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PDL 4986

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4986



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Modifica all'articolo 9 della Costituzione,
in materia di tutela del paesaggio

Presentata il 10 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale nasce dalla constatazione che l'ambiente è un bene che abbiamo avuto in eredità ed è giusto preoccuparsi della sua valorizzazione e della sua salvaguardia. Da ciò si comprende che esso rappresenta l'emergenza mondiale che ognuno di noi deve porre al primo posto nella realizzazione delle attività umane e nella prevenzione dei disastri ecologici.
      Avere cura dell'ambiente significa rispettare anche il paesaggio, poiché quest'ultimo non è altro che la forma dell'ambiente ossia è ciò che vediamo nel suo insieme, è la forma di quello che vi è in un luogo: i monti, le colline, le pianure, i boschi, i fiumi, i laghi, eccetera.
      L'Italia possiede, nel panorama europeo, un patrimonio di biodiversità tra i più significativi: la varietà di ambienti presenti, la posizione centro-mediterranea, la presenza di grandi e piccole isole, la storia geografica, geologica e dell'uso del territorio hanno fatto sì che in Italia si verificassero le condizioni necessarie a ospitare numeri consistenti di specie animali e vegetali.
      La tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale rappresentano obiettivi strategici per l'affermazione di un positivo rapporto con la natura che, unitamente al rispetto delle tradizioni, della cultura, della storia e della corretta utilizzazione delle risorse socio-economiche, garantiscono la realizzazione di un equilibrio e di un'armonia tra le due realtà.
      La tutela del paesaggio è soggetta a norme statali e regionali. Due sono le tappe legislative relative alla tutela del paesaggio: con la legge n. 1497 del 1939 è stata imposta la tutela delle bellezze naturali
 

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e delle bellezze singolari; con il decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985 (cosiddetta «legge Galasso»), il vincolo paesaggistico è stato esteso a categorie di beni dei quali è presunto il valore paesaggistico, demandando alle regioni la relativa regolamentazione.
      Negli ultimi anni l'attenzione al fenomeno paesaggio-ambiente si è tradotta in specifiche normative volte al fine di fare fronte alle varie problematiche, fornendo talvolta la soluzione ai problemi emersi.
      Ed è per tutte queste ragioni che la presente proposta di legge costituzionale vuole apportare una modifica al testo costituzionale con l'inserimento, all'articolo 9, delle varie forme paesaggistiche e l'attributo di «culturale» in riferimento al patrimonio della Nazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Tutela il paesaggio urbano, costiero, marino e montano e il patrimonio storico, culturale e artistico della Nazione».


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