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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4972 |
1. La presente legge disciplina l'attività degli agenti degli artisti dello spettacolo, di seguito denominati «agenti», che operano in ambito nazionale e internazionale nei seguenti settori: spettacolo, musica, cinema, comunicazione, teatro, lirica e operistica, danza.
2. L'esercizio della professione di agente è subordinato all'iscrizione al registro nazionale di cui all'articolo 2, in seguito alla quale l'agente ottiene il rilascio della licenza e assume la relativa qualifica.
3. L'iscrizione al registro nazionale di cui all'articolo 2 comporta il pagamento di un contributo determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il registro nazionale degli agenti, composto dai ruoli regionali previsti dall'articolo 3. Per la gestione del registro nazionale è istituita una apposita commissione centrale.
2. La commissione centrale è composta da:
a) il direttore generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
c) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo, designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) due agenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. La commissione centrale dura in carica quattro anni, i suoi membri possono essere riconfermati per un solo mandato
a) aggiornare il registro nazionale degli agenti sulla base delle indicazioni provenienti dalle commissioni regionali di cui all'articolo 3;
b) decidere sui ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni regionali.
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale per la gestione del ruolo regionale degli agenti, suddiviso nelle seguenti categorie:
a) organizzatore dello spettacolo: colui che possiede una struttura privata, ovvero colui che organizza in strutture aperte al pubblico, di proprietà di terzi, eventi musicali, concerti e spettacoli vari;
b) produttore di spettacoli: teatri stabili o società che allestiscono compagnie artistiche, investendo propri capitali e facendo svolgere alle rispettive compagnie attività in luoghi e in strutture pubblici;
c) produttore discografico: la casa discografica ovvero colui che investe propri capitali nella realizzazione di un prodotto successivamente affidato alle case discografiche ai fini della sua distribuzione;
d) promoter: colui che, su incarico dei grandi distributori di spettacoli di musica leggera, organizza e promuove spettacoli.
2. La commissione regionale è composta da:
a) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo, designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un rappresentante degli agenti dello spettacolo, designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Le commissioni regionali durano in carica quattro anni, i membri possono essere riconfermati per un solo mandato e ad esse sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esaminare le domande di iscrizione al registro nazionale e verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti richiedenti stabiliti dall'articolo 9;
b) indire, con cadenza biennale, l'esame di idoneità all'esercizio della professione, determinando, altresì, le modalità di svolgimento e la composizione della commissione giudicatrice, della quale deve, in ogni caso, fare parte un rappresentante degli agenti;
c) esercitare funzioni di controllo al fine di segnalare eventuali fenomeni di abusivismo nell'esercizio della professione;
d) disporre la cancellazione o la sospensione dal registro nazionale qualora vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 9.
4. Avverso le decisioni delle commissioni regionali l'interessato può inoltrare ricorso alla commissione centrale, entro il termine di un mese dalla data di comunicazione delle decisioni medesime.
5. Le spese per il funzionamento della commissione centrale e delle commissioni regionali sono finanziate con il contributo di cui all'articolo 1, comma 3.
1. È agente la persona fisica che, in forza di contratto di mandato, cura e
a) promuovere, trattare e definire in nome e per conto dell'artista i programmi delle prestazioni, i luoghi e le date relativi, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività;
b) prestare opera di consulenza in favore dell'artista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto ovvero predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto dell'artista;
c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
d) assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione artistica;
e) svolgere attività di assistenza a favore di società costituite da gruppi di artisti o di artisti singoli, per favorire lo svolgimento di prestazioni artistiche nelle modalità indicate nei contratti di ingaggio in riferimento al lavoro intermittente degli artisti.
3. L' incarico conferito ai sensi del comma 2 deve avere ad oggetto la conclusione
1. L'agente che ha ricevuto l'incarico è il solo autorizzato a promuovere e a tutelare gli interessi dei propri assistiti. Egli può avvalersi di dipendenti e di collaboratori con compiti esclusivamente amministrativi.
