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PDL 4944

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4944



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DORINA BIANCHI

Disposizioni concernenti l'assetto organizzativo delle aziende sanitarie e la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 28 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! -     L'impegno assunto dall'attuale maggioranza di introdurre modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, non si è ancora concretizzato, nonostante le numerose proposte sia del Parlamento che del Governo, per l'obiettiva difficoltà di trovare soluzioni compatibili da un lato con i nuovi poteri delle regioni e con le prerogative delle aziende sanitarie locali e ospedaliere dall'altro con le normative contrattuali pregresse, in particolare per quanto attiene l'istituto dell'esclusività del rapporto di lavoro.
      La presente proposta di legge si propone pertanto l'obiettivo di intervenire sulla materia in termini più complessi, affrontando anche la questione dell'assetto organizzativo e giuridico delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.
      L'articolo 1 istituisce presso ogni azienda sanitaria locale e ospedaliera un Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri di cui tre nominati dalla regione e due dal sindaco, con compiti di indirizzo e verifica. Tale soluzione, pur compatibile con i poteri delle regioni e delle comunità locali, attenua i poteri assoluti dei direttori generali, cui restano comunque tutti i compiti di gestione.
      L'articolo 2, modificando i poteri del Collegio di direzione i cui pareri sono previsti come vincolanti sugli atti ad esso demandati, costituisce una risposta concreta al riconosciuto ruolo di «governo clinico» da affidare alla dirigenza sanitaria. In tale direzione è apparso utile prevedere, al comma 2 del medesimo articolo,
 

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che un quinto dei componenti del Collegio siano eletti nell'ambito della dirigenza medica e sanitaria.
      All'articolo 3 si prevede la modifica dell'attuale rapporto di lavoro esclusivo della dirigenza sanitaria, consentendo, pur facendo salvo il principio dell'esclusività, l'opzione per il rapporto non esclusivo dopo il decimo anno di servizio e comunque all'atto della scadenza dei contratti individuali e degli incarichi assunti.
      Tale soluzione, oltre a garantire la libertà di scelta del dirigente, consente all'azienda sanitaria di assicurarsi un'adeguata stabilità dei rapporti di lavoro in essere, non pregiudicando il principio giuridico dell'unicità del rapporto che è ampiamente consolidato anche in tutto il settore privato.
      L'articolo 4 stabilisce che tutti gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abbiano durata quinquennale per semplificare l'attuale diversa articolazione.
      L'articolo 5 consente una mobilità orizzontale tra discipline equipollenti al fine di ridurre i maggiori oneri di spesa per nuove assunzioni ed ottimizzare l'utilizzo della forza lavoro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Consiglio
di amministrazione).

      1. Presso ciascuna azienda sanitaria locale e presso ciascuna azienda ospedaliera, di seguito denominate «azienda sanitaria», è istituito il Consiglio di amministrazione.
      2. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla regione e due dal sindaco del comune in cui insiste l'azienda sanitaria se l'ambito territoriale di essa coincide con quello del comune.
      3. Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno il presidente a maggioranza dei suoi componenti.
      4. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti compiti di indirizzo e di verifica. Restano riservati al direttore generale dell'azienda sanitaria i compiti di gestione, ai sensi della normativa vigente.
      5. La durata del mandato del Consiglio di amministrazione coincide con quella del rapporto di lavoro del direttore generale dell'azienda sanitaria.

Art. 2.
(Competenze del Collegio di direzione).

      1. Il Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, formula pareri vincolanti su tutti gli atti relativi alle materie ad esso demandate dalla normativa vigente.
      2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevedendo che un quinto dei suoi componenti siano eletti

 

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nell'ambito della dirigenza sanitaria, secondo le modalità previste per il consiglio dei sanitari di cui all'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
      3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Collegio di direzione si avvale del consiglio dei sanitari di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Rapporto di lavoro della
dirigenza sanitaria).

      1. Ferma restando la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo di cui agli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i dirigenti sanitari assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo possono richiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo dopo il compimento del decimo anno di servizio e all'atto della scadenza del contratto individuale e degli incarichi assunti.

Art. 4.
(Durata degli incarichi
del dirigente sanitario).

      1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, hanno durata quinquennale.
      2. La verifica triennale di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si intende assorbita dalla verifica al termine dell'incarico.

Art. 5.
(Passaggio orizzontale
tra discipline equipollenti).

      1. Al fine di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni e con il consenso o previa domanda del personale della dirigenza

 

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sanitaria interessato che abbia prestato servizio da almeno cinque anni in un posto di area o di disciplina, il medesimo personale può transitare in un posto di disciplina equipollente, senza che ciò comporti la modifica della posizione funzionale acquisita.
      2. Il passaggio di cui al comma 1 è effettuato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e non modifica la dotazione organica complessiva dell'azienda sanitaria.
        


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