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PDL 4997

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4997



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SINISCALCHI

Modifica all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sostituzione di pene detentive brevi con pene pecuniarie

Presentata il 12 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di conferire alla recente disposizione normativa afferente la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria una più ragionata ed equa applicazione, nel rispetto assoluto della uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e dinanzi ai princìpi che guidano le scelte legislative medesime. In buona sostanza, con la legge n. 134 del 2003, sotto il profilo che rileva ai fini della presente iniziativa, si è inteso innalzare il tetto massimo di pena detentiva suscettibile di conversione in pena pecuniaria. L'originaria formulazione della disposizione relativa al quantum di pena detentiva «convertibile» (legge n. 689 del 1981) fissava il limite di tre mesi. La recente modifica dell'articolo 53 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, ha previsto che il giudice, in ordine alla quantificazione della pena da irrogare, nel pronunciare la sentenza «(...) quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente (...)».
      In astratto, dunque, se una pena detentiva non supera i sei mesi può essere dal giudice, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali e valutativi, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria.
      Tuttavia, allo stato applicativo della riformata disposizione normativa, la sostituzione (conversione) in pena pecuniaria - ancorché concretamente possibile fino al limite - è preclusa al giudice dell'esecuzione e limitata alla fase del giudizio.
      In altri termini, pur sussistendo le medesime condizioni soggettive legittimanti la conversione della pena detentiva in pecuniaria, il giudice dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'articolo 665 del
 

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codice di procedura penale, non potrebbe sostituire la pena medesima su richiesta del condannato.
      Con la presente proposta di legge, al contrario, si conferisce al giudice dell'esecuzione un potere/dovere di verificare se il condannato che richiede la «conversione» della pena possa in concreto beneficiarne.
      Così, conseguentemente, per ogni condannato nei cui confronti non sia ancora iniziato il procedimento esecutivo in ordine alla pena detentiva inflitta (sempre che non sia superiore a sei mesi) sarebbe concretamente possibile essere «ammesso» (da parte del giudice dell'esecuzione) alla conversione in pena pecuniaria.
      Sempre, naturalmente, nel pieno rispetto della sussistenza delle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, in assenza delle quali non è possibile concedere al condannato la «conversione» in pena pecuniaria (articolo 59 della legge n. 689 del 1981).
      In particolare la concessione della sostituzione incontra un limite, normativamente previsto, per i «recidivi» o per altre categorie di soggetti indicate nell'articolo 59 della legge n. 689 del 1981.
      Conseguentemente, la presente iniziativa, lasciando immutati i parametri di riferimento afferenti la concedibilità della «sostituzione» non determinerebbe, in concreto, alcuno stravolgimento dell'assetto normativo nel quale andrebbe ad inserirsi.
      Peraltro, una modifica normativa concepita, sostanzialmente, nella estensione del potere di concessione della «conversione» (e della alternativa alla detenzione) al giudice dell'esecuzione, porterebbe benefìci di varia natura.
      Benefìci, questi ultimi, di natura economica per l'erario, in ragione del presumibile incremento delle somme pagate per le condanne «convertite» ma anche di natura organizzativo-funzionale per i tribunali di sorveglianza, in ragione dell'inevitabile snellimento di pratiche e carichi di lavoro. Quanto rilevato, sotto il profilo della esigenza di riforma, in relazione alla conversione della pena pecuniaria, non può non essere conseguentemente esteso, per ovvie ragioni di natura sistematica e uniformità di trattamento, anche alle altre pene sostitutive di quelle detentive brevi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Quando ricorrono le condizioni soggettive per la sostituzione in pena pecuniaria, sempre che il giudice di merito non abbia negativamente valutato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 59, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale, la sostituzione della pena detentiva, qualora non sia sospesa, in quella pecuniaria corrispondente. La sostituzione della pena detentiva in pecuniaria e la quantificazione medesima sono disposte dal giudice dell'esecuzione. Sempre a richiesta del condannato, se ne ricorrono le condizioni soggettive, il giudice dell'esecuzione può applicare la semidetenzione e la libertà controllata».


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