Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4948

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4948



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GARNERO SANTANCHÈ, CASTELLANI

Disposizioni per la tutela e il riconoscimento sociale del lavoro domestico

Presentata il 28 aprile 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, negli ultimi anni si è andata diffondendo una attenzione nuova nei confronti del lavoro domestico. Infatti, soprattutto in concomitanza con il rallentamento generale dell'economia, si è reso sempre più evidente il ruolo centrale delle casalinghe quali soggetti in grado di influenzare sia le decisioni di spesa e la composizione dei consumi sia la destinazione del risparmio, ossia variabili macro-economiche che influiscono in misura determinante sulla formazione del reddito nazionale.
      Alla luce di tali considerazioni è innegabile la produttività sociale del lavoro domestico.
      Tuttavia, a fronte di una diffusa presa di coscienza dell'importanza socio-economica di tutte le attività connesse alla gestione della famiglia, delle diverse valutazioni economiche del lavoro familiare elaborate nel corso degli anni da diversi economisti e delle conclusioni del Consiglio d'Europa che, già nel 1975, impegnò tutti i Paesi membri, fra cui l'Italia, a riconoscere il valore economico del lavoro familiare, a livello legislativo sono mancate iniziative concrete a tutela della categoria delle casalinghe.
      La presente proposta di legge intende porre un punto fermo proprio in ordine al riconoscimento del valore sociale dell'attività della casalinga; essa si compone di due articoli.
      L'articolo 1 prevede, non essendo possibile ricondurre con certezza la tutela del familiare che presta un lavoro domestico a favore della famiglia stessa entro la disciplina dell'articolo 230-bis del codice civile, l'introduzione di una specifica disposizione all'interno del codice civile (articolo 230-ter) che riconosca al familiare che svolge, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività di lavoro domestico, la titolarità delle provvidenze di natura monetaria che la legge prevede a vantaggio del nucleo familiare.
 

Pag. 2


      L'articolo 2 prevede, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988, che l'assegno per il nucleo familiare sia erogato al coniuge dell'avente diritto.
      Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non si incide sui presupposti e sui requisiti per la fruizione degli assegni familiari, ma semplicemente sui soggetti destinatari degli stessi, determinando adempimenti che la pubblica amministrazione è in grado di svolgere senza aggravi di spesa.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 230-bis del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 230-ter - (Lavoro domestico). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, al di fuori dei casi di impresa familiare di cui all'articolo 230-bis, il soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività di lavoro domestico, intesa come attività in ambito domestico finalizzata alla cura delle persone e dell'ambiente ove dimora il proprio nucleo familiare, è destinatario delle provvidenze economiche che la legge prevede a vantaggio del nucleo familiare».

Art. 2.

      1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare è erogato al coniuge dell'avente diritto.
      2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su