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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4855 |
L'attuazione dell'Accordo in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e il Libano comporta i seguenti oneri, in relazione ai seguenti articoli:
Articoli 3 - 12.
Allo scopo di migliorare la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, viene previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:
2 docenti e ricercatori per 10 giorni: spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 x 2 persone x 10 giorni) = euro 1.860;
1 archivista per 10 giorni (euro 93 x 1 persona x 10 giorni) = euro 930;
1 esperto bibliotecario per 10 giorni (euro 93 x 1 persona x 10 giorni) = euro 930.
Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica di docenti, ricercatori ed esperti (articoli 3-12), si prevede che l'Italia possa inviare in Libano quattro unità: due docenti o ricercatori, un archivista ed un bibliotecario. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificabili:
biglietto aereo A/R Roma - Beirut (euro 700 x 4 persone = euro 2.800 + euro 140 quale maggiorazione del 5 per cento) = Totale onere (articoli 3-12) euro 6.660.
Di detto onere, l'importo di 3.330 euro è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui 1.665 euro sono da assegnare alla Direzione generale per gli archivi e 1.665 euro sono da assegnare alla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
Articolo 6.
Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiane, si prevede la costituzione di due cattedre in Libano, l'assunzione di due lettori libanesi in Italia, l'acquisto di libri e materiale audiovisivo, l'apporto di contributi per i corsi di formazione e per il funzionamento di una cattedra universitaria. I relativi oneri sono così suddivisi:
(euro 19.500 x 2 cattedre x 1 anno) = euro 39.000
(euro 19.500 x 2 lettori x 1 anno) = euro 39.000
Acquisto di libri e materiale audiovisivo euro 5.000
Contributo per corsi di formazione per insegnanti locali di italiano euro 24.000
Contributo per il funzionamento di una cattedra universitaria euro 12.000
Totale onere (articolo 6) euro 119.000
Articolo 7.
Allo scopo di favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e la reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, viene prevista la seguente spesa: invio in Libano di 3 esperti per 7 giorni; sulla base del calcolo indicato all'articolo 21, il relativo onere è così suddiviso:
Spese di missione:
- diaria giornaliera (euro 288 x 3 persone X 7 giorni) = euro 6.048
Spese di viaggio:
Totale onere (articolo 7) euro 11.172
Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Articolo 8.
Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti del Libano, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 16 mensilità per borse di studio, ciascuna per 620 euro; la relativa spesa è così quantificabile:
borsellino mensile (euro 620 x 1 persona x 16 mesi) = euro 9.920
spese di assicurazione e di iscrizione (euro 155 x 16) = euro 2.480
Totale onere (articolo 8) euro 12.400
Articolo 10
Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori del teatro, del cinema, della musica e della danza, e per la organizzazione di apposite mostre e convegni, si prevedono i seguenti oneri annui, così suddivisi:
iniziative nel settore del teatro, del cinema, della musica e della danza euro 10.000
mostre nei settori artistici euro 10.000
mostre nei settori culturali euro 25.000
convegni euro 5.000
Totale onere (articolo 10) euro 50.000
Articolo 11.
Al fine di promuovere la collaborazione nel settore editoriale, per favorire le traduzioni e le pubblicazioni, nonché le mostre e le fiere del libro, viene prevista una spesa quantificata in 5.000 euro
Totale onere (articolo 11) euro 5.000
Articolo 16.
Allo scopo di favorire lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù, sono previste le seguenti spese:
contributo per ospitalità alle Commissioni miste euro 4.000
contributo per scambi giovanili tra i rispettivi Paesi Totale onere (articolo 16) euro 24.000
Articolo 19.
Allo scopo di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per gli studenti e ricercatori del Libano che partecipano ai soggiorni scientifici e tecnologici in Italia, nonché l'invio in Libano di 10 ricercatori o docenti italiani il cui onere è limitato alle sole spese di viaggio.
La relativa spesa è così quantificabile:
indennità per soggiorni di lunga durata (euro 1.033 x 10 persone x 1 mese) = euro 10.330
indennità per soggiorni di breve durata (euro 93 x 10 persone x 10 giorni) = euro 9.300
spese di assicurazione (euro 155 x 20 persone) = euro 3.100
Invio in Libano di n.10 ricercatori o docenti:
n. 10 biglietti aerei A/R Roma - Beirut (euro 700 x 10 persone) euro 7.000
Viene altresì previsto un contributo per sostenere le attività di ricerca congiunta, nonché l'organizzazione di seminari nei settori scientifici e tecnologici. La relativa spesa viene quantificata in 52.000 euro
Allo scopo di favorire la collaborazione fra le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di realizzare specifici progetti rivolti all'addestramento, alla formazione e all'aggiornamento nei settori scientifici. La relativa spesa viene quantificata in 52.000 euro
Totale onere (articolo 19) euro 133.730
Di detto onere, l'importo di euro 52.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Articolo 21.
