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PDL 4808

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4808



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANI, ROSATO

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione
del sistema delle piccole librerie

Presentata l'11 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Che in Italia si ami poco frequentare le librerie, e quindi leggere, è ormai cosa nota. Non c'è avvenimento culturale o editoriale che non serva per formulare nuovamente la preoccupazione per la scarsa propensione degli italiani a frequentare una libreria. Questa situazione ci allontana sempre più dai livelli di lettura della stragrande maggioranza dei Paesi più avanzati e concorre ad accrescere un divario culturale che si ripercuote anche nella qualità del sistema sociale e in quello economico.
      Una proposta di legge, per quanto attenta e lungimirante, non può certo infondere passione e desiderio della lettura. Per raggiungere tale auspicabile obiettivo devono concorrere molte istituzioni, a partire dalla scuola e dalla famiglia, che non possono in alcun modo venire richiamate dalla presente proposta di legge, al di là di un rapporto costruttivo tra scuola e impresa libraria nelle forme del «gemellaggio» o di stage in libreria per «vivere il libro». Questo ultimo aspetto può assumere un certo valore nel programma di diffusione del libro e della lettura, pur nella consapevolezza che varie esperienze in tale senso, in modo più o meno spontaneo, sono già presenti nella realtà scolastica italiana.
      Ciò che può fare il Parlamento è un intervento mirato al sostegno di un sistema di piccole librerie diffuso sul territorio nazionale. Queste ultime vanno viste come cellule di trasmissione di conoscenze e di stimoli culturali, assumendo il carattere di librerie di proposta e di cultura. In particolar modo si è pensato a quelle aree particolarmente svantaggiate e lontane dai circuiti culturali «importanti» come quelle realtà di provincia con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti o le periferie urbane con un rapporto libreria/abitanti inferiore a 1/30.000, dove la rarefazione delle librerie è indice aggiuntivo della subalternità della
 

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periferia al centro e della marginalità culturale di interi territori.
      Come destinatarie della presente proposta di legge sono indicate le piccole librerie, ossia quelle imprese commerciali specializzate nella vendita di libri ed eventualmente anche di prodotti multimediali connessi a produzioni editoriali, con un fatturato annuo non superiore a un milione di euro. La libreria oggetto del presente provvedimento deve essere in possesso del requisito di indipendenza, essere aperta tutto l'anno (salvo quelle ubicate in località turistiche) e avere un fatturato che per almeno il 50 per cento provenga dalla vendita di libri immessi sul mercato da almeno sei mesi.
      Le librerie, non solo quelle oggetto dalla presente proposta di legge, non possono praticare sconti sul prezzo di copertina superiori al 10 per cento.
      Alle piccole librerie, in alcuni casi in difficoltà nel rapporto con la distribuzione e con le case editrici per l'esiguità dei loro ordini, va la particolare tutela dalla presente proposta di legge, poiché essa prevede che in presenza di un ordine scritto non ci si può sottrarre, nel caso di dinieghi pretestuosi, alla fornitura richiesta. Inoltre viene istituito un fondo per il sostegno e la valorizzazione delle piccole librerie, denominato «Fondo piccole librerie». Per tale Fondo, punto di riferimento finanziario di questa iniziativa, è prevista una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006.
      Alle librerie così indicate è dato un sostegno particolare quando si costituiscono in consorzi o in società consortili che abbiano come obiettivo l'ammodernamento gestionale e l'introduzione di innovazione tecnologica. Questo potrà avvenire attraverso l'acquisizione di tutti quei servizi e strutture finalizzati ad accrescere la competitività dell'impresa libraria e a rendere più accessibile e fruibile il rapporto del lettore con la libreria. Le aziende individuali o le società consortili possono così porsi come interlocutori più qualificati rispetto ad oggi nei riguardi sia degli enti locali e delle regioni, sia delle altre amministrazioni dello Stato, per promuovere tutte quelle iniziative atte a sostenere e a diffondere il libro e la lettura. Il provvedimento proposto mira a sostenere mediante agevolazioni e un'appropriata formazione dell'imprenditore e del personale di libreria, la nascita di nuove aziende commerciali e il rafforzamento e la qualificazione di quelle esistenti. Nell'era della globalizzazione e delle telecomunicazioni la valorizzazione della piccola libreria non vuole favorire una chiusura, a difesa di una realtà che la odierna «turbo-comunicazione» potrebbe definire arcaica, ma anzi si vuole ampliare la presenza di «sensori» nella società, meglio se collegati in reti, per diffondere le conoscenze e sviluppare creatività anche con un adeguato rapporto con le nuove modalità di espressione dell'editoria. Questa può essere anche una delle condizioni di difesa della libertà e di riduzione delle disuguaglianze.
      Per attuare queste scelte non solo occorre un lavoro di avvicinamento fisico del potenziale lettore con la libreria, ma è anche necessario rendere fattivo il rapporto lettore/libraio con le nuove tecnologie che permettano di non mortificare, «saturare» e disorientare tale lettore in un contesto che vede crescere in misura quasi esponenziale il numero dei titoli (con le tirature che calano ed i prezzi che crescono!). Ed ancora, con la pressione dei distributori che devono rispondere ad un frenetico turnover delle novità che, va notato, rendono sempre più difficili le scelte e la individuazione di priorità di lettura. A rallentare questa grande centrifuga dell'editoria il sistema delle piccole librerie può concorrere attraverso nuovi e più qualificati e autonomi lettori.
      Naturalmente tutto questo va realizzato con equilibrio, perché l'identità e la specificità del ruolo delle piccole librerie vanno difese soprattutto con sostegni (temporanei) ad acquisire tecnologie, offrire servizi ed assumere strutturazioni organizzative e gestionali a rete (consorzi o simili) che permettano di rispondere alle sempre nuove sfide date dalla dinamica dei mercati, dei prodotti e della rapida evoluzione tecnologica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di promuovere e sviluppare la pratica della lettura, la presente legge si propone di valorizzare e di sostenere il sistema delle piccole librerie quale componente del patrimonio culturale italiano e strumento della diffusione delle conoscenze.

