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PDL 4892

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4892



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Disposizioni in favore degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo e collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio

Presentata l'8 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che mi onoro di sottoporre alla vostra approvazione esprime la legittima attesa degli ufficiali e dei sottufficiali che, costretti a lasciare il servizio per ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio, si sono visti penalizzare dall'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224.
      Detto articolo prevede la corresponsione all'ufficiale in ausiliaria, in aggiunta al trattamento di quiescenza, di una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria con esclusione, dal computo, dell'indennità integrativa speciale e dell'aggiunta di famiglia.
      Il predetto articolo sostituisce, fra altri, il primo e il secondo comma dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernenti la corresponsione, per il periodo di permanenza dell'ufficiale nella posizione ausiliaria, di una indennità annua lorda che, già prevista in misura modesta nel 1954, era diventata nel corso del tempo irrisoria.
      L'attuale trattamento di ausiliaria, invece, costituisce un incremento notevole del trattamento pensionistico tanto da sollevare ben giustificate proteste da parte degli ufficiali esclusi perché collocati direttamente dal servizio permanente effettivo nella riserva o in congedo assoluto.
      È ben vero che, ai sensi dell'articolo 55 della predetta legge n. 113 del 1954, gli
 

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ufficiali in ausiliaria sono soggetti a determinati limiti nell'esercizio dell'attività privata.
      È, peraltro, da considerare che il provvedimento di non idoneità alla posizione ausiliaria non dipende da una espressione di volontà degli interessati, bensì dall'insorgenza di infermità dipendenti dal servizio.
      Gli esclusi sono infatti la maggior parte di coloro che hanno sopportato maggiori disagi e sacrifici in guerra, nelle file della resistenza e durante il servizio. È stato quindi negato un consistente beneficio proprio a coloro che hanno maggiormente meritato per essere stati i protagonisti delle più dolorose vicende belliche e per la loro incondizionata dedizione al servizio fino ai limiti della umana resistenza.
      Sembra quindi doveroso porre riparo a tale ingiustificata discriminazione nei riguardi di una categoria che può essere ben definita benemerita per aver servito con fedeltà e suprema dedizione.
      Onorevoli colleghi, si affida alla vostra approvazione la presente proposta di legge nella consapevolezza della sua attesa da parte di una fascia di ufficiali che confidano in un atto di solidarietà da parte del Parlamento e del Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il trattamento economico previsto dall'articolo 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e nell'interpretazione della medesima norma recata dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, già esteso ai sottufficiali dell'ausiliaria dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, è ulteriormente esteso per la durata virtuale del servizio prestato in ausiliaria stabilita dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, agli ufficiali e ai sottufficiali cessati dal servizio permanente e collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio.
      2. Allo scadere del periodo di cinque anni di permanenza in ausiliaria, previsto dall'articolo 44, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro è operata ai sensi della normativa vigente, è liquidato all'ufficiale e al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di tale periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al citato periodo di cinque anni, non altrimenti computati in precedenti liquidazioni, sia dell'indennità di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
      3. Nel caso in cui l'ufficiale o il sottufficiale sia stato richiamato in servizio

 

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per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo trascorso senza richiamo.
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1o gennaio 1999 e si applicano d'ufficio agli ufficiali e ai sottufficiali collocati nella riserva o in congedo assoluto per infermità dipendenti da cause di guerra o di servizio dopo tale data e, a domanda, agli ufficiali già nelle suddette posizioni di stato che, al 1o gennaio 1999, abbiano maturato una permanenza nella riserva o in congedo assoluto inferiore a dieci anni. La relativa domanda deve essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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