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PDL 4904

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4904



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BELLILLO, ANGIONI, GIOVANNI BIANCHI, CARBONELLA, CENNAMO, CENTO, CIMA, DE BRASI, FANFANI, FRANCI, GALVAGNO, GIULIETTI, GRILLINI, INNOCENTI, LABATE, NIGRA, PERROTTA, RUZZANTE, SCIACCA, TIDEI

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernenti interventi a favore dei veicoli d'epoca

Presentata il 21 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese detiene, nella vastità del suo patrimonio storico e culturale, anche un cospicuo patrimonio motoristico, frutto di uno dei nuclei fondamentali della moderna civiltà industriale e tecnologica italiana.
      In questo contesto, pertanto, anche le auto d'epoca e i veicoli di interesse storico devono essere considerati alla stregua di beni culturali che vanno tutelati, secondo quanto sancito dall'articolo 9 della Costituzione, sulla scia di quanto avviene in tutti i Paesi industrializzati, in cui la conservazione del patrimonio motoristico storico rappresenta una valida salvaguardia delle testimonianze del progresso tecnologico e produttivo nel campo dei trasporti, individuali e collettivi.
      In Italia la legge 30 marzo 1998, n. 88, e successive modificazioni, le cui norme sono poi confluite nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, disciplinava l'uscita dal territorio nazionale di tutti quei beni che rivestono interesse storico, artistico e archeologico, etnografico, bibliografico, documentale e archivistico, per evitare danni per il nostro patrimonio storico e culturale. In questo contesto si inserisce il divieto all'uscita dal territorio nazionale per i mezzi di trasporto che hanno più di 75 anni.
      Dal momento che sono i collezionisti a sostenere i costi di acquisto, conservazione e circolazione di tali veicoli, si ritiene opportuno che a loro sia riconosciuto il ruolo di promotori di tale patrimonio e, di
 

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conseguenza, anche agevolazioni di carattere fiscale e normativo.
      Già la legge 21 novembre 2000, n. 342 (cosiddetto «collegato fiscale 2000») è intervenuta in merito con l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche sia per tutti gli autoveicoli e motoveicoli (esclusi quelli adibiti ad uso professionale) la cui costruzione risale a 30 anni prima, sia per gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, che vengono con tale legge definiti.
      La presente proposta di legge reca alcune modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
      Innanzitutto, si fa presente che per la loro stessa natura di patrimonio di «interesse storico» o di «particolare interesse storico», tali veicoli richiedono una classificazione ed una normativa ad hoc. Inoltre vanno sottolineati alcuni elementi di valutazione: i veicoli storici sono oggetto di una accurata e minuziosa manutenzione, il loro impiego è molto limitato ed occasionale e, quindi, l'inquinamento dovuto alle loro immissioni è del tutto irrilevante.
      L'articolo 1 introduce modifiche al citato decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di esonerare dal regime delle competizioni sportive su strada i veicoli definiti di interesse storico dall'apposita Commissione, di cui all'articolo 60, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nella quale sono rappresentati l'Auto-moto club storico italiano (ASI), l'Associazione amatori veicoli storici (AAVS) e l'Associazione italiana automotoveicoli classici (AIAC). Al fine di conferire una funzione collegiale alla Commissione, si è ritenuto opportuno abrogare il comma 3 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
      Il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, l'inserimento nella classificazione dei veicoli di interesse storico, nonché una modifica all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 che dispone per detti veicoli la revisione ogni quattro anni con l'esenzione dalla prova di analisi dei gas di scarico.
      L'articolo 2 modifica il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in armonia con quanto disposto dall'articolo 1, estendendo all'articolo 215 del medesimo regolamento la classificazione di interesse storico ai veicoli definiti come tali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
      Si prevede, inoltre, l'attribuzione di una targa di identificazione affiancata alla targa d'origine, con il suffisso «H» (historic), per tutti i veicoli di interesse storico, riconoscendo in tal modo l'interesse storico del veicolo e quindi la sua ammissibilità alle agevolazioni previste. Parimenti, è richiesta la loro iscrizione in un apposito registro, come avviene già in altri Paesi (Germania, Stati Uniti d'America e Australia), con l'auspicio che ci si avvii verso la costituzione di una anagrafe europea dei veicoli di interesse storico di cui l'Italia potrebbe essere promotrice.
      L'articolo 3 contempla l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà di veicoli la cui data di fabbricazione è anteriore a 25 anni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli definiti di interesse storico dalla Commissione di cui all'articolo 60, comma 4, per le quali è vietata una velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari»;

