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PDL 4855

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4855



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000

Presentato il 26 marzo 2004


      

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Onorevoli Deputati! - L'Italia svolge un ruolo di primo piano nel contribuire allo sviluppo politico ed economico del Libano attraverso un'azione di supporto all'economia e alla ricostruzione del Paese che ha trovato ampi riconoscimenti e consensi nella società libanese.
      In tale ottica, nonché nel quadro dell'impegno italiano a rafforzare il dialogo euromediterraneo attraverso scambi culturali e scientifici, si inserisce l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Beirut il 22 novembre 2000. Esso si è reso necessario per definire
 

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un contesto giuridico adeguato in cui sviluppare ulteriormente i rapporti bilaterali in tali ambiti.
      Dopo la firma dell'Accordo sono, tuttavia, sorte alcune difficoltà nell'espletamento delle procedure di ratifica, ed è stato necessario procedere ad uno Scambio di Lettere per correggere alcuni errori formali del testo.
      Inoltre, si sono aggiunte limitazioni nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri recati dall'attuazione dell'Accordo.
      Di recente, tuttavia, è arrivato un nuovo impulso alla conclusione dell'iter di ratifica nel corso della visita in Libano del Ministro degli affari esteri italiano, al quale le autorità libanesi hanno chiesto una definizione delle procedure affinché si arrivi all'entrata in vigore dell'Accordo.
      Notevole è, infatti, l'interesse libanese per le attività culturali italiane e per lo studio della nostra lingua. L'italiano è insegnato presso l'Università di Stato di Beirut e in corsi facoltativi presso alcune Università private. A conferma di ciò le Autorità libanesi hanno autorizzato, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, l'introduzione dell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua straniera in nove scuole-pilota.
      Anche nel settore dell'archeologia è intensa la collaborazione tra Università italiane ed Enti libanesi. Elevato è anche l'interesse delle istituzioni accademiche libanesi per collaborazioni di carattere scientifico con le nostre Università, e in tale ambito sono già in corso di realizzazione diversi progetti.
      L'Accordo in parola determina i principi ed i settori di intervento in cui dovrà concretizzarsi la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi, comprendendo la cooperazione nel campo dell'educazione in generale, di quella universitaria, della ricerca scientifica e tecnologica e della cultura, delle arti e dell'informazione oltre a disposizioni di carattere generale.
      Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4, individuano specifici settori di intervento della cooperazione culturale con particolare riferimento alla promozione di iniziative ed eventi tesi a favorire la diffusione e l'insegnamento delle lingue proprie dei due Paesi e alla organizzazione di attività culturali ed artistiche in collaborazione con i vari Organismi accademici.
      I successivi articoli (articoli 5-10) illustrano le attività degli Istituti di cultura e delle Associazioni culturali nei due Paesi che verranno realizzate anche tramite la promozione di singole iniziative atte a favorire lo studio della lingua e della letteratura dei due Paesi.
      Si prevedono, inoltre, specifici interventi atti alla cooperazione tra i due sistemi scolastici e si favorisce la promozione di borse di studio e di scambi a favore degli studenti universitari.
      Una particolare attenzione viene rivolta alle iniziative utili per la valutazione comparativa dei titoli di studio, nonché agli scambi culturali nel settore delle arti visive, del teatro e del cinema.
      I successivi articoli (articoli 11-16) prevedono la promozione degli scambi nel settore dell'editoria e delle traduzioni e la promozione di fiere del libro; la collaborazione tra archivi e biblioteche, gli scambi e le forme di collaborazione nel settore dell'archeologia e del restauro. Si prevede inoltre ogni utile iniziativa atta ad impedire il traffico illegale di opere d'arte, a favorire gli scambi di informazioni nel settore economico-sociale dei due Paesi e gli scambi nei settori della gioventù e dell'agonismo sportivo.
      L'Accordo prevede altresì (articoli 17-20) la promozione della diffusione di programmi televisivi e gli scambi nei settori della medicina, della scienza e dello sviluppo tecnologico, favorendo l'attuazione di seminari e di ricerche nel settore scientifico e promuovendo, altresì, la lotta contro ogni forma di razzismo ed intolleranza.
      L'articolo 21 prevede l'istituzione di una Commissione Mista al fine di vigilare sulla realizzazione delle iniziative previste dall'Accordo e gli articoli 22 e 23 dispongono in relazione alle procedure di ratifica e di denuncia dell'Accordo, prevedendo che l'Accordo stesso abbia una durata illimitata.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        L'attuazione dell'Accordo in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e il Libano comporta i seguenti oneri, in relazione ai seguenti articoli:

Articoli 3 - 12.

