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PDL 4935-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4935-A



 

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RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
presentata alla Presidenza il 6 maggio 2004

(Relatore: STRADELLA)

sul

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici

Presentato il 27 aprile 2004

 

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Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 107 del 2004, in materia di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA). Il provvedimento è sostanzialmente finalizzato a garantire la proroga al 15 luglio 2004 della validità delle «attestazioni SOA», la cui scadenza interviene entro tale data. La VIII Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge, al quale sono state apportate alcune modificazioni nel corso dell'esame in sede referente.

1) Il decreto-legge n. 107 del 2004.

      Il decreto-legge, originariamente presentato dal Governo, reca la proroga al 15 luglio 2004 del termine di validità delle attestazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) per gli esecutori di lavori pubblici di importi superiori a 150.000 euro. Finalità del provvedimento è quella di consentire alle SOA di effettuare le prescritte verifiche triennali, previste dalla legge e dal relativo regolamento, nei confronti dei soggetti esecutori di lavori pubblici in costanza di validità delle attestazioni agli stessi precedentemente rilasciate, evitando interruzioni della validità delle attestazioni medesime, che non consentirebbero alle imprese che ne sono in possesso di partecipare alle gare di appalto.
      Si ricorda in proposito che l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, «Legge quadro in materia di lavori pubblici», ha istituito un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi. Tale disposizione prevedeva che la durata della validità delle attestazioni rilasciate dalle SOA fosse non inferiore a due anni e non superiore a tre anni. Il sistema di qualificazione è stato poi definito in un apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha disciplinato in concreto le modalità di verifica di detta qualificazione (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34). L'articolo 7 della legge 1o agosto 2002, n. 166, ha successivamente modificato il citato articolo 8, portando da tre a cinque anni la durata dell'efficacia della qualificazione ed introducendo una «mini-verifica triennale» dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale, secondo criteri da definire con apposito regolamento. In attesa dell'emanazione di detto regolamento, il decreto-legge n. 355 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 4 ha prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni, previsto dall'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, la cui scadenza fosse intervenuta prima di tale data.
      Nel frattempo, il regolamento in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, recante modifica al precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, è stato emanato con apposito decreto del Presidente della Repubblica il 10 marzo 2004 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 13 aprile 2004, entrando quindi in vigore il 28 aprile 2004. Per tali ragioni, si è resa necessaria la proroga al 15 luglio 2004 della validità delle attestazioni rilasciate

 

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dalle SOA, tenuto conto che le imprese interessate alla verifica triennale devono proporre, ai sensi di tale regolamento, la relativa domanda almeno 60 giorni prima della scadenza del citato termine triennale e che le SOA devono provvedere alla relativa istruttoria di verifica entro i successivi 30 giorni.

2) L'istruttoria in Commissione.

      La VIII Commissione ha proceduto celermente all'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge, nonostante i ridotti tempi a disposizione. Nel corso dell'esame, è stato in primo luogo rilevato che la proroga recata dall'articolo 1 del decreto-legge riguarda il termine triennale di validità delle attestazioni rilasciate dalle SOA agli esecutori di lavori pubblici di importo superiore ai 150.000 euro, previsto dall'originaria formulazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Tuttavia, la proroga del termine per la validità delle attestazioni non sembrerebbe essere più necessaria, in quanto è stata portata da tre a cinque anni per tutte le imprese dal decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2004. Analoghe perplessità sono state espresse anche da operatori del settore e dalla stampa specializzata.
      Pertanto, è apparso preferibile che la proroga di cui al decreto-legge in esame fosse da intendersi riferita, non tanto al termine di scadenza delle attestazioni, quanto al termine previsto per la verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale, introdotta dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2004. È stata conseguentemente proposta una modifica all'articolo 1 del decreto-legge, che dovrebbe avere risolto ogni dubbio interpretativo.
      La Commissione ha poi introdotto due nuovi articoli, diretti a prorogare ulteriori termini in materia di certificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui si darà conto successivamente. In linea generale, occorre comunque osservare che le modifiche proposte dalla VIII Commissione sono finalizzate ad apportare al testo alcuni miglioramenti di carattere tecnico e sostanziale, che hanno ricevuto una valutazione positiva anche dai gruppi di opposizione, i quali hanno costantemente assunto, durante il corso dei lavori, un atteggiamento costruttivo e collaborativo.

3) I pareri espressi.

      La I Commissione ha espresso un parere favorevole, sia sul testo originario, sia sul nuovo testo del disegno di legge. Per quanto concerne il Comitato per la legislazione, tale organo, nel suo parere, ha formulato una specifica osservazione, il cui contenuto può considerarsi pressoché integralmente recepito dalle modifiche apportate all'articolo 1 del decreto-legge in esame.

4) Il testo proposto dalla Commissione.

