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PDL 4928

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4928



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANZA, FLORESTA, LEZZA, MURATORI, ROMANI, SARDELLI, TESTONI

Disciplina dell'attività di trasporto di passeggeri sulle acque marittime e interne effettuato mediante noleggio di natanti con conducente

Presentata il 22 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di garantire una reale dinamica concorrenziale nel mercato del trasporto di passeggeri effettuato in acque marittime e interne, mediante noleggio di natanti con conducente. Si tratta di un'esigenza che affonda le sue radici nelle prescrizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287 («Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»), ispiratrici a loro volta delle recenti norme previste in materia di noleggio di autobus dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 («Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente»).
      La presente proposta di legge è quindi volta ad assicurare:

          a) il rispetto dei princìpi di tutela della libertà di iniziativa economica;

          b) la previsione di eguali condizioni di accesso e di permanenza nel mercato nonché di trasparenza dello stesso;

          c) l'eliminazione alla fonte del rischio di distorsioni del mercato, con conseguente creazione e proliferazione di posizioni dominanti.

 

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      A tale fine, si ritiene necessario regolamentare il mercato del servizio di trasporto di passeggeri svolto con unità iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti, il quale - trattandosi di un mercato di portata piuttosto limitata - risulta essere maggiormente esposto ai predetti rischi.
      Infatti, la presenza in un limitato bacino d'utenza di società controllate da soggetti pubblici che godono di trattamenti di favore, come ad esempio di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto di natanti o di contributi connessi esclusivamente all'esercizio di una specifica attività (servizi minimi), non può non dare luogo ad elementi di disparità di trattamento. E ciò in special modo ove si consideri come tali natanti possano essere tranquillamente utilizzati nell'esercizio di un servizio del tutto differente da quello previsto in sede di erogazione delle sovvenzioni o dei contributi, ovverosia nell'esercizio di un servizio di trasporto di passeggeri non di linea (noleggio di natanti con conducente). Il tutto concretando una grave turbativa del mercato, a totale danno delle realtà imprenditoriali sottoposte a una reale dinamica concorrenziale, peraltro non beneficiarie di qualsivoglia forma di sovvenzione.
      La ratio della proposta di legge non è volta semplicemente a vietare l'ingresso nel mercato del noleggio con conducente alle imprese beneficiarie delle predette sovvenzioni o contributi, ma mira a regolamentare realmente il mercato, prevedendo la possibilità per le aziende medesime di inserirsi nello stesso, nel pieno rispetto delle regole dettate, non solo in materia di concorrenza, ma anche in materia di sicurezza della navigazione.
      La presente proposta di legge prevede quindi le modalità attraverso le quali le unità adibite a servizio di linea possono essere impiegate nel servizio non di linea:

          a) nel rispetto delle norme in materia di concorrenza e di tutela dell'iniziativa economica, previste dalla proposta di legge stessa (ovvero impossibilità di utilizzo per le unità acquistate con sovvenzioni pubbliche o con contributi connessi esclusivamente all'esercizio di una specifica attività);

          b) nel rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, dettate per il servizio non di linea (eliminando alla fonte disparità connesse allo status di unità in servizio di linea, come ad esempio godimento di deroghe in materia di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio), onde eliminare ulteriori indebite disparità di trattamento;

          c) nel rispetto delle norme in materia di personale marittimo impiegato nel servizio (compresenza di titoli professionali, abilitazioni e certificazioni previste dalle normative vigenti, come ad esempio l'iscrizione a ruolo ex legge quadro n. 21 del 1992, nonché di un adeguato contratto collettivo nazionale di lavoro), onde garantire standard uniformi di formazione del personale addetto allo svolgimento del servizio medesimo.