        Allo scopo di migliorare la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, viene previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

            2 docenti e ricercatori per 10 giorni: spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 x 2 persone x 10 giorni) = euro 1.860;

            1 archivista per 10 giorni (euro 93 x 1 persona x 10 giorni) = euro 930;

            1 esperto bibliotecario per 10 giorni (euro 93 x 1 persona x 10 giorni) = euro 930.

        Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica di docenti, ricercatori ed esperti (articoli 3-12), si prevede che l'Italia possa inviare in Libano quattro unità: due docenti o ricercatori, un archivista ed un bibliotecario. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificabili:

            biglietto aereo A/R Roma - Beirut (euro 700 x 4 persone = euro 2.800 + euro 140 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.940;

        Totale onere (articoli 3-12) euro 6.660.

        Di detto onere, l'importo di 3.330 euro è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui 1.665 euro sono da assegnare alla Direzione generale per gli archivi e 1.665 euro sono da assegnare alla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

 

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Articolo 6.

        Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiane, si prevede la costituzione di due cattedre in Libano, l'assunzione di due lettori libanesi in Italia, l'acquisto di libri e materiale audiovisivo, l'apporto di contributi per i corsi di formazione e per il funzionamento di una cattedra universitaria. I relativi oneri sono così suddivisi:

      (euro 19.500 x 2 cattedre x 1 anno) = euro 39.000

      (euro 19.500 x 2 lettori x 1 anno) = euro 39.000

      Acquisto di libri e materiale audiovisivo euro 5.000

      Contributo per corsi di formazione per insegnanti locali di italiano euro 24.000

      Contributo per il funzionamento di una cattedra universitaria euro 12.000

      Totale onere (articolo 6) euro 119.000

Articolo 7.

      Allo scopo di favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e la reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, viene prevista la seguente spesa: invio in Libano di 3 esperti per 7 giorni; sulla base del calcolo indicato all'articolo 21, il relativo onere è così suddiviso:

Spese di missione:
            pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone X 7 giorni) = euro 2.919

- diaria giornaliera (euro 288 x 3 persone X 7 giorni) = euro 6.048

Spese di viaggio:
            biglietto aereo A/R Roma - Beirut (euro 700 x 3 persone = euro 2.100 + euro 105 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.205

      Totale onere (articolo 7) euro 11.172

      Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

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Articolo 8.

      Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti del Libano, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 16 mensilità per borse di studio, ciascuna per 620 euro; la relativa spesa è così quantificabile:

            borsellino mensile (euro 620 x 1 persona x 16 mesi) = euro 9.920

            spese di assicurazione e di iscrizione (euro 155 x 16) = euro 2.480

        Totale onere (articolo 8) euro 12.400

Articolo 10

      Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori del teatro, del cinema, della musica e della danza, e per la organizzazione di apposite mostre e convegni, si prevedono i seguenti oneri annui, così suddivisi:

            iniziative nel settore del teatro, del cinema, della musica e della danza euro 10.000

            mostre nei settori artistici euro 10.000

            mostre nei settori culturali euro 25.000

            convegni euro 5.000

      Totale onere (articolo 10) euro 50.000

Articolo 11.

      Al fine di promuovere la collaborazione nel settore editoriale, per favorire le traduzioni e le pubblicazioni, nonché le mostre e le fiere del libro, viene prevista una spesa quantificata in 5.000 euro

      Totale onere (articolo 11) euro 5.000

Articolo 16.

      Allo scopo di favorire lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù, sono previste le seguenti spese:

        contributo per ospitalità alle Commissioni miste euro 4.000

        contributo per scambi giovanili tra i rispettivi Paesi euro 20.000

        Totale onere (articolo 16) euro 24.000

 

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Articolo 19.

        Allo scopo di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per gli studenti e ricercatori del Libano che partecipano ai soggiorni scientifici e tecnologici in Italia, nonché l'invio in Libano di 10 ricercatori o docenti italiani il cui onere è limitato alle sole spese di viaggio.

      La relativa spesa è così quantificabile:

            indennità per soggiorni di lunga durata (euro 1.033 x 10 persone x 1 mese) = euro 10.330

            indennità per soggiorni di breve durata (euro 93 x 10 persone x 10 giorni) = euro 9.300

            spese di assicurazione (euro 155 x 20 persone) = euro 3.100

      Invio in Libano di n.10 ricercatori o docenti:

            n. 10 biglietti aerei A/R Roma - Beirut (euro 700 x 10 persone) euro 7.000

      Viene altresì previsto un contributo per sostenere le attività di ricerca congiunta, nonché l'organizzazione di seminari nei settori scientifici e tecnologici. La relativa spesa viene quantificata in 52.000 euro

      Allo scopo di favorire la collaborazione fra le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di realizzare specifici progetti rivolti all'addestramento, alla formazione e all'aggiornamento nei settori scientifici. La relativa spesa viene quantificata in 52.000 euro

      Totale onere (articolo 19) euro 133.730

        Di detto onere, l'importo di euro 52.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 21.

