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PDL 4927

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4927



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Istituzione del servizio civile obbligatorio

Presentata il 22 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La recente riforma che ha sospeso il periodo di leva ha comportato (come era prevedibile) anche la progressiva scomparsa delle domande per svolgere, in alternativa al servizio di leva, il servizio civile.
      Conseguentemente, le innumerevoli convenzioni in essere tra enti, istituti e realtà sociali e assistenziali con i Ministeri competenti, per attendere alle quali ci si avvaleva dei giovani che manifestavano l'obiezione di coscienza, sono in gran parte scoperte. Già negli ultimi anni - e in misura sempre più grave - il numero dei giovani da impiegare in tali ambiti è apparso in rapida diminuzione, mettendo a pregiudizio la possibilità di poter addirittura svolgere quegli stessi servizi istituzionali oggetto delle convenzioni. È prevedibile che tale fenomeno avrà poi una ulteriore e definitiva impennata allorché andrà a termine l'obbligatorietà del servizio di leva nel 2005.
      Numerose sentenze della Corte costituzionale hanno peraltro sottolineato che il concetto di «difesa della Patria» di cui all'articolo 52 della Costituzione non si limita al servizio militare obbligatorio ma include anche compiti e servizi di supporto come il servizio civile, dando al concetto di «difesa» anche quello di solidarietà umana, svolta sia sul territorio nazionale che fuori dai confini, ad esempio partecipando a iniziative umanitarie.
      È evidente, peraltro, l'opportunità che i giovani di entrambi i sessi siano tenuti a svolgere, per un periodo limitato della propria vita, un «servizio» - civile o militare - a favore della comunità. Di qui nasce la presente proposta di legge, con la quale si propone l'istituzione del servizio civile obbligatorio (che tutti i giovani dovranno svolgere per un periodo di sei mesi in un periodo di tempo compreso tra il diciottesimo e il ventiseiesimo anno di età).
 

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      Indirettamente ciò porterà anche a un aumento delle richieste per svolgere il servizio militare volontario a ferma breve o prolungata, risolvendo così anche un altro problema recentemente sollevato dal Ministero della difesa.
      I vantaggi del servizio civile obbligatorio - esteso a entrambi i sessi - appaiono evidenti, in primo luogo, per le amministrazioni locali, le associazioni e gli enti di assistenza, ma potrebbero anche permettere innumerevoli e utili iniziative di carattere ambientale, sociale, di protezione civile, eccetera.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge individua gli ambiti nei quali opererà il servizio civile nazionale obbligatorio, a seguito di stipula di apposite convenzioni, ove esse non siano già in essere rispetto all'attività del servizio civile volontario.
      L'articolo 2 determina i limiti di età per lo svolgimento del servizio da parte dei giovani, prevede una retribuzione economica dei volontari e definisce gli oneri dello Stato in tema di mantenimento, alloggio e assicurazione medica dei giovani chiamati al servizio civile obbligatorio. In particolare, la determinazione della durata del servizio in sei mesi garantisce la non compromissione di incarichi e posti di lavoro o percorsi di studio, pur essendo un segno di autentica partecipazione dei giovani alla costruzione della società nazionale, mentre la scelta del diciannovesimo anno di età come quello ottimale per svolgere il servizio civile semestrale obbligatorio è indicativa ma suggerita dalla volontà di non interrompere cicli di studio ed essere invece una potenziale, utile esperienza di vita per un cittadino neomaggiorenne, chiamato ad assumere nuove responsabilità e a svolgere una significativa esperienza. Inoltre, la previsione di una modesta ma significativa corresponsione economica permetterà una certa indipendenza della giovane o del giovane rispetto alla famiglia di provenienza.
      L'articolo 3 è volto a individuare gli enti e le associazioni all'interno dei quali i giovani svolgeranno il servizio, prevedendo anche la possibilità per essi di esprimere una preferenza rispetto al settore di impiego; l'ultimo comma demanda ad un successivo regolamento l'emanazione delle norme di dettaglio relative alle modalità di accesso e di svolgimento del servizio civile obbligatorio.
      Gli articoli 4 e 5, infine, prevedono l'istituzione di un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il servizio civile obbligatorio e le relative norme di copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il servizio civile obbligatorio che opera nei seguenti campi:

          a) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e naturale del Paese;

          b) protezione civile e difesa del territorio;

          c) educazione, integrazione e assistenza sociale con speciale riguardo all'assistenza dell'infanzia e degli anziani;

          d) iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Art. 2.

      1. Tutti i cittadini, di entrambi i sessi, al compimento del diciannovesimo anno di età, con possibilità di anticipazione al diciottesimo anno, ma comunque entro il ventiseiesimo anno, sono chiamati a svolgere il servizio civile obbligatorio.
      2. La durata del servizio civile obbligatorio è stabilita in sei mesi. Il servizio è retribuito con un importo mensile pari a 400 euro; le spese relative al mantenimento, all'alloggio e all'assicurazione medica dei giovani chiamati al servizio sono poste a carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 4.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, determina, con proprio regolamento, le modalità e le procedure per l'accesso e per l'espletamento del servizio civile obbligatorio.

Art. 3.

      1. Il servizio civile obbligatorio è svolto, previa visita medica di idoneità, mediante l'inserimento dei giovani, tramite apposite convenzioni, nelle amministrazioni locali, nelle associazioni di protezione civile, nelle

 

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organizzazioni non governative (ONG) e nelle associazioni del terzo settore, preferibilmente situate nella provincia o comunque nella regione di residenza del giovane chiamato al servizio.
      2. Gli enti locali, le associazioni di protezione civile, le ONG e le associazioni del terzo settore fanno richiesta per i propri ambiti di competenza dei giovani chiamati a prestare il servizio civile obbligatorio; i giovani possono esprimere la loro preferenza per un determinato settore con indicazione vincolante che è valutata e accolta sulla base delle obiettive possibilità.
      3. Sono esentati dallo svolgere il servizio civile obbligatorio i giovani che scelgono, in alternativa, di svolgere il servizio militare volontario nelle forme e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia.

Art. 4.

      1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo nazionale per il servizio civile obbligatorio con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro.

Art. 5.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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