          b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «n-bis) veicoli di interesse storico»;

          c) all'articolo 60:

              1) al comma 1, le parole: «, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico» sono soppresse;

              2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Ai fini del presente codice, sono veicoli di interesse storico quelli dichiarati tali da una apposita Commissione composta da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Auto-moto club storico italiano (ASI), dell'Associazione amatori veicoli storici (AAVS) e dell'Associazione italiana automotoveicoli classici (AIAC). I veicoli di cui al presente comma devono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che hanno subìto importanti e documentate modifiche d'epoca e che sono classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla

 

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libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri»;

              3) al comma 5, le parole: «o collezionistico» sono soppresse;

              4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

      «5-bis. Sono esentati dal rispetto delle restrizioni riguardanti la circolazione nei centri storici i veicoli di costruzione anteriore a venticinque anni e di cilindrata inferiore a 1.000 centimetri cubi. Tale ultimo limite è elevato a 1.300 centimetri cubi per i veicoli dichiarati di interesse storico ai sensi del comma 4. Tale beneficio è comunque riservato soltanto ai veicoli con motori a quattro tempi. Sono altresì esentati dal rispetto delle restrizioni al traffico cittadino i veicoli di interesse storico, di qualsiasi cilindrata ed anche con motore a due tempi, purché partecipanti a manifestazioni regolarmente autorizzate»;

              5) alla rubrica, le parole: «e collezionistico» sono soppresse;

          d) all'articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

      «4-bis. Per i veicoli definiti di interesse storico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, è disposta la revisione ogni quattro anni sulla base di parametri di valutazione consoni alle caratteristiche originali del veicolo o del motoveicolo in oggetto. Tali mezzi sono esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico»;

          e) all'articolo 93, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione, oltre che di un titolo di proprietà, di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli Enti o Associazioni di cui all'articolo 60, comma 4. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, con esclusione dei veicoli che

 

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risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di poter ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, anche se tali documenti risultano diversi nella grafica e nel formato da quelli attuali rispondenti allo standard europeo»;

          f) all'articolo 100, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

      «2-bis. Al fine di consentire alle Forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali previsti dalla normativa vigente anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, recante la sigla «H» (Historic), sulla quale sono riportati gli estremi di immatricolazione e di omologazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 4».

      2. La Commissione di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, è istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì definite la composizione e la durata in carica della Commissione nonché le modalità di nomina dei suoi componenti.

Art. 2.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495).

      1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 215:

              1) le parole: «e collezionistico» e «o collezionistico», ovunque ricorrono, sono soppresse;

 

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              2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Sono classificati di interesse storico i veicoli definiti come tali dalla Commissione di cui all'articolo 60, comma 4, del codice»;

              3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. La data di costruzione dei veicoli di cui al comma 1 deve essere conforme a quanto risultante dai registri tenuti dalle Associazioni rappresentate nella Commissione di cui all'articolo 60, comma 4, del codice. Le caratteristiche tecniche devono essere quelle richieste al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione»;

          b) all'articolo 256, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «g-bis) quelle dei veicoli di interesse storico munite della targa supplementare, recante la sigla "H"».

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 17-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39).

      1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. (Norme per i veicoli di fabbricazione anteriore a venticinque anni). 1. Sono esentati dal pagamento della tassa di proprietà i veicoli la cui data di fabbricazione è anteriore a venticinque anni.
      2. Per i veicoli di cui al comma 1 la tassa di trasferimento di proprietà è pari a 50 euro».


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