento in esame, atteso che essa, nell'affidare ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità di attuazione di corsi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sembra introdurre una disciplina di dettagli, lesiva del diritto, riconosciuto alle università dall'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, a darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti da leggi dello Stato.


Frontespizio Pareri
torna su