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PDL 4926

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4926



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CÈ, LUCIANO DUSSIN, LUSSANA, GUIDO ROSSI, BRICOLO, FRANCESCA MARTINI, BALLAMAN, DIDONÈ, ERCOLE, DARIO GALLI, GIBELLI, PAGLIARINI, SERGIO ROSSI, STEFANI, VASCON

Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

Presentata il 22 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - I recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private e in pubblici esercizi a scopo di furto, che vengono sempre più di frequente perpetrate ai danni di nostri concittadini, ci impongono, nella nostra responsabilità di legislatori, di verificare che il nostro ordinamento sia adeguatamente attrezzato a contrastare e a prevenire tali fenomeni.
      Non c'è dubbio che il nostro sistema di diritto penale preveda già adeguate norme incriminatrici del furto e degli altri delitti contro il patrimonio, tuttavia occorre considerare che proprio i fatti a cui ci si è riferiti ci mettono dinanzi ad una realtà di una violenza sconosciuta: incursioni notturne in abitazioni realizzate con una violenza che non risparmia neppure anziani o bambini e che spesso sfociano in esiti mortali per gli aggrediti.
      Sempre più spesso le cronache ci riferiscono di violente aggressioni a commercianti che si trovano costretti, anche a causa dell'esasperazione dovuta alla costante insicurezza in cui lavorano, a ricorrere alla legittima difesa.
      La repressione e la prevenzione dei reati spettano innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, in quei casi in cui ci sia un pericolo imminente e l'impossibilità di scongiurarlo attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine.
      A tale scopo il nostro codice penale prevede l'istituto della legittima difesa, sul quale si intende intervenire con la presente proposta di legge.
      La norma dell'articolo 52 del codice penale appare infatti insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede,
 

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affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa.
      Nella presente iniziativa legislativa si propone perciò, pur nel mantenimento del requisito della proporzionalità, di introdurre una presunzione di ricorrenza di questa e delle altre condizioni che legittimano la difesa nel caso di chi abbia agito per respingere l'ingresso di sconosciuti che tentino di introdursi in una abitazione privata oppure nel caso di chi reagisca all'intromissione violenta o clandestina in un pubblico esercizio.
      La modifica proposta nasce dalla constatazione che la norma vigente, a causa della sua interpretazione giurisprudenziale, si è spesso tradotta in una sostanziale inapplicabilità della esimente in esame. Siamo cioè di fronte ad un caso in cui una garanzia, astrattamente condivisibile, finisce con il giovare innanzitutto agli aggressori, imponendo all'aggredito valutazioni che non sempre possono essere compiute per capire l'entità del pericolo che si sta prospettando. Si pensi a quelle aggressioni violente o clandestine che determinano uno stato di concitazione e di panico nell'aggredito: come riuscirebbe l'aggredito in tale stato di turbamento a reagire proporzionalmente all'aggressione? Si arriverebbe quindi al paradosso che in quelle circostanze un cittadino dovrebbe prima subire l'aggressione per poi scegliere uno strumento difensivo alla pari di quello usato dall'aggressore. Si è perciò fatta avanti nell'opinione pubblica la convinzione che difendersi possa paradossalmente far passare l'aggredito dalla parte del torto.
      Per questo motivo si è ritenuto opportuno introdurre una specifica scriminante per il caso di chi ecceda i limiti della legittima difesa a causa di turbamento, paura o panico.
      Un'altra modifica che si propone è quella consistente nella previsione che la legittima difesa ricorra anche quando vi sia la necessità di proteggere la propria o l'altrui proprietà dal rischio di una sua perdita o distruzione. In tale modo l'oggetto della protezione apprestata dall'articolo 52 del codice penale viene ampliata, con particolare riferimento a quegli atti che, concretizzando una violazione della proprietà, sono suscettibili, per la violenza con cui vengono posti in essere, di mettere a rischio anche altri valori quali la vita stessa o l'integrità fisica del soggetto leso. Con le norme introdotte anche il nostro codice penale si allinea con quanto previsto in altri sistemi penali come quello degli Stati Uniti.
      Sulla base delle considerazioni svolte si è ritenuta opportuna l'introduzione dell'inversione dell'onere della prova circa la ricorrenza delle condizioni che giustificano la legittima difesa nel caso in cui l'aggredito debba reagire all'ingresso di sconosciuti in un'abitazione privata, ovvero all'intromissione violenta o clandestina in un pubblico esercizio.
      Attraverso queste integrazioni si intende corrispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale, al quale il Parlamento non può restare insensibile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 52. (Difesa legittima). - Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere se stesso o altri da danni fisici o per proteggere la propria o l'altrui proprietà dalla distruzione o dalla perdita, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
      Non è punibile chi eccede i limiti della legittima difesa a causa di turbamento, paura o panico.
      Si presume abbia agito per legittima difesa e nel rispetto del principio di proporzionalità colui che compie un atto per respingere l'ingresso di sconosciuti che si sono introdotti o tentano di introdursi in una abitazione privata, mediante effrazione ovvero contro la volontà del proprietario, ovvero colui che reagisce all'intromissione violenta o clandestina in un pubblico esercizio».


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