Art. 2.
(Definizione di piccola libreria).

      1. Ai fini della presente legge per «piccola libreria» si intende un'impresa commerciale specializzata nella vendita di libri ed eventualmente anche di prodotti multimediali connessi a produzioni editoriali, con un fatturato annuo non superiore a un milione di euro, di cui almeno il 50 per cento derivante dalla vendita di prodotti editoriali immessi nel mercato da almeno sei mesi, escluse le pubblicazioni periodiche.
      2. Le imprese di cui al presente articolo devono essere in possesso del requisito di indipendenza, di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997.
      3. L'apertura al pubblico della piccola libreria deve essere continuativa per tutto l'anno, salvo che nelle località turistiche.

Art. 3.
(Consorzi, società consortili
e accordi temporanei).

      1. Le imprese di cui all'articolo 2 che costituiscono consorzi o società consortili,

 

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ovvero stipulano contratti associativi a termine, finalizzati all'innovazione e all'ammodernamento della gestione, alla realizzazione di opere o alla prestazione di servizi in comune, anche attraverso reti telematiche, alla partecipazione a fiere e a mercati locali, nazionali e internazionali, alla realizzazione di programmi comuni con il Servizio bibliotecario nazionale, con il sistema scolastico e formativo, con le regioni e con gli enti locali, finalizzati alla promozione della lettura e alla vendita di prodotti editoriali, beneficiano delle misure di sostegno di cui alla presente legge.

Art. 4.
(Promozione e formazione).

      1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3 possono stipulare specifiche convenzioni con le regioni e con gli enti locali nelle seguenti materie:

          a) gestione di corsi di formazione e di aggiornamento per l'imprenditorialità libraria e il personale di librerie, con particolare attenzione all'utilizzo dell'informatica e alla gestione in proprio o in forme associate di siti INTERNET;

          b) creazione, presso gli sportelli unici per le imprese previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, di banche-dati informative sulle agevolazioni rivolte a favorire il settore del commercio librario, la nascita di nuova imprenditorialità, la crescita delle piccole librerie esistenti e la loro aggregazione in forme associate;

          c) realizzazione di iniziative di carattere promozionale ed espositivo, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, con le scuole di ogni ordine e grado, con gli enti di formazione professionale, con le università e con le istituzioni culturali pubbliche e private.