      Al termine dell'esame in sede referente, la VIII Commissione ha convenuto di proporre all'Assemblea l'approvazione del testo presentato dal Governo, apportando alcune modifiche ed integrazioni, che riguardano in sostanza i seguenti aspetti:

          a) la riformulazione dell'articolo 1 in materia di proroga delle attestazioni rilasciate dalle SOA, che ha correttamente novellato l'articolo 4 del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, riferendo tale proroga alla scadenza dei termini per la verifica triennale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, come di recente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2004;

          b) l'introduzione dell'articolo 1-bis, che dispone la proroga dei termini di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, provvedendo a rendere nuovamente concreta la facoltà di utilizzo del termine decennale per la documentazione dei requisiti tecnici e finanziari relativi ai lavori appartenenti a categorie

 

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di lavori pubblici che fanno riferimento a dighe, centrali elettriche ed impianti di trasformazione e distribuzione di energia, ai fini della qualificazione delle imprese;

          c) l'introduzione dell'articolo 1-ter, che intende differire il termine di entrata in vigore della norma di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, come di recente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2004, la quale ha richiesto, in tema di barriere di sicurezza, l'obbligatorio possesso della certificazione di qualità per le imprese che intendono ottenere la qualificazione SOA per l'esecuzione di interventi concernenti la categoria OS12.

      In tal senso, nell'auspicare un confronto parlamentare sereno e costruttivo sul testo proposto, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 107 del 2004.

Francesco Stradella, Relatore.        

 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 4935;

            rilevato che il provvedimento in esame reca una proroga di un termine contenuto nell'articolo 4 del decreto-legge n. 355 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 47 del 2004;

            ricordato che il citato decreto-legge n. 355 a sua volta prorogava un termine previsto dal comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di «delegificazione» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e che il Comitato aveva pertanto espresso - nel parere reso sul decreto-legge n. 355 - una condizione soppressiva dell'articolo 4;

            evidenziato che il giorno dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, con decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 10 marzo 2004, è stato interamente riformulato il medesimo comma 5 dell'articolo 15 del citato regolamento, inserendo peraltro, anche un comma 5-bis;

            constatato che l'utilizzo della tecnica del richiamo a precedenti atti normativi che dispongono ulteriori proroghe rende difficilmente conoscibili per gli utenti le disposizioni finali;

            segnalato, infine, che il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la norma come disposizione autonoma e non più come proroga del termine di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 355 del 2003, considerato che tale articolo faceva riferimento al termine di efficacia triennale delle attestazioni previsto dal comma 5 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 nel testo anteriore alla novella nel frattempo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2004, che ha fissato in cinque anni l'efficacia delle attestazioni, salvo che per quanto concerne le qualificazioni di cui al nuovo comma 5-bis dell'articolo 15; tale riformulazione, oltre a chiarire che - come appare desumersi dalla

 

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relazione di accompagnamento - l'oggetto della proroga è il termine per la verifica triennale delle attestazioni rilasciate dalle SOA, disciplinata dall'articolo 15-bis del citato decreto, dovrebbe consentire altresì di chiarire, sotto il profilo dell'ambito soggettivo di applicazione della proroga, se questa debba riferirsi anche al termine di efficacia triennale - previsto dal nuovo comma 5-bis del citato articolo 15 - delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici vincolati.


PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

            esaminato il testo del decreto legge n. 107 del 2004 recante Proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici;

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono in via prioritaria riconducibili, sia per i lavori pubblici di competenza delle amministrazioni statali, sia per quelli di competenza delle amministrazioni regionali, alla materia «tutela della concorrenza» la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

            rilevato altresì che, per quanto concerne i lavori pubblici di competenza statale è richiamabile anche la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 4 maggio 2004)

 

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        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

            esaminato il nuovo testo del decreto-legge n. 107 del 2004 recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, come risultante dagli emendamenti approvati dalla VIII Commissione in sede referente;

            ribadito quanto espresso nella premessa del parere adottato dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 4 maggio 2004;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 6 maggio 2004)

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.

      1. Il decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.      2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

            «Art. 1. - 1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è sostituito dal seguente:

            "Art. 4. (Validità attestazioni SOA) - 1. È prorogata al 15 luglio 2004 la validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali la scadenza del termine per la verifica triennale ivi prevista interviene prima di tale data"».

        Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

            «Art. 1-bis. - 1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

            Art. 1-ter. - 1. Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006».

        Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente:

            «Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici».

 

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Decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004.


Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalla Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.

Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;


        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire alle Società Organismi di attestazione (SOA) di svolgere la procedura di verifica triennale relativa al mantenimento dei requisiti delle imprese entro le scadenze fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, concernente regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;


        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Articolo 1.

      1. Il termine previsto all'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 15 luglio 2004.

      1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. (Validità attestazioni SOA) - 1. È prorogata al 15 luglio 2004 la validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15


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 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali la scadenza del termine per la verifica triennale ivi prevista interviene prima di tale data».
 

Articolo 1-bis.
 

      1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

 

Articolo 1-ter.
 

      1. Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 26 aprile 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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