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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4979-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4979,
rilevato che il provvedimento in esame reca una parziale novella dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, prorogando i termini per la presentazione della domanda volta a definire le situazioni di occupazione di aree di proprietà statale e gli illeciti edilizi previsti dai commi 15 e 32, nonché i connessi termini di adempimento dei relativi pagamenti, contenuti nell'Allegato 1 della medesima legge;
constatato che all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
segnalato, infine, che il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 269 del 2003, dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare l'indicazione della data del 31 marzo 2004 quale termine per la presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi, al fine di armonizzarlo con la modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge in esame; dovrebbe, inoltre, verificarsi la congruità del termine per l'integrazione della domanda, mantenuto al 30 settembre 2004, dal momento che prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame il suddetto termine coincideva con quello per il pagamento della terza rata mentre ora coincide con quello per il pagamento della seconda rata.
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,
esaminato il testo del decreto legge n. 82 del 2004 recante Proroga di termini in materia edilizia;
rilevato che le disposizioni da esso recate, sono in via prioritaria riconducibili alla materia «ordinamento penale», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
osservato, inoltre, che le disposizioni recate dal decreto-legge incidono altresì sulla materia dei «titoli abilitativi ad edificare», che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003, può essere considerata come rientrante nella più ampia definizione di «governo del territorio», la cui disciplina è attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
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Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
preso atto degli elementi di informazione, peraltro parziali, forniti dal rappresentante del Governo secondo cui:
la proroga del termine per l'adesione al condono edilizio al 31 luglio consentirà di realizzare il numero di adesioni alla definizione agevolata inizialmente previsto;
dal differimento delle rate che devono essere corrisposte dai soggetti che avevano già presentato domanda di sanatoria non derivano, in ogni caso, effetti negativi sul fabbisogno, in quanto i pagamenti saranno comunque effettuati entro l'anno in corso;
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