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PDL 4823

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4823




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIUSEPPE GIANNI, LUCCHESE, DE LAURENTIIS

Disposizioni in materia di preparazione
delle bevande analcoliche alla frutta

Presentata il 17 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La circolare 10 novembre 2003, n. 168, recante «Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari» del Ministero delle attività produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2004, fornisce, tra l'altro, chiarimenti in materia di bevande di fantasia al gusto di frutta. Il provvedimento specifica che sono tali quelle bibite il cui contenuto di frutta è inferiore al 12 per cento, ma che devono essere poste in vendita con un nome di fantasia tale da non ingenerare confusione con le bevande previste dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, che disciplina le bevande analcoliche con almeno il 12 per cento di succo.
      L'interpretazione della circolare consente la vendita di bibite con contenuti marginali o addirittura l'assenza totale di succo di frutta, sostituito dalla presenza di aromatizzanti, coloranti, acqua e zucchero.
      Pertanto, oltre alle aranciate, limonate, cedrate, eccetera, che devono avere almeno il 12 per cento di succo di frutta, le imprese possono produrre e commercializzare anche bibite «al gusto di arancia», «di limone», eccetera, che non contengono succo di frutta, ma solo aromi, purché abbiano una denominazione commerciale di fantasia.
      In base a tale circolare è inoltre da ritenere abrogato, dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 109 del 1992, l'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, secondo il quale le confezioni per le bibite analcoliche con nomi di fantasia «non debbono avere forma o colore né portare figure o indicazioni che facciano
 

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comunque riferimento a frutta, piante o loro parti», in quanto ingannevoli nei confronti dei consumatori.
      Tale provvedimento, quindi, legittimerebbe la possibilità che le etichette riportino immagini richiamanti frutta non presente o presente in percentuali insignificanti nelle bevande stesse, ma di cui la bibita ha il sapore grazie solo all'impiego di specifici aromi.
      Oltre a dare vita ad una pubblicità ingannevole per il consumatore, la nuova disciplina fa sì che la produzione entri in grave crisi a causa di un inevitabile minor consumo nazionale di frutta, risultando facilmente superabile anche la normativa vigente per le bevande analcoliche a base di frutta, che stabilisce invece un contenuto di succo non inferiore al 12 per cento, in riferimento alla quale l'Ispettorato repressione frodi ha eseguito nel corso del 2003 numerosi sequestri.
      È di tutta evidenza il danno che tale circolare arrecherà al comparto della frutticoltura, che ha investito, e continua ad investire, ingenti risorse per garantire la qualità dei prodotti ai consumatori e che costituisce un settore trainante dell'economia del Mezzogiorno.
      Si tratta di un provvedimento che, come ha sottolineato anche la Coldiretti, si contrappone alla vocazione di migliaia di imprese agricole seriamente impegnate nella produzione di qualità, nella valorizzazione delle produzioni tipiche e nella non facile azione di difesa degli interessi dei consumatori in materia di trasparenza sull'origine e sulla qualità degli alimenti e in tema di sicurezza alimentare.
      La vendita di bevande «al gusto» o «al sapore» di arancia senza arance (con l'utilizzo di immagini che fanno riferimento a frutta non presente), infatti, mette seriamente in pericolo il principio della correttezza dell'etichetta e la sua necessaria verifica, che è uno strumento indispensabile di trasparenza nel rapporto tra produttori e consumatori. Con un comunicato stampa il Ministero delle attività produttive ha voluto chiarire le finalità della circolare n. 168 del 2003, sostenendo che non si tratta di un modo per trarre in errore il consumatore, ma di una precisazione per identificare l'effettiva natura della bevanda (che potrebbe essere composta anche solamente da acqua, zucchero, aromi e coloranti), essendo infatti l'indicazione della presenza di succo obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109 del 1992.
      «Attualmente sono in commercio in Europa e in Italia bevande al gusto di frutta con nomi di fantasia, cioè contenenti meno del 12 per cento di succo di frutta. Il Ministero delle attività produttive, di fronte a questo stato di cose, si è posto l'obiettivo di evitare confusioni tra i consumatori ed è intervenuto con una propria circolare, con la quale ha prescritto che nell'etichettatura sia indicata chiaramente la percentuale effettiva di succo di frutta. In conclusione la circolare non ha autorizzato la produzione di un tipo di merce che era già in commercio (e che era stata addirittura liberalizzata dalle direttive europee) ma, al contrario, si è proposta di tutelare la corretta informazione dei consumatori».
      Tuttavia, se per il Ministero non si tratta di un modo per trarre in errore il consumatore, ma di una precisazione per identificare la natura della bevanda, non la pensano così molte associazioni di produttori.
      La circolare n. 168 del 2003 del Ministero delle attività produttive rappresenterebbe secondo molte organizzazioni un'inversione di tendenza rispetto agli sforzi di valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità in atto da anni in Italia, anche su indicazioni dell'Unione europea. Autorizzare la produzione di bevande alla frutta con contenuto di frutta marginale, oltre a determinare danni economici e occupazionali consistenti per i prodotti frutticoli italiani, potrebbe generare una pericolosa involuzione per l'immagine dei prodotti italiani di qualità, fino ad oggi rivelatasi fondamentale per la loro commercializzazione nel mondo.
      In particolare in Sicilia, regione leader nella produzione di agrumi, si sono mosse dure critiche al provvedimento, che viene visto da più parti come un grave attentato
 

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all'economia agricola dell'isola, dal momento che finisce con il penalizzare proprio quegli imprenditori che investono ingenti risorse per garantire la qualità.
      La presente proposta di legge intende pertanto aumentare la percentuale di succo contenuta nelle bibite analcoliche alla frutta, attualmente pari al 12 per cento, al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni agricole nazionali, in particolare il comparto dell'agrumicultura, e garantire ai consumatori un'informazione corretta e trasparente dell' etichettatura delle bevande stesse.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le bevande analcoliche commercializzate con il nome di uno o più frutti o recanti denominazioni che a tali frutti si richiamano devono essere preparate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 30 per cento.
      2. Le bevande analcoliche al gusto di frutta commercializzate con denominazioni di fantasia devono contenere una percentuale di succo naturale non inferiore al 20 per cento.
      3. Le bevande di cui ai commi 1 e 2 devono riportare sulle etichette i nomi dei relativi frutti e la percentuale complessiva del succo naturale contenuto.

Art. 2.

      1. La produzione e il commercio delle bevande di cui all'articolo 1 effettuati in violazione delle norme stabilite dal medesimo articolo sono soggetti alle sanzioni stabilite dal testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.


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