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PDL 4860

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4860



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

STRADIOTTO, ANGIONI, ENZO BIANCO, BIMBI, BOATO, BOTTINO, BURTONE, CAMO, CARBONELLA, CARUSO, COLUCCINI, CUSUMANO, D'ALIA, FANFANI, GRANDI, GROTTO, LETTIERI, LOIERO, LOSURDO, LUSETTI, MACCANICO, MANTINI, MARCORA, MARIOTTI, MEDURI, MERLO, NESI, NIGRA, OSTILLIO, PATRIA, PERROTTA, PINOTTI, PISTONE, QUARTIANI, RUSCONI, RUZZANTE, SANDI, SANTAGATA, SARDELLI, SPINA DIANA, SQUEGLIA, TIDEI

Disposizioni in materia di spese per pubblicazioni,
pubblicità e rappresentanza sostenute dagli enti locali

Presentata il 29 marzo 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi anni, ed in particolare con la legge finanziaria 2004, legge n. 350 del 2003, sono stati notevolmente ridotti i trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali. Il taglio dei trasferimenti sta determinando l'aumento delle imposte locali (imposta comunale sugli immobili) e delle tariffe dei servizi erogati dai comuni (buoni pasto, rette degli asili nido e case di riposo). In alcuni comuni gli amministratori sono stati costretti a diminuire la quantità e la qualità dei servizi sociali.
      Tuttavia, in questa situazione alquanto critica assistiamo da una parte ad amministrazioni locali realmente in difficoltà e, dall'altra, ad amministrazioni locali che, pur rappresentando una limitata minoranza, sprecano risorse in attività che non rientrano nei loro compiti istituzionali.
      Questo è reso possibile dal fatto che i trasferimenti non sono omogenei tra i
 

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diversi comuni e le diverse province: ad esempio, vi sono comuni che percepiscono 600 euro annui per abitante e altri che ne percepiscono 100. Tali disparità sussistono in quanto il calcolo dei trasferimenti non viene fatto sulla base di parametri oggettivi, quali il numero di abitanti e l'estensione territoriale, ma sulla base dei dati della spesa storica di ogni singolo ente locale.
      In questa situazione, piuttosto confusa e generalmente molto critica, esistono, come già accennato, enti locali che sprecano risorse in attività che poco o nulla hanno a che fare con i loro compiti istituzionali, in alcuni casi, con l'unico scopo di fare conoscere gli amministratori nei mesi che precedono le scadenze elettorali.
      L'idea di federalismo fiscale e di autonomia degli enti locali, che si condivide, ha le proprie basi nella consapevolezza che chiedere autonomia significhi anche, contestualmente, assunzione di maggiore responsabilità spazzando via ogni alibi per una compiuta realizzazione dell'autonomia locale. In questo contesto quelle amministrazioni locali che, da una parte, costringono i cittadini a fare sacrifici mentre, dall'altra, realizzano sprechi assurdi rappresentano un grande aiuto a vantaggio di quanti, nel nostro Paese, non vogliono dare una reale autonomia agli enti locali.
      La proposta di legge, costituita da un unico articolo, per raggiungere l'obiettivo di garantire una fattiva autonomia agli enti locali, modifica, da un lato, l'articolo 239 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, attribuendo nuove funzioni all'organo di revisione interna degli enti locali, dall'altro lato, poiché interviene anche sui trasferimenti dello Stato, modifica la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) tenuto conto che proprio la legge finanziaria ormai, da svariati anni, è divenuta la sede deputata per disporre nello specifico sul regime dei trasferimenti agli enti locali.
      Nello specifico, con il comma 1 dell'articolo 1 si dispone che l'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, oltre alle funzioni svolte in base alla legislazione vigente, abbia anche il compito di certificare che le spese sostenute per pubblicazioni, pubblicità e rappresentanza non superino un determinato tetto di spesa, che per i comuni è stabilito in 2 euro per abitante e per le province è fissato nello 0,5 per cento del totale delle spese correnti. Nel caso in cui i revisori dei conti accertino il superamento del limite stabilito ne danno immediata comunicazione alla sezione della Corte dei conti competente per territorio e al Ministero dell'interno.
      Il comma 2 prevede che qualora gli enti locali superino gli importi stabiliti dal citato articolo 239 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla proposta di legge, essi siano soggetti ad una riduzione dei trasferimenti dello Stato pari alle quote utilizzate impropriamente a copertura delle spese per pubblicazioni, pubblicità e rappresentanza.
      Le risorse recuperate in tale modo saranno destinate ai comuni le cui risorse risultano al di sotto della media pro-capite individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 239 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) certifica che le spese sostenute dagli enti locali per pubblicazioni, pubblicità e rappresentanza non superino l'importo di 2 euro per abitante per i comuni e la percentuale dello 0,50 per cento del totale delle spese correnti per le province. Nel caso in cui si accerti il superamento di tali limiti i revisori dei conti degli enti locali interessati ne danno immediata comunicazione alla sezione della Corte dei conti competente per territorio e al Ministero dell'interno».

      2. Al comma 35 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2004, nei confronti degli enti locali che superano i limiti stabiliti dall'articolo 239, comma 1, lettera f-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è disposta la riduzione, per un importo pari alla violazione accertata, dei trasferimenti erariali determinati ai sensi del presente comma. Tali risorse sono assegnate al fondo ordinario per le province ed i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e, in particolare, sono destinate in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 244 del 1997».


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