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PDL 4977

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4977



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARTELLA, BIMBI, CAZZARO, GROTTO, RUZZANTE, STRADIOTTO, TRUPIA, ZANELLA

Disposizioni in materia di detrazione per carichi di famiglia dei cittadini extracomunitari

Presentata il 5 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 21, comma 6-bis, ha inserito una nuova procedura di controllo per i lavoratori dipendenti cittadini extracomunitari che hanno diritto alle «deduzioni» fiscali spettanti per i figli a carico. Il comma citato recita: «Ai fini del controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extracomunitari è in ogni caso certificato nei confronti del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato nel Paese di origine».
      Pur andando oltre il fatto che il testo vigente contiene un madornale errore in quanto il diritto in oggetto non è quello della «deduzione» ma quello della «detrazione», istituto fiscale diverso e distinto dal primo, va evidenziato che tale normativa:

          1) è stata inserita, senza alcun coordinamento con le norme fiscali in vigore e all'interno di un provvedimento legislativo che ha un altro oggetto, e più precisamente «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», nel capo IV «Società civile, famiglia e solidarietà», con effetti palesemente paradossali;

          2) è discriminante perché introduce controlli nei confronti dei soli lavoratori dipendenti cittadini extracomunitari anche per i figli a carico residenti in Italia

 

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regolarmente iscritti all'anagrafe del comune;

          3) è incompleta e sbagliata perché introduce obblighi nei confronti del sostituto di imposta ma non è coordinata con la normativa fiscale relativa alle detrazioni d'imposta;

          4) è vessatoria in quanto stabilisce l'obbligatorietà, per l'accesso al diritto fiscale delle detrazioni, di adempimenti complessi e dai tempi lunghi nonché onerosi, a carico dei contribuenti che sono lavoratori dipendenti cittadini extracomunitari con figli a carico nei Paesi di origine.

      Va anche rilevato che l'obbligo di presentare al sostituto d'imposta la documentazione validamente formata nel Paese d'origine, tradotta in italiano e asseverata dai nostri consolati riguarda, in base a stime effettuate dalle associazioni degli immigrati e dalle organizzazione sindacali, almeno 400.000 lavoratori immigrati con 800.000 figli a carico, che il carico di lavoro burocratico che già pesa sui nostri consolati sarà notevolmente aggravato dalla quantità delle pratiche da svolgere sia nell'immediato che nel futuro e che, infine, per molte famiglie di questi lavoratori rimaste in patria il rispetto di tali adempimenti comporta disagi e problemi che non sono stati previsti dal legislatore e che possono risultare difficilmente comprensibili se si pone attenzione alle condizioni di vita sociali e civili di molti Paesi di origine degli immigrati.
      A queste considerazioni va aggiunto il fatto che in diverse regioni è stato segnalato che alcuni, ma non pochi, sostituti d'imposta hanno dato immediata applicazione alla normativa, provvedendo a conguagliare sulla retribuzione di dicembre 2003 le detrazioni applicate nel corso dell'anno con un conseguente pesante taglio, se non azzeramento, dell'importo della stessa.
      Per questi motivi si propone:

          a) l'abrogazione del comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

          b) il conseguente mantenimento delle procedure previste dalla normativa fiscale precedentemente in vigore in materia di diritto alle detrazioni per i figli a carico residenti in Italia (autodichiarazione);

          c) l'introduzione nell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di nuovi commi che prevedono il mantenimento, nei casi di figli a carico rimasti nel Paese di origine, della prerogativa all'accertamento del diritto in oggetto da parte della pubblica amministrazione, specificatamente dell'Agenzia delle entrate, ma con procedure e obblighi a carico del contribuente coerenti con gli indirizzi di semplificazione fiscale e con i princìpi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e dalla normativa fiscale generale vigente, e infine, non lesivi, nella prassi, dell'accesso al diritto in oggetto.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato
      2. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «4-bis. I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni di cui al comma 1, lettera b), per i figli residenti all'estero, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, devono essere in possesso dello stato di famiglia o di un documento equivalente ovvero, nel caso in cui nel Paese d'origine non sia possibile avere tale documento, dei certificati di nascita dei figli dai quali si possa ricavare il cognome e il nome dei genitori e di un documento di identità dei figli dal quale si evinca la loro residenza.
      4-ter. La documentazione di cui al comma 4-bis può essere formata da:

          a) documentazione originale con traduzione in lingua italiana asseverata da un tribunale italiano;

          b) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

          c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine. Nei casi di cui alle lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate, ai fini del controllo, può chiedere ai soggetti interessati di produrre la documentazione prevista dalla presente lettera».


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