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PDL 521-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 521-866-1857-4125-A




 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 521, d'iniziativa del deputato CARBONI

Introduzione dell'articolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente la sospensione della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita in caso di delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale

Presentata il 6 giugno 2001

n. 866, d'iniziativa dei deputati

MISURACA, AMATO

Nuove norme in materia di responsabilità e di risarcimento
per i danni derivanti da incidenti stradali

Presentata il 14 giugno 2001

n. 1857, d'iniziativa del deputato LUCIDI

Introduzione dell'articolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente la sospensione della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita in caso di delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale

Presentata il 25 ottobre 2001


NOTA:   La II Commissione permanente (Giustizia), il 6 maggio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 521, 866, 1857 e 4125. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 4125, d'iniziativa dei deputati

FOTI, BRUTTI

Modifica all'articolo 589 del codice penale,
in materia di omicidio colposo in stato di ubriachezza

Presentata il 1o luglio 2003
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 521 Carboni e abbinate, recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            rilevato che le disposizioni recate dal predetto testo unificato appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            a) all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità espungere, nel nuovo articolo 175-bis del codice di procedura civile il riferimento alle domande di risarcimento relative alle lesioni provocate da infortuni sul lavoro, atteso che i relativi procedimenti sono disciplinati dalle norme speciali che attengono al processo del lavoro.

        

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

        La VI Commissione Finanze,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 521 e abbinate, recante «Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali»,

            rilevato come la previsione di cui all'articolo 5, la quale prevede la possibilità di assegnare, a carico dei soggetti civilmente responsabili, una provvisionale pari ad una percentuale variabile della presumibile entità del risarcimento in favore dei soggetti danneggiati dall'incidente,

 

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risulti per molti aspetti eccessivamente generica, sia circa l'identificazione dei soggetti civilmente responsabili, sia in merito alla determinazione della somma riconosciuta a titolo di provvisionale, sia riguardo all'accertamento della responsabilità del conducente,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

            esaminato il testo unificato degli abbinati progetti di legge C. 521 Carboni, C. 866 Misuraca, C. 1857 Lucidi e C. 4125 Foti, recante disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno degli incidenti stradali con colpa del conducente, ad accelerare i procedimenti giudiziari connessi e ad assicurare ai danneggiati un più tempestivo risarcimento,

            preso atto che il testo unificato prevede, in particolare, un inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per i reati di omicidio colposo, di lesioni gravi e di lesioni gravissime, commessi con violazione delle norme del codice della strada o comunque delle norme relative alla circolazione stradale,

            tenuto conto in particolare del contenuto dell'articolo 1, che prevede che nei confronti dei soggetti condannati per i reati anzidetti si applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, stabilendo che alla condanna per omicidio colposo consegue sempre la sospensione della patente fino a 4 anni e che nel caso di condanna per lesioni gravi o gravissime la sospensione della patente è fino a 2 anni,

            rilevato come la sospensione della patente per le fattispecie di reato predette risulta attualmente prevista - con una diversa gradazione della durata - dall'articolo 222 del codice della strada, ai sensi del quale, qualora da una violazione delle norme del codice stesso derivino danni alle persone, il giudice applica, con la sentenza di condanna, anche le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente,

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

 

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        con la seguente condizione:

            appare necessario riformulare la previsione recata dall'articolo 1 del testo unificato quale novella al codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), coordinandola con quanto già previsto dagli articoli 222 e seguenti del predetto codice.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

            esaminato il testo unificato degli abbinati progetti di legge C. 521 Carboni, C. 866 Misuraca, C. 1857 Lucidi e C. 4125 Foti, recante disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno degli incidenti stradali con colpa del conducente, ad accelerare i procedimenti giudiziari connessi e ad assicurare ai danneggiati un più tempestivo risarcimento;

            preso atto che il testo unificato prevede, in particolare, un inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per i reati di omicidio colposo, di lesioni gravi e di lesioni gravissime, commessi con violazione delle norme del codice della strada o comunque delle norme relative alla circolazione stradale,

            rilevato che gli articolo 1, 2 e 3 riguardano anche le lesioni derivanti da infortuni sul lavoro, sia pur senza modificare nella sostanza la disciplina vigente;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            appare opportuno integrare il titolo del provvedimento, facendo riferimento alle modifiche apportate al codice civile.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

        La XII Commissione (Affari sociali),

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 521 Carboni ed abbinate «Introduzione dell'articolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente la sospensione della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita in caso di delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale».

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.

 

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TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di conseguenze
derivanti da incidenti stradali.

Art. 1.
(Sospensione della patente nel caso
di incidenti stradali).

      1. Nei confronti del responsabile del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o comunque di quelle relative alla circolazione stradale, alla sentenza di condanna consegue sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. Nel caso di lesioni gravi o gravissime si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a due anni.

Art. 2.
(Elevazione delle pene edittali per i reati di lesioni colpose gravi, gravissime e mortali).

      1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni».

 

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      2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 a 2.000 euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni».

Art. 3.
(Accelerazione dei processi civili in materia di risarcimento per danni derivanti da incidenti stradali gravi).

      1. Dopo l'articolo 175 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 175-bis. (Domande di risarcimento in caso di incidenti stradali). - Quando è chiamato a pronunciare su una domanda di risarcimento relativa a lesioni che abbiano cagionato la morte o a lesioni gravissime provocate da incidenti stradali o da infortuni sul lavoro il giudice istruttore fissa le udienze di trattazione successive alla prima a non più di due mesi l'una dall'altra.
      Nei processi di cui al primo comma sono vietate le udienze di mero rinvio e sono ridotti della metà i termini previsti per lo scambio di memorie e le repliche istruttorie e conclusionali».

Art. 4.
(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio).

      1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

      «2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per giusta causa una sola volta».

 

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      2. All'articolo 416 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari».

      3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni».

      4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

      1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».

Art. 5.
(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali).

      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputare nella liquidazione definitiva del danno.
      2. Il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico dei soggetti civilmente

 

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responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza.

Art. 6.
(Obblighi del condannato).

      1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 224-bis - (Obblighi del condannato). - 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
      2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.
      3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato».


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