 

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Art. 5.
(Rapporti tra librerie e scuola).

      1. Per accrescere la propensione alla lettura e alla frequenza attiva delle librerie, i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 organizzano per studenti del secondo ciclo di istruzione, del sistema di formazione professionale e delle università, degli stage denominati «vivere la libreria» durante i quali gli stessi studenti possono svolgere esperienze professionali nell'ambito della stessa libreria, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
      2. Le scuole di primo e del secondo ciclo di istruzione, anche per singola classe, possono istituire forme di collegamento con singole librerie che prevedano visite periodiche, partecipazione a presentazioni di libri e ogni altra iniziativa idonea a rafforzare il rapporto degli studenti con la lettura e con la diffusione del libro, compresa la presenza temporanea di mostre e di promozioni di iniziative culturali delle librerie nelle scuole.
      3. Per il sostegno delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 è previsto il contributo economico e finanziario a carico del Fondo di cui all'articolo 11.

Art. 6.
(Rapporti tra consorzi, librerie,
distributori ed editori).

      1. Per rendere più equilibrato il rapporto delle piccole librerie e delle loro forme associate con il sistema della distribuzione libraria e con le case editrici, il Ministero per i beni e le attività culturali favorisce e promuove le opportune intese per evitare che venga opposto un rifiuto alla richiesta di fornitura, nel numero e per titolo, da parte dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3, fatta in forma scritta o comunicata anche via telefax, posta elettronica e INTERNET, salvo che sussistano ripetuti inadempimenti nei pagamenti.

 

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Art. 7.
(Sostegno all'apertura di librerie in piccoli comuni e periferie urbane).

      1. Per favorire l'apertura di librerie in comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che ne sono sprovvisti ovvero in aree e in quartieri urbani dove il rapporto tra librerie operanti sul territorio e abitanti è inferiore a 1/30.000, per i progetti di apertura di nuove librerie sono concessi a singoli soggetti, a cooperative e a società consortili appositamente costituite, i seguenti benefìci a carico del Fondo di cui di cui all'articolo 11:

          a) contributo a fondo perduto per le spese di impianto e per le attrezzature, in particolare per l'attivazione di reti telematiche per l'informatizzazione dell'intera attività, fino al limite massimo del 20 per cento delle spese stesse, fino all'importo massimo di 20 mila euro;

          b) contributo per la copertura del 50 per cento della spesa per interessi corrisposti sui mutui contratti con istituti di credito per le spese di impianto e per le attrezzature di cui alla lettera a), per i primi tre anni di durata del mutuo fino all'importo massimo di 2 mila euro per ciascun anno;

          c) contributi decrescenti, per la durata di un biennio, fino al 25 per cento per il primo anno e fino al 15 per cento per il secondo anno, per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, nei limiti massimi rispettivamente di 8 mila e di 5 mila euro annui.

      2. I contributi di cui il comma 1 sono cumulabili con altri eventuali benefìci previsti dalla legislazione regionale.

Art. 8.
(Pubblicità).

      1. La pubblicità fatta sui mezzi di comunicazione locali dai soggetti di cui

 

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agli articoli 2 e 3, per le loro iniziative di cui agli articoli 4 e 5, beneficia di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto del 50 per cento.

Art. 9.
(Norme di attuazione).

      1. I benefìci e le agevolazioni di cui agli articoli 5, 7 e 8 sono disciplinati dal Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11. Il decreto fissa i criteri per l'accesso e le modalità di erogazione dei benefìci e delle agevolazioni previsti dalla presente legge, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai suddetti benefìci e dei relativi progetti da parte dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 10.
(Sconti).

      1. Le librerie di ogni dimensione, e comunque tutte le strutture commerciali in cui si esercita la vendita di libri nuovi, non possono praticare sconti sul prezzo di copertina superiori al 10 per cento.

Art. 11.
(Fondo per il sostegno e la valorizzazione delle piccole librerie e loro consorzi).

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo per il sostegno e la valorizzazione delle piccole librerie, denominato «Fondo piccole librerie», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

 

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Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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