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PDL 4964

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4964



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GARNERO SANTANCHÈ, ROMANI

Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva

Presentata il 5 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende modificare l'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (cosiddetta «legge Gasparri») che disciplina l'impiego di minori di anni quattordici nelle trasmissioni e negli spettacoli radiotelevisivi.
      Le modifiche prospettate sono ispirate a un duplice obiettivo: per un verso, assicurare una adeguata ed effettiva tutela dell'infanzia e, per l'altro, evitare una incomprensibile penalizzazione per il comparto pubblicitario che riveste notevole importanza ai fini delle prospettive di crescita del sistema produttivo. A questo ultimo riguardo, appare opportuno precisare che, a giudizio dei presentatori della proposta di legge, non è corretto attribuire pregiudizialmente alla pubblicità una valenza negativa, quasi che essa comporti comunque un utilizzo offensivo o pericoloso dei minori. L'esperienza dimostra, anzi, che l'esigenza di trasmettere attraverso il canale pubblicitario messaggi positivi induce ad un impiego corretto dei minori, mentre non si riscontra analoga propensione nella programmazione ordinaria, dove le esigenze di drammatizzazione hanno talora indotto comportamenti meno corretti o addirittura lesivi della dignità dei minori.
      La logica che ispira la proposta di legge intende assicurare pienamente la coerenza del dettato normativo rispetto alle esigenze che si intendono tutelare. Si tratta, in sostanza, di regolamentare la materia e non di stabilire divieti basati su pregiudizi che non trovano adeguato riscontro nella esperienza concreta. Del resto, la comprovata esperienza delle imprese editoriali e di comunicazione che svolgono la propria attività sia rispettando codici deontologici, sia assicurando un servizio finalizzato non
 

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solo all'intrattenimento, ma anche alla formazione e all'informazione, rappresenta una adeguata garanzia che la libertà del mercato sia comunque «indirizzata e coordinata a fini sociali», come previsto dall'articolo 41 della Costituzione.
      Infine, la proposta di legge prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 10 della «legge Gasparri», che disciplinerà l'impiego di minori di anni quattordici nei programmi radiotelevisivi. In tale modo, il Parlamento potrà partecipare alla definizione di una normativa che investe questioni di particolare rilevanza sociale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 10 della legge
3 maggio 2004, n. 112).

      1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;

          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il regolamento può essere adottato anche in mancanza del parere».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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