      Oltre quanto sopra esposto, la presente proposta di legge punta a regolamentare anche aspetti di carattere fiscale. Ci si riferisce in particolare all'obbligo di emissione di un apposito documento comprovante l'esecuzione del servizio di noleggio. E infatti, non essendo richiesta, ai sensi del vigente codice della navigazione, la forma scritta per i contratti di utilizzazione di navi di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate, si è ritenuto opportuno estendere l'emissione del predetto documento fiscale anche a tali unità: il tutto al fine di garantire l'emersione di qualsivoglia posizione e di evitare situazioni speculative e turbative del mercato attraverso l'impiego di comodo di unità aventi le predette caratteristiche. Al fine di garantire il rispetto di tali disposizioni, sono state inserite apposite sanzioni, sulla falsariga di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autobus.
      È stato infine previsto un articolo recante norme transitorie volto ad evitare forme di privilegio anteriori alla data di entrata in vigore della legge, nonché atto a tutelare futuri atteggiamenti di acquisizione

 

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di licenza in difformità dei princìpi ispiratori della legge medesima.
      Per quanto riguarda lo specifico contenuto dell'articolato si ricorda quanto segue.
      L'articolo 1 enuncia l'oggetto e le finalità della legge.
      L'articolo 2 ne delimita l'ambito di applicazione, precisando che le norme si
applicano ai natanti - abilitati al trasporto di passeggeri e iscritti nei registri delle navi minori e galleggianti della navigazione marittima e interna - che vengono noleggiati, con conducente, per un tempo o per un viaggio, mediante richiesta avanzata presso la sede del vettore. Il servizio non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità e deve utilizzare natanti il cui stazionamento avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili di attracco in concessione al vettore e prevedere l'imbarco e lo sbarco dell'utenza esclusivamente presso pontili diversi da quelli destinati al servizio di trasporto di passeggeri di linea. Il servizio, inoltre, può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata sulla base di quanto previsto dalle leggi regionali e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 5.
      L'articolo 3 demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di definire con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:

          a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

          b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

      L'articolo 4 demanda alle regioni la definizione, mediante atti legislativi o regolamentari, nel rispetto dei criteri di tutela della concorrenza, dei contenuti e delle modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti i servizi di noleggio di natanti con conducente sono tenute a fornire. Le regioni, inoltre, istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di passeggeri mediante noleggio di natanti con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate dalle regioni o dagli enti locali allo scopo delegati, con la specificazione del numero dei natanti in dotazione e con l'annotazione dei natanti acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di natanti con conducente aventi sede sul territorio italiano.
      L'articolo 5 disciplina l'accesso al mercato, prevedendo che l'attività di noleggio di natanti con conducente sia subordinata al rilascio di una apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati, e precisando che l'attività di noleggio con conducente deve essere effettuata con natanti destinati al servizio di trasporto di passeggeri non di linea, ovvero con natanti destinati al servizio di trasporto di passeggeri di linea, purché sottoposti ad accertamento dei requisiti di idoneità al servizio non di linea, da effettuare sulla base delle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione marittima e interna. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni natante.
      L'articolo 6 detta disposizioni concernenti i conducenti, stabilendo in particolare che questi possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o con altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legislazione vigente, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni. Devono inoltre essere in regola con il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per la tipologia di servizio prestato ed essere in possesso dei titoli professionali, delle abilitazioni e delle certificazioni relativi al personale imbarcato preposto al servizio di trasporto di passeggeri non di linea e devono essere

 

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iscritti nell'apposito ruolo dei conducenti di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea, previsto dalla normativa vigente.
      L'articolo 7 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, di determinare con proprio decreto il contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale per le imprese esercenti il servizio di noleggio dei natanti con conducente. Le imprese di trasporto, anche qualora esercitino il servizio di noleggio con natanti di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, devono compilare per ogni servizio di noleggio un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo del natante o dei natanti in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto. Il documento fiscale deve trovarsi a bordo del natante in occasione del servizio per il quale è compilato e deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un periodo di cinque anni. In caso di mancata compilazione del documento fiscale, l'impresa contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro; in caso di mancata conservazione per il periodo quinquennale prescritto, invece, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
      L'articolo 8 detta norme transitorie, prevedendo in particolare che le licenze di noleggio di natanti con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima della data di entrata in vigore delle norme legislative o regolamentari emanate dalle regioni in attuazione della legge conservano la loro efficacia, purché rilasciate nel rispetto degli elementi di tutela previsti dalla medesima legge; e che a regime tali licenze non possono essere cedute se non a imprese che sono in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. L'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con natanti in acque marittime e interne rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza ai sensi di quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
      2. La presente legge stabilisce i princìpi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto in acque marittime e interne, ivi comprese le acque promiscue e lagunari, effettuata mediante servizi di noleggio di natanti con conducente, nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dall'ordinamento comunitario.
      3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di natanti acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non può beneficiare la totalità delle imprese nazionali.
      4. Finalità della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare:

          a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone;

          b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica ai natanti iscritti nei registri delle navi minori

