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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4977 |
1) è stata inserita, senza alcun coordinamento con le norme fiscali in vigore e all'interno di un provvedimento legislativo che ha un altro oggetto, e più precisamente «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», nel capo IV «Società civile, famiglia e solidarietà», con effetti palesemente paradossali;
2) è discriminante perché introduce controlli nei confronti dei soli lavoratori dipendenti cittadini extracomunitari anche per i figli a carico residenti in Italia
3) è incompleta e sbagliata perché introduce obblighi nei confronti del sostituto di imposta ma non è coordinata con la normativa fiscale relativa alle detrazioni d'imposta;
4) è vessatoria in quanto stabilisce l'obbligatorietà, per l'accesso al diritto fiscale delle detrazioni, di adempimenti complessi e dai tempi lunghi nonché onerosi, a carico dei contribuenti che sono lavoratori dipendenti cittadini extracomunitari con figli a carico nei Paesi di origine.
Va anche rilevato che l'obbligo di presentare al sostituto d'imposta la documentazione validamente formata nel Paese d'origine, tradotta in italiano e asseverata dai nostri consolati riguarda, in base a stime effettuate dalle associazioni degli immigrati e dalle organizzazione sindacali, almeno 400.000 lavoratori immigrati con 800.000 figli a carico, che il carico di lavoro burocratico che già pesa sui nostri consolati sarà notevolmente aggravato dalla quantità delle pratiche da svolgere sia nell'immediato che nel futuro e che, infine, per molte famiglie di questi lavoratori rimaste in patria il rispetto di tali adempimenti comporta disagi e problemi che non sono stati previsti dal legislatore e che possono risultare difficilmente comprensibili se si pone attenzione alle condizioni di vita sociali e civili di molti Paesi di origine degli immigrati.
A queste considerazioni va aggiunto il fatto che in diverse regioni è stato segnalato che alcuni, ma non pochi, sostituti d'imposta hanno dato immediata applicazione alla normativa, provvedendo a conguagliare sulla retribuzione di dicembre 2003 le detrazioni applicate nel corso dell'anno con un conseguente pesante taglio, se non azzeramento, dell'importo della stessa.
Per questi motivi si propone:
a) l'abrogazione del comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
b) il conseguente mantenimento delle procedure previste dalla normativa fiscale precedentemente in vigore in materia di diritto alle detrazioni per i figli a carico residenti in Italia (autodichiarazione);
c) l'introduzione nell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di nuovi commi che prevedono il mantenimento, nei casi di figli a carico rimasti nel Paese di origine, della prerogativa all'accertamento del diritto in oggetto da parte della pubblica amministrazione, specificatamente dell'Agenzia delle entrate, ma con procedure e obblighi a carico del contribuente coerenti con gli indirizzi di semplificazione fiscale e con i princìpi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e dalla normativa fiscale generale vigente, e infine, non lesivi, nella prassi, dell'accesso al diritto in oggetto.
1. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato
2. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni di cui al comma 1, lettera b), per i figli residenti all'estero, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, devono essere in possesso dello stato di famiglia o di un documento equivalente ovvero, nel caso in cui nel Paese d'origine non sia possibile avere tale documento, dei certificati di nascita dei figli dai quali si possa ricavare il cognome e il nome dei genitori e di un documento di identità dei figli dal quale si evinca la loro residenza.
4-ter. La documentazione di cui al comma 4-bis può essere formata da:
a) documentazione originale con traduzione in lingua italiana asseverata da un tribunale italiano;
b) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine. Nei casi di cui alle lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate, ai fini del controllo, può chiedere ai soggetti interessati di produrre la documentazione prevista dalla presente lettera».
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