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PDL 4933

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4933



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TAGLIALATELA

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio nei centri storici delle città di Napoli, Roma, Verona e Vicenza

Presentata il 26 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto le città di Roma, Vicenza, Napoli e Verona sono state dichiarate, rispettivamente nel 1980, 1994, 1995 e 2000, patrimonio culturale mondiale da parte dell'UNESCO e come tali sono protette ciascuna come un unicum inscindibile, in cui non è dato distinguere i monumenti dal contesto in cui questi sono inseriti.
      L'inclusione nella lista delle città protette è troppo spesso intesa come mero riconoscimento da vantare ai fini della promozione di un maggiore afflusso turistico, mentre in realtà comporta un preciso vincolo per lo Stato, nella misura in cui questo è impegnato, in base alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata il 16 novembre 1972 e firmata il 23 novembre 1972 a Parigi, resa esecutiva dalla legge n. 184 del 1977, ad «assicurare la conservazione (...) e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale (...) utilizzando al massimo le proprie risorse» (articolo 4). L'effettività del vincolo, inoltre, esige da parte dello Stato l'adozione delle misure legali, amministrative, finanziarie appropriate per la protezione, la conservazione, la presentazione e il restauro di tale patrimonio.
      Purtroppo, il progressivo degrado, l'incuria e talora anche l'abusivismo che si registrano anche nelle città individuate dall'UNESCO, rendono a volte difficile la giusta valorizzazione del patrimonio culturale che si intende tutelare. Proprio quest'anno, inoltre, lo Stato italiano dovrà presentare un rapporto sulle misure adottate
 

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a salvaguardia di tale patrimonio, nell'ottica della sua preservazione per la trasmissione alle generazioni future. Di qui la necessità dell'adozione di misure concrete a sostegno dei centri protetti che la presente proposta di legge intende regolare.
      Va considerato, in quest'ottica, che gli interventi di conservazione, intendendosi per tali quelli di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di consolidamento di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono più impegnativi e costosi in ragione della maggiore vetustà dei monumenti e degli edifici che compongono il centro storico protetto, specie se ricadente in zona dichiarata ad elevato rischio sismico, e in ragione della estrema complessità dei relativi interventi.
      Lo Stato, dunque, seppure non può farsi carico degli interventi capillari e articolati che la conservazione integrale richiede, deve tuttavia intervenire al fine di incoraggiare ed agevolare le iniziative dei singoli volte alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio delle città. Ciò può e deve avvenire attraverso misure di agevolazione fiscale che, lungi dal comportare un aggravio per l'erario, determinerebbero, al contrario, un incremento delle entrate sia per il maggiore numero degli interventi indotti, sia per quelli che altrimenti non sarebbero neppure attivati e sia, infine, per l'emersione di piccole e medie imprese chiamate ad operare nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti. Gli interventi di ristrutturazione e restauro costituiscono, inoltre, una formidabile misura anticongiunturale, favorendo l'investimento e l'impiego di risorse in loco.
      Recentemente, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha rilevato come la stessa «identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali al mondo».
      Il Presidente della Repubblica ha inoltre ricordato come, attraverso l'articolo 9, la Costituzione abbia espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni italiano ed offra «una indicazione importante sulla missione della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli. Anche la tutela deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo e cioè in funzione della cultura dei cittadini» rendendo «questo patrimonio fruibile a tutti», affinché sia «effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni».
      Su questa linea intende muoversi la presente proposta di legge, istitutiva di un regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni edilizie realizzate nei centri di Napoli, Roma, Verona e Vicenza, nel rispetto della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale voluta dall'UNESCO e da tutti i cittadini italiani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è detraibile dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse di 50.000 euro ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi effettuati sugli immobili ricadenti nei centri storici delle città di Napoli, Roma, Verona e Vicenza, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia sulle parti comuni degli edifici residenziali sia sulle singole unità immobiliari, ivi comprese le spese di progettazione e quelle per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.
      2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è detraibile dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse di 100.000 euro ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi effettuati nei centri storici delle città di Napoli, Roma, Verona e Vicenza, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché per gli interventi nel sottosuolo, sulle fondamenta degli edifici, su quelli sottoposti a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

 

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      3. Per gli interventi di cui al comma 1 realizzati nei centri storici protetti ricadenti nelle zone sismiche di cui agli articoli 83 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dichiarate ad elevato rischio, l'importo massimo detraibile è elevato a 150.000 euro.
      4. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del 10 per cento.
      5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è detraibile dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo, e fino ad un importo massimo di 4.000 euro, degli interessi passivi e relativi oneri accessori dipendenti da mutui contratti per effettuare gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3.
      6. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'imposta comunale sugli immobili anche inferiori al 4 per mille per gli immobili che sono stati oggetto degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3.
      7. Gli oneri contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dalle imprese impegnate negli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotti nella misura del 30 per cento.
      8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 non si applicano agli interventi relativi ad immobili realizzati dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Art. 2.

      1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge è autorizzato lo stanziamento di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello

 

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stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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