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PDL 4982

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4982



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAURANDI, ADDUCE, BENVENUTO, BORRELLI, BOVA, CARBONI, CRISCI, DI SERIO D'ANTONA, FRANCI, GASPERONI, GRANDI, LABATE, LADU, MARIOTTI, MARTELLA, MAZZARELLO, MOTTA, NIGRA, OLIVIERI, PINOTTI, QUARTIANI, ROSSIELLO, TOCCI, MICHELE VENTURA, VIGNI

Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di definizione della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale

Presentata il 6 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'utilizzazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF è disciplinata dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, in particolare dell'articolo 47, ai sensi del quale la determinazione della quota è stabilita sulla base delle scelte dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.
      La legge n. 222 del 1985 stabilisce che la parte affidata - per scelta dei contribuenti - alla diretta gestione dello Stato sia utilizzata «per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»; mentre la parte affidata - sempre per scelta dei contribuenti - alla diretta gestione delle Chiesa cattolica sia utilizzata «per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo». Successivamente, altre leggi hanno introdotto la possibilità che la scelta dei contribuenti possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose.
      Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, della ripartizione annuale dei fondi dell'otto per mille attribuiti alla diretta gestione statale.
      La presente proposta di legge si occupa esclusivamente della parte affidata alla diretta gestione dello Stato e si propone, per un verso, di inserire fra gli interventi da finanziare progetti di ricerca scientifica, definendo con precisione la quota da destinare a questo scopo, per altro verso di decentrare alle regioni la gestione della quota restante, al fine di ovviare ad una situazione da tempo manifestatasi, che vede gli interventi finanziati con l'otto per
 

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mille disperdersi in una miriade di iniziative, senza affrontare in modo efficace e soddisfacente nessun problema e per di più con un evidente squilibrio territoriale nella distribuzione degli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Tutto ciò a causa di un eccesso di discrezionalità nella individuazione degli interventi e di un meccanismo che, accentrando nel Governo e nel Parlamento la definizione dei criteri e la determinazione degli interventi da finanziare, difficilmente riesce a discernere le effettive necessità, segnatamente quando si tratta di interventi di piccole dimensioni e fortemente dispersi sul territorio.
      Per rappresentare questa situazione si possono citare i dati relativi all'ultimo quadriennio 2000-2003. Nel 2003 la quota di pertinenza dello Stato dell'otto per mille è stata di 101 milioni e 458 mila euro, per 181 iniziative e con un finanziamento medio di 565 mila euro. Nel 2002 sono stati ripartiti 99 milioni e 229 mila euro, per 236 iniziative, con un finanziamento medio di 420 mila euro. Nel 2001 sono stati ripartiti 34 milioni e 210 mila euro, per 116 iniziative, con un finanziamento medio di 295 mila euro. Nel 2000 sono stati ripartiti 42 milioni e 740 mila euro, per 95 iniziative, con un finanziamento medio di 450 mila euro.
      Come si vede, siamo di fronte ad una eccessiva parcellizzazione degli interventi, che in realtà non consente di affrontare in modo definitivo ed efficiente nessun problema in nessun campo. Si osservi d'altra parte che, nel quadriennio considerato, la somma complessivamente ripartita è piuttosto considerevole, ammontando a 277 milioni e 637 mila euro e che, se fosse stata impiegata in modo più selettivo, avrebbe consentito di finanziare progetti di grande rilievo; considerando anche che finanziamenti di ridotte dimensioni possono essere reperiti da fonti diverse e meno cospicue.
      A ciò si aggiunga l'obiettiva difficoltà di individuare criteri che consentano di operare una efficace selezione su una miriade di richieste di intervento di piccole, a volte minuscole, dimensioni e fortemente disperse sul territorio.
      Da qui una duplice necessità che la presente proposta di legge affronta: innanzitutto ancorare la distribuzione dei finanziamenti, o almeno di parte di essi, a qualche criterio obiettivo e trasparente, e in secondo luogo, per la parte restante, affidarne la individuazione ad enti che come le regioni, sono articolati sul territorio e perciò sono in grado di identificare meglio le necessità e le priorità.
      D'altra parte, riteniamo che sia un'esigenza obiettiva quella di reperire nuove fonti di finanziamento per la ricerca scientifica, settore che soffre acutamente di scarsità di risorse, e siamo convinti che una tale destinazione dell'otto per mille verrebbe positivamente apprezzata dai contribuenti.
      Perciò la proposta di legge suddivide la quota dell'otto per mille affidata alla gestione statale in due parti uguali e ne destina una alle finalità di «interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali» secondo il dettato attuale della legge n. 222 del 1985, l'altra viene destinata al finanziamento di progetti di ricerca scientifica.
      Per quanto riguarda la prima parte, la relativa gestione viene affidata alle regioni e viene ripartita per il 20 per cento in misura uguale fra esse e per l'80 per cento in misura proporzionale al numero degli abitanti.
      Per quanto riguarda la seconda parte, essa viene destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) interuniversitari, come annualmente disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si tratta di una procedura introdotta con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 aprile 1997, n. 320 (sostituito dal decreto del medesimo Ministro del 4 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1998), e prevede un cofinanziamento del Ministero per progetti di ricerca di interesse nazionale proposti dalle università e dagli osservatori astronomici,
 