Per l'esame dei programmi operativi, viene costituita una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente in Libano ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari (di cui due del Ministero degli affari esteri, ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per un periodo di quattro giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone X 4 giorni) = euro 1.668
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 214, cui si aggiungono euro 64 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 214 viene ridotto di euro 71, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 207 + euro 81 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 288 x 3 persone x 4 giorni) = euro 3.456
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma - Beirut (euro 700 x 3 persone = euro 2.100 + euro 105 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.205 Totale onere (articolo 21) euro 7.329
Di detto onere, l'importo di euro 2.443 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2004 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere nello stato di previsione dei seguenti Ministeri, è il seguente:
Ministero per i beni e le attività culturali euro 3.330
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca euro 65.614
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, agli accordi tra le Università, alla concessione delle borse di studio ed indennità mensili, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali, iniziative scientifiche e per lo sviluppo della lingua italiana, agli interventi nei settori scolastici, della formazione, della ricerca, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
1. Aspetti tecnico-normativo in senso stretto.
A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Le disposizioni del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario, atteso che l'articolo 1 del citato Accordo prevede espressamente che le forme e le modalità delle agevolazioni concesse ai libanesi devono essere compatibili con gli obblighi che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i sui regolamenti vigenti.
Il disegno di legge non incide sulla normativa vigente.
C) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali. L'articolo 1 dell'Accordo prevede espressamente che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fornita ai libanesi deve essere conforme alla vigente legislazione italiana in materia.
2. Ulteriori elementi.
A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.
A) Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo.
Le motivazioni che hanno portato alla stipula dell'Accordo sono da ricercare nello sviluppo delle relazioni fra i due Paesi ed in particolare alla volontà da parte italiana di interagire in modo più significativo nei settori della cooperazione scientifica, dell'interscambio di docenti universitari e nel sostegno all'insegnamento della lingua italiana presso le istituzioni scolastiche libanesi.
B) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti
L'Accordo definisce il quadro di relazioni ed attività di cooperazione culturale fra Italia e Libano e coinvolge per la parte italiana come soggetti diretti il Ministero degli affari esteri (MAE), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ed il Ministero per i beni e le attività culturali (MBAC) e come soggetti indiretti Università, Istituti di ricerca, Associazioni ed Enti dei due Paesi.
C) Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo generale dell'Accordo è il rafforzamento della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale. Pertanto l'Accordo intende offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra Università, centri di ricerca ed istituzioni culturali.
D) Impatto diretto e indiretto sulle attività delle pubbliche amministrazioni: valutazione degli effetti dell'Accordo sulle strutture e analisi delle risorse interne all'amministrazione necessarie per rendere operativo l'Accordo
L'Accordo prevede la costituzione di una Commissione Mista (articolo 21) destinata a vigilare sulla attuazione di quanto previsto dall'Accordo.
E) Impatto amministrativo.
L'approvazione del provvedimento in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'amministrazione pubblica.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 369.290 euro per l'anno 2004, di 361.960 euro per l'anno 2005 e di 369.290 euro annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone X 7 giorni) = euro 2.919
biglietto aereo A/R Roma - Beirut (euro 700 x 3 persone = euro 2.100 + euro 105 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.205
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Articolo
Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Articoli 3-12
euro 6.660
euro 6.660
euro 6.660
Art. 6
» 119.000
» 119.000
» 119.000
Art. 7 » 11.172
» 11.172
» 11.172
Art. 8 » 12.400
» 12.400
» 12.400
Art. 10 » 50.000
» 50.000
» 50.000
Art. 11 » 5.000
» 5.000
» 5.000
Art. 16 » 24.000
» 24.000
» 24.000
Art. 19 » 133.730
» 133.730
» 133.730
Art. 21 » 7.329
Totale euro euro 369.291
euro 361.962
euro 369.291
In cifra tonda euro 369.290
euro 361.960
euro 369.290
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L'Accordo in questione intende sostituire ed integrare quanto previsto con la Dichiarazione di Intenti firmata dai rispettivi Governi il 12 gennaio 1993.
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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Frontespizio
Relazione
Relazione Tecnica
Analisi tecnico-normativa
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
Progetto di Legge
Allegato