 

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e galleggianti della navigazione marittima e interna, abilitati al trasporto di passeggeri ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
      2. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo ovvero a viaggio. Il servizio, che non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità, utilizza natanti il cui stazionamento avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili di attracco in concessione al vettore e prevede l'imbarco e lo sbarco della predetta utenza esclusivamente presso pontili destinati all'esercizio del servizio di trasporto di passeggeri non di linea. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata sulla base di quanto previsto dalle leggi regionali emanate ai sensi dell'articolo 4 e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 5.
      3. Per imprese esercenti servizi di noleggio di natanti con conducente si intendono quelle che svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando natanti rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità giuridica.

Art. 3.
(Definizione dei parametri di riferimento).

      1. Al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:

          a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

 

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          b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 4.
(Adempimenti delle regioni).

      1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti i servizi di noleggio di natanti con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare proprie norme legislative o regolamentari rispondenti ai princìpi di tutela della libertà di concorrenza stabiliti dalla presente legge.
      2. Per garantire un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di natanti con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di passeggeri mediante noleggio di natanti con conducente e provvedono a inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate dalle stesse regioni o dagli enti locali allo scopo delegati, con la specificazione del numero dei natanti in dotazione e con l'annotazione dei natanti acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di natanti con conducente aventi sede sul territorio italiano.

Art. 5.
(Accesso al mercato).

      1. L'attività di noleggio di natanti con conducente è subordinata al rilascio di

 

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una apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati, che accertano l'idoneità dei natanti al servizio, sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione marittima e interna, nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6.
      2. L'attività di noleggio con conducente è effettuata con natanti destinati al servizio di trasporto passeggeri non di linea, ovvero con natanti destinati al servizio di trasporto di passeggeri di linea, nel rispetto dei princìpi dettati dalla presente legge, purché sottoposti ad accertamento dei requisiti di idoneità al servizio non di linea, da effettuare sulla base delle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione marittima e interna.
      3. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di natanti con conducente.
      4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
      5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni natante.

Art. 6.
(Disposizioni concernenti i conducenti).

      1. I conducenti dei natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o con altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legislazione vigente, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
      2. I conducenti dei natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente, in regola con il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per la tipologia di servizio prestato, devono essere in possesso

 

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dei titoli professionali, delle abilitazioni e delle certificazioni relativi al personale imbarcato preposto al servizio di trasporto di passeggeri non di linea e devono essere iscritti nell'apposito ruolo dei conducenti di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea, previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 7.
(Documento fiscale).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale per le imprese esercenti il servizio di noleggio dei natanti con conducente.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, l'impresa di cui all'articolo 2, comma 3, anche qualora eserciti il servizio di noleggio con natanti di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, deve compilare per ogni servizio di noleggio, intesa per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo del natante o dei natanti in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.
      3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo del natante in occasione del servizio per il quale è compilato e deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un periodo di cinque anni.
      4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l'impresa contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.

 

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      5. L'impresa che non conserva per il periodo quinquennale prescritto dal comma 3 il documento fiscale di cui al comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 8.
(Norme transitorie).

      1. Le licenze di noleggio di natanti con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima della data di entrata in vigore delle norme legislative o regolamentari emanate dalle regioni in attuazione delle presente legge, conservano la loro efficacia, purché rilasciate nel rispetto degli elementi di tutela previsti dalla medesima legge.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di cui al comma 1 non possono essere cedute se non a imprese che sono in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla medesima legge.
    


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