2. Le imprese che operano nel settore dello spettacolo, compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, i teatri di tradizioni, le istituzioni
a) l'agente sia espressamente autorizzato dall'artista all'atto del conferimento dell'incarico o successivamente;
b) la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dalla presente legge oppure svolga tale attività con un ramo d'azienda avente organizzazione e contabilità separate;
c) all'agente sia attribuita la rappresentanza legale della società.
4. L'elenco dei dipendenti e dei collaboratori di cui al comma 1, la copia autentica dell'atto costitutivo della società, dello statuto, del libro soci, dell'elenco nominativo degli organi sociali, nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, devono essere depositati presso le commissioni regionali entro venti giorni dalla data di costituzione della società o dalle date delle modifiche intervenute.
1. Agli artisti, agli organizzatori e alle società che svolgono l'attività di spettacolo e intrattenimento è vietato avvalersi dell'opera di un agente non iscritto al registro nazionale.
2. L'artista può, in deroga a quanto disposto dal comma 1, farsi assistere, per l'esercizio delle proprie prestazioni, dai genitori, dai fratelli o dal coniuge; di tale circostanza deve essere fatta espressa menzione nel relativo contratto di prestazione artistica.
1. Hanno diritto alla provvigione solo gli agenti iscritti al registro nazionale. La misura della provvigione è determinata, in mancanza di accordo tra le parti, dalla giunta camerale, sentito il parere della commissione regionale competente per territorio, e tenuto anche conto degli usi locali.
2. L'agente per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o di formulari recanti le condizioni del contratto di lavoro o della scrittura, preventivamente depositati presso la commissione regionale competente per territorio.
1. Per ottenere l'iscrizione al registro nazionale l'interessato deve presentare domanda alla commissione regionale istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di residenza, allegando la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Nella domanda di cui al comma 1, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti professionali e morali di cui all'articolo 9.
3. L'iscrizione al registro nazionale è disposta con provvedimento del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.
1. Possono presentare domanda di iscrizione al registro nazionale i cittadini italiani e quelli appartenenti a Stati membri dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) godimento dei diritti civili e politici e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
c) possesso di diploma del secondo ciclo di istruzione scolastica di indirizzo commerciale o di diploma di laurea in materie commerciale, giuridiche, artistiche o musicali, ovvero di un titolo di studio equipollente ai sensi della normativa vigente;
d) avere prestato per almeno un biennio la propria opera presso imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 3, ovvero avere svolto pratica orchestrale o pratica artistica per almeno cinque armi.
2. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti al registro nazionale e, se iscritti, devono essere cancellati, coloro che:
a) sono stati dichiarati falliti;
b) hanno riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, usura o mediazione usuraria o per qualunque altro delitto non colposo per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore a due anni;
c) sono stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, ovvero sano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'iscrizione al registro nazionale deve essere richiesta anche da coloro che svolgono, a titolo oneroso, l'attività di cui all'articolo 3 in modo occasionale o discontinuo.
1. Non è considerata mediazione l'attività professionale esercitata dagli agenti iscritti al registro nazionale e ad essi non
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta il regolamento di attuazione della medesima legge, che disciplina in particolare:
a) l'iscrizione al registro nazionale, subordinata al superamento di un esame di idoneità che abilita all'esercizio della professione di agente su tutto il territorio nazionale;
b) le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità, che deve essere articolato in una prova scritta e una orale;
c) l'iscrizione al registro nazionale di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono muniti della licenza prevista all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a condizione che abbiano esercitato l'attività professionale di agente in maniera continuativa per almeno due anni nel corso dell'ultimo quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) i diritti e i doveri dell'agente, secondo la categoria di appartenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1;
e) il modello del contratto di mandato, il cui schema è riportato in un
f) le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative a carico di coloro che esercitano l'attività di agente senza essere iscritti al ruolo di cui all'articolo 3 o che, essendo iscritti, violano le disposizioni di cui alla presente legge;
g) le incompatibilità con l'iscrizione al ruolo;
h) il numero massimo dei soggetti rappresentabili da ogni singolo agente;
i) l'istituzione di un collegio arbitrale con competenza a decidere sulle controversie sorte nell'espletamento del contratto di mandato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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