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PDL 2381-C

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2381-C



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 19 novembre 2002 (v. stampato Senato n. 1842)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 novembre 2003

presentato dal presidente del consiglio dei ministri e,
ad interim, ministro degli affari esteri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'interno
(SCAJOLA)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 novembre 2003

(Relatore: Landi di CHIAVENNA)


NOTA:  La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 19 maggio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commisisone,

            esaminato il disegno di legge C. 2381-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, concernente la ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991,

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117, della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            ritneuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

sul testo del provvedimento:

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui l'onere derivante dal provvedimento rappresenta un limite massimo di spesa;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 456.565 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente

 

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riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE
 

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Testo approvato dalla Camera dei deputati


Testo modificato dal Senato della Repubblica

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Testo della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

      1. Identico:

      Identico.

          a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

          a) identica;

          b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          b) identica;

          c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

          c) identica;

          d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          d) identica;

          e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          e) identica;

          f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          f) identica;

          g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          g) identica;


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          h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          h) identica.

          i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

          soppressa.

      2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).

      2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).

      3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.      3. Identico.

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 462.765 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 456.565 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 456.565 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»


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dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.      2. Identico.      2. Identico.

Art. 3.

Art. 3.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.

      Identico.


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