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PDL 4636-ter

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4636-ter



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 21 gennaio 2004 (v. stampato Senato n. 1296)

presentato dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Delega al Governo per la modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa
(Già articolo 12 del disegno di legge n. 4636, stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 5 maggio 2004)

 

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-11.

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Art. 12.
(Modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a modificare i numeri 1) e 3) del primo comma dell'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n.186, stabilendo che i posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato siano conferiti:

          a) in ragione di un quarto, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal Consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, primo comma, della citata legge n.186 del 1982, previo parere di una commissione presieduta dal presidente dello stesso Consiglio di presidenza e formata dai componenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della medesima legge, nonché dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato e dai due presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani nelle rispettive qualifiche; il parere è reso in base alla valutazione dell'attività giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati, nonché dell'anzianità di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono

 

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nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell'articolo 21 della legge n.186 del 1982, l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;

          b) in ragione della metà, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali con la qualifica di consigliere; in tale quota riservata non possono essere nominati altri candidati, salva l'applicazione dell'articolo 20 della citata legge n.186 del 1982 per i posti eventualmente rimasti vacanti.
    2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 1.

Artt. 13-17.

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