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PDL 5017

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5017



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BIANCHI CLERICI, CAPARINI

Modifica all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva

Presentata il 20 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con l'approvazione della legge di riassetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, legge 3 maggio 2004, n. 112, si è portato a compimento un progetto di riforma complessiva del settore, iniziato nel lontano 1996 e divenuto nel tempo improrogabile con l'approssimarsi del passaggio alla tecnologia digitale terrestre.
      La cosiddetta «legge Gasparri» è stata anche una importante occasione per rivedere e aggiornare alcuni aspetti, non strettamente tecnici, della normativa legata al settore radiotelevisivo. In particolare all'articolo 10 è stato dato fondamento legislativo al Codice di autoregolamentazione tv e minori, approvato il 29 novembre 2002. Punto saliente della normativa introdotta, oltre all'efficacia erga omnes del Codice di autoregolamentazione, è una stringente normativa sanzionatoria, con l'inasprimento delle pene e l'individuazione puntuale dei soggetti preposti all'applicazione delle norme e i relativi compiti.
      Con particolare riferimento alle norme dettate per il comparto pubblicitario, la presente proposta di legge intende intervenire per rimediare ad un «incidente» occorso nell'Aula della Camera dei deputati durante una votazione rivelatasi contraddittoria in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 nel suo complesso e che ha portato all'introduzione di un comma rivelatosi inutilmente penalizzante per un settore primario nella crescita del sistema produttivo. La disciplina dell'impiego dei minori di anni quattordici è infatti rimessa ad un regolamento ministeriale da adottare entro sessanta giorni dalla data di
 

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entrata in vigore della legge e l'impiego di minori per messaggi pubblicitari e spot deve essere disciplinato in tale sede.
      Le imprese di comunicazione hanno fino ad oggi svolto la loro attività dimostrando senso di responsabilità e aderendo a precise regole deontologiche. Con l'approvazione della legge Gasparri e la conseguente applicazione del citato Codice di autoregolamentazione il settore si è definitivamente dotato di uno strumento normativo idoneo ed efficace a disciplinare anche la comunicazione pubblicitaria in televisione.
      La presente proposta di legge prevede inoltre che, in caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, venga negata l'applicazione dell'istituto dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 162 del codice penale. Tale articolo stabilisce che: «Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
      Il pagamento estingue il reato».
      Con l'ammissione all'oblazione si indebolisce di fatto l'efficacia delle misure sanzionatorie introdotte, dal momento che la gravità delle sanzioni in termini economici, come si può facilmente immaginare, rappresenta il migliore deterrente alla diffusione di immagini televisive pregiudizievoli per il minore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112).

      1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;

          b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Non è ammessa oblazione».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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