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PDL 4909

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4909



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CALZOLAIO, MELANDRI, PISTONE, CIMA, PAPPATERRA, ABBONDANZIERI, BATTAGLIA, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOGI, BOLOGNESI, BORRELLI, BUFFO, CARBONI, CENNAMO, CHIANALE, CHIAROMONTE, COLUCCINI, CRISCI, DE BRASI, DI SERIO D'ANTONA, DUCA, GAMBINI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, INNOCENTI, LABATE, LUCIDI, LUMIA, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, OTTONE, PANATTONI, PENNACCHI, PIGLIONICA, PISA, PREDA, RANIERI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUZZANTE, SASSO, SCIACCA, SPINI, TIDEI, TOCCI, TRUPIA, VIGNI, ZANOTTI, FRANCI, NESI, VERTONE, BOATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea
del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000

Presentata il 21 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La Convenzione europea del paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, aperta alla firma degli Stati a Firenze il 20 ottobre 2000 ed è entrata in vigore il 1o marzo 2004, al conseguimento della decima ratifica. Alla data del 20 aprile 2004 vi sono state 12 ratifiche.
      La Costituzione italiana all'articolo 9 pone tra i princìpi fondamentali della Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. L'Italia finora non ha ratificato la Convenzione. Abbiamo atteso da tre anni il disegno di legge per la ratifica. Con la proposta di legge intendiamo avviare comunque l'iter parlamentare di ratifica della Convenzione europea. L'obiettivo è quello di far rientrare al più presto l'Italia fra le nazioni che assumono la Convenzione come strumento e modello di riferimento per la promozione, la sensibilizzazione e la gestione del paesaggio,
 

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secondo ideali e princìpi che sono parte fondamentale dell'identità europea, poiché si rifanno all'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e al loro coinvolgimento nei processi di trasformazione del territorio. La Convenzione fornisce un contributo al superamento di concezioni tradizionali del paesaggio, basate sulla divisione tra valori strettamente naturali e valori identitari che sono invece spesso, soprattutto nel nostro territorio, strettamente interconnessi.
      La Convenzione europea del paesaggio ha il grande merito di estendere il concetto di paesaggio a tutto il territorio, andando ad interessare, oltre ai paesaggi straordinari, selvaggi o preservati, anche quelli comunemente definiti «ordinari», come i paesaggi urbani, oppure quelli soggetti a fenomeni di degrado o a una pianificazione inadeguata.
      Il paesaggio definito dalla Convenzione come «parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni», richiama fortemente la caratterizzazione italiana di tale patrimonio, così come quando parla del suo campo di applicazione, che si riferisce a «tutto il territorio e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati».
      L'articolo 1, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 87 della Costituzione, prevede che il Presidente della Repubblica sia autorizzato dalle Camere a ratificare la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.
      L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione, necessario affinché il nostro ordinamento possa adattarsi a quanto stabilito nella Convenzione, e conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 13, paragrafo 3, della medesima, stabilisce che sarà data piena ed intera esecuzione alla Convenzione a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
      L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo e, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 76 della Costituzione, ne detta i relativi princìpi e criteri direttivi. Il decreto legislativo, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dovrà altresì individuare la normativa nazionale incompatibile con le norme della Convenzione e disporne l'abrogazione, salve restando in ogni caso eventuali disposizioni di maggiore tutela già presenti nella legislazione vigente.
      L'articolo 4 prevede che il Governo, successivamente all'entrata in vigore della legge, presenti al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione riguardante lo stato di attuazione della Convenzione, dando conto in particolare delle disposizioni dell'ordinamento interno da ritenere abrogate per incompatibilità con i princìpi contenuti nella Convenzione.
      L'articolo 5, infine, individua la copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Art. 3.

      1. Al fine di promuovere la salvaguardia, la pianificazione e la gestione dei paesaggi nonché di organizzare la cooperazione europea in tale ambito ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare un decreto legislativo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) in conformità all'articolo 1 della Convenzione prevedere l'aggiornamento degli strumenti elaborati a tutela del paesaggio inteso quale bene pubblico di valore culturale, oltre che morfologico e geografico, nonché del territorio di appartenenza delle popolazioni ivi residenti, storicamente determinato dall'interrelazione dei fattori naturali e umani;

          b) conformemente a quanto stabilito dagli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, disporre il rafforzamento degli strumenti di tutela del paesaggio, considerata

 

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la sua rilevanza nella determinazione dell'identità nazionale ed europea, a tale fine anche prevedendo l'intervento sostitutivo dello Stato, per il tramite delle soprintendenze competenti, in materia di elaborazione e di adozione dei piani paesistici regionali, qualora le regioni non vi abbiano provveduto entro i diciotto mesi successivi alla data di emanazione del decreto legislativo di cui al presente comma;

          c) disporre la verifica e l'aggiornamento dei parametri di compatibilità paesistica in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, al fine di garantire che la tutela del paesaggio, corrispondente ad un interesse nazionale e, in quanto tale, non frammentabile né ripartibile, sia assicurata in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale e, conseguentemente, prevedere il parere preventivo e vincolante delle soprintendenze competenti su qualsiasi richiesta di autorizzazione ad intervenire in qualunque modo su beni, opere o aree sottoposte a vincolo paesistico; decorso il termine di centoventi giorni dalla richiesta, il parere si intende in ogni caso negato;

          d) disporre la riorganizzazione e il potenziamento del ruolo e della struttura delle soprintendenze competenti al fine di garantire il pieno assolvimento delle funzioni di tutela, costituzionalmente previste, dei beni, delle opere e delle aree paesistiche su tutto il territorio nazionale, e contestualmente individuare i necessari meccanismi di coordinamento con le strutture regionali, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in maniera efficace, efficiente e trasparente.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individua altresì la normativa nazionale incompatibile con le disposizioni

 

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della Convenzione, disponendone la contestuale abrogazione.
      3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e le eventuali disposizioni di maggiore tutela già previste dalla legislazione vigente.

Art. 4.

      1. Entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della Convenzione, indicando altresì espressamente quali disposizioni dell'ordinamento interno siano da ritenere abrogate per effetto dell'entrata in vigore della Convenzione.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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