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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4971 |
1) riguadagnare la fiducia dei cittadini, che si vedono come il terminale di ogni disavventura finanziaria o politica;
2) dare sollievo a tutte le strutture ora sovrasollecitate dalla vastità della portata dell'evento Parmalat, che ha rappresentato un evento mediatico, finanziario e politico;
3) riportare serenità nell'ambiente finanziario. Nelle vicende Argentina, Cirio e Parmalat, le famiglie coinvolte sono tra le 600 e le 650.000, con un coinvolgimento diretto o indiretto di una massa vastissima di cittadini, che oggi si stanno allontanando dalla borsa e dall'investimento obbligazionario. Il processo è lento ma chiaramente visibile: si tolgono forze fresche di approvvigionamento di danaro alle aziende sane e con esse possibilità di crescita e prospettive di sviluppo; con il rischio di aumentare ancora l'anomalia delle quotazioni del «mattone» percepito come unico e vero bene rifugio, ma innestando una spirale pericolosissima che somiglia sempre più alla «bolla» borsistica esplosa nel 2001.
Il costo del Fondo di indennizzo non graverebbe sulla generalità dei cittadini, ma unicamente su quelli che decidono di operare nel settore finanziario, e che già oggi sono soggetti a tassazione attraverso la «cedolare secca», cioè alla fonte dei capital gain (guadagni di borsa), che oggi è del 12,50 per cento percentuale piuttosto modesta, soprattutto se la si paragona con altri Paesi: ad esempio, in Francia e in Germania è, rispettivamente, del 25 e del 30 per cento. Proprio un lieve incremento della cedolare secca potrebbe essere destinato ad alimentare il Fondo di indennizzo del quale si propone l'istituzione.
1. L'attività di emissione di obbligazioni di importo superiore a un milione di euro per ogni prestito obbligazionario è subordinata all'adesione da parte della società emittente al Fondo di indennizzo a tutela dei sottoscrittori di obbligazioni non intermediari, istituito, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, nello stato di previsione del medesimo Ministero.
2. Nel caso di insolvenza dell'emittente, il Fondo di indennizzo è surrogato nei diritti degli obbligazionisti, fino alla concorrenza degli indennizzi effettuati a loro favore.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Fondo di indennizzo e ne sono disciplinati il funzionamento e l'organizzazione.
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