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PDL 4940

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4940



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA GRUA

Istituzione in Ragusa di una sezione distaccata della corte di appello di Catania e di una sezione distaccata della corte di assise di appello di Catania

Presentata il 27 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame prevede la istituzione, nella città di Ragusa, di una sezione distaccata della corte di appello di Catania e di una sezione distaccata della corte di assise di appello di Catania.
      Dalla relazione del Procuratore generale di Catania sull'amministrazione della giustizia nel distretto nel periodo luglio 2002-giugno 2003, illustrata in occasione dell'assemblea generale della corte di appello il 17 gennaio 2004, si evince che le esorbitanti sopravvenienze hanno comportato un aumento della pendenza, passata dai 7145 procedimenti del periodo luglio 2001-giugno 2002, agli 8569 procedimenti.
      All'aumento delle sopravvenienze derivanti, per un verso, dall'entrata a regime della riforma sul giudice unico di primo grado e dall'altro, dall'aumento di produttività scaturente, per il medesimo giudice unico di primo grado, dall'istituzione delle sezioni stralcio, nonché dal trasferimento alla competenza della corte di appello delle impugnazioni proposte contro le sentenze degli ex pretori, si devono aggiungere: l'attribuzione di nuove competenze alla corte di appello quali i procedimenti di equa riparazione per una durata non ragionevole del processo; le impugnazioni di procedimenti relativi a permessi di soggiorno, a ricongiungimenti familiari, al riconoscimento di rifugiato politico, nonché un aumento dei procedimenti concernenti il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere, eccetera.
      Ulteriore insostenibile aggravio di lavoro deriva alla corte di appello dall'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della
 

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Repubblica n. 327 del 2001, che farà sicuramente aumentare la pendenza delle competenze devolute alla medesima «quale giudice di primo grado» in tema di determinazione dell'indennità di espopriazione, di nomina dei periti e di liquidazione delle spese di stima, in tema di opposizione di terzo e di determinazione dell'indennità in caso di retrocessione.
      A questo punto, ogni pretesa di ricondurre i tempi di definizione dei procedimenti civili entro i limiti ragionevoli richiesti dalla legge n. 89 del 2001, appare irrealizzabile.
      Ai problemi già evidenziati, si aggiunge un sistema di infrastrutture scarso ed inefficiente che rende difficile l'attività professionale degli avvocati che esercitano nei circondari dei tribunali di Ragusa e di Modica, che fanno parte del distretto della corte di appello di Catania, nonché dei cittadini di quei territori che sono costretti a rivolgersi a detta Corte.
      A parte la distanza di Ragusa e di Modica da Catania, superiore a cento chilometri, vi è da dire che la strada di collegamento, costituita dalla strada statale 514, è estremamente pericolosa ed è frequentemente teatro di gravissimi incidenti, spesso mortali a causa dell'intenso traffico veicolare oltre che del tracciato, che hanno comportato, nel tentativo di ridurne la pericolosità, l'imposizione di limiti di velocità di 50 chilometri orari che allungano smisuratamente i tempi di percorrenza.
      L'istituzione, dunque, in Ragusa di una sezione distaccata della corte di appello di Catania e di una sezione distaccata della corte di assise di appello di Catania comporterebbe due conseguenze immediate, entrambe estremamente positive: da una parte si alleggerirebbe notevolmente il carico di lavoro degli uffici giudiziari catanesi, con conseguente riduzione dei tempi di durata dei processi; dall'altra, si renderebbe alle popolazioni interessate un servizio pubblico migliore di quello attuale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, in Ragusa, una sezione distaccata della corte di appello di Catania, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Ragusa e di Modica.

Art. 2.

      1. È istituita, in Ragusa, una sezione distaccata della corte di assise di appello di Catania, in funzione di corte di assise di appello, nella cui giurisdizione sono compresi i tribunali di Ragusa e di Modica.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piante organiche relative al personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia, nonché la data di inizio del funzionamento delle medesime sezioni.

Art. 4.

      1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello di Catania e alla corte di assise di appello di Catania e appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata della corte di appello di Ragusa e alla sezione distaccata della corte di assise di appello di Ragusa, sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei medesimi uffici.

 

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      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili che alla data di cui al comma 1 siano già rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia già stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonché ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso alla medesima data di cui al comma 1.


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