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PDL 4979

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4979



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 maggio 2004 (v. stampato Senato n. 2874)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82,

recante proroga di termini in materia edilizia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 maggio 2004

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2004.

Proroga di termini in materia edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione in materia di illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: «31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;

            b) nell'allegato 1, le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004».

 

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Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 31 marzo 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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