      Per l'esame dei programmi operativi, viene costituita una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente in Libano ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari (di cui due del Ministero degli affari esteri, ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per un periodo di quattro giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

 

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        Spese di missione:

            pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone X 4 giorni) = euro 1.668

            diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 214, cui si aggiungono euro 64 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 214 viene ridotto di euro 71, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 207 + euro 81 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 288 x 3 persone x 4 giorni) = euro 3.456

Spese di viaggio:

      biglietto aereo A/R Roma - Beirut (euro 700 x 3 persone = euro 2.100 + euro 105 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.205

      Totale onere (articolo 21) euro 7.329

      Di detto onere, l'importo di euro 2.443 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2004 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere nello stato di previsione dei seguenti Ministeri, è il seguente:

        Ministero per i beni e le attività culturali euro 3.330

        Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca euro 65.614

      Il restante importo viene iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Articolo Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006
Articoli 3-12 euro     6.660 euro     6.660 euro     6.660
Art. 6 »     119.000 »     119.000 »   119.000
Art. 7 »       11.172 »       11.172 »     11.172
Art. 8 »       12.400 »       12.400 »     12.400
Art. 10 »       50.000 »       50.000 »     50.000
Art. 11 »         5.000 »         5.000 »       5.000
Art. 16 »       24.000 »       24.000 »     24.000
Art. 19 »     133.730 »     133.730 »   133.730
Art. 21 »         7.329
        -         »       7.329
Totale euro euro 369.291 euro 361.962 euro 369.291
In cifra tonda euro 369.290 euro 361.960 euro 369.290
 

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      Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, agli accordi tra le Università, alla concessione delle borse di studio ed indennità mensili, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali, iniziative scientifiche e per lo sviluppo della lingua italiana, agli interventi nei settori scolastici, della formazione, della ricerca, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativo in senso stretto.

A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Le disposizioni del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario, atteso che l'articolo 1 del citato Accordo prevede espressamente che le forme e le modalità delle agevolazioni concesse ai libanesi devono essere compatibili con gli obblighi che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i sui regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge non incide sulla normativa vigente.

C) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali. L'articolo 1 dell'Accordo prevede espressamente che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fornita ai libanesi deve essere conforme alla vigente legislazione italiana in materia.

2. Ulteriori elementi.

A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo.

        Le motivazioni che hanno portato alla stipula dell'Accordo sono da ricercare nello sviluppo delle relazioni fra i due Paesi ed in particolare alla volontà da parte italiana di interagire in modo più significativo nei settori della cooperazione scientifica, dell'interscambio di docenti universitari e nel sostegno all'insegnamento della lingua italiana presso le istituzioni scolastiche libanesi.

B) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti

        L'Accordo definisce il quadro di relazioni ed attività di cooperazione culturale fra Italia e Libano e coinvolge per la parte italiana come soggetti diretti il Ministero degli affari esteri (MAE), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ed il Ministero per i beni e le attività culturali (MBAC) e come soggetti indiretti Università, Istituti di ricerca, Associazioni ed Enti dei due Paesi.

C) Obiettivi e risultati attesi

        Obiettivo generale dell'Accordo è il rafforzamento della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale. Pertanto l'Accordo intende offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra Università, centri di ricerca ed istituzioni culturali.
L'Accordo in questione intende sostituire ed integrare quanto previsto con la Dichiarazione di Intenti firmata dai rispettivi Governi il 12 gennaio 1993.

D) Impatto diretto e indiretto sulle attività delle pubbliche amministrazioni: valutazione degli effetti dell'Accordo sulle strutture e analisi delle risorse interne all'amministrazione necessarie per rendere operativo l'Accordo

        L'Accordo prevede la costituzione di una Commissione Mista (articolo 21) destinata a vigilare sulla attuazione di quanto previsto dall'Accordo.

E)  Impatto amministrativo.

        L'approvazione del provvedimento in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'amministrazione pubblica.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 369.290 euro per l'anno 2004, di 361.960 euro per l'anno 2005 e di 369.290 euro annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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