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astrofisici e vulcanologici, sulla base di una graduatoria stilata da una Commissione di garanzia che si avvale di revisori anonimi per la valutazione dei progetti presentati, con un sistema di valutazione analogo a quelli adottati nelle più qualificate sedi internazionali e nell'Unione europea. Il cofinanziamento avviene sulla base di criteri di eccellenza e in modo da portare a compimento la ricerca. Sono previste due misure massime di cofinanziamento, una per progetti intrauniversitari, che può arrivare fino al 50 per cento del costo totale ammissibile, l'altra per progetti interuniversitari, che può arrivare fino al 70 per cento del costo totale ammissibile. La quota di finanziamento a carico delle università può attingere a risorse di altri enti pubblici e privati.
      Tale procedura ha innovato profondamente il finanziamento della ricerca, ma non ne ha aumentato significativamente la dimensione. Nel 2003 sono stati cofinanziati 945 progetti per un totale di 137 milioni di euro, con un importo medio di 145 mila euro. Per il 2002 sono stati cofinanziati 856 progetti per un totale di 134 milioni di euro, con un importo medio di 156 mila euro. L'integrazione delle quote di cofinanziamento con il 50 per cento dei proventi dell'otto per mille consentirebbe di aumentare significativamente l'importo destinato ai PRIN e il meccanismo del cofinanziamento consentirebbe di mettere in movimento un volume complessivo di risorse ancora maggiore. Così, sia nel 2003 che nel 2002, l'utilizzazione del 50 per cento della quota dell'otto per mille di competenza statale avrebbe consentito un incremento di circa 51 milioni di euro, pari al 37 per cento dei finanziamenti dei PRIN.
      La presente proposta di legge si compone di due articoli. Il primo modifica gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 aggiungendo agli scopi attualmente previsti quelli relativi alla ricerca scientifica. Il secondo introduce l'articolo 48-bis nella legge n. 222 del 1985, che destina il 50 per cento della quota dell'otto per mille al finanziamento dei PRIN interuniversitari e attribuisce la parte restante alle regioni e alle province autonome.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «a scopi di interesse sociale, di carattere umanitario e di ricerca scientifica».
      2. Al primo comma dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «e per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

          «Art. 48-bis - 1. La quota di cui all'articolo 48 a gestione statale è destinata per il 50 per cento al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale interuniversitari, secondo le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. La restante parte è attribuita alle regioni e alle province autonome, che la destinano agli scopi previsti dall'articolo 47, secondo comma. La quota attribuita alle regioni e alle province autonome è ripartita fra di esse per il 20 per cento in parti uguali, per il restante 80 per cento in misura proporzionale al numero degli abitanti».


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