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PDL 4891

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4891



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSSA

Disposizioni per la tutela dalle molestie insistenti

Presentata l'8 aprile 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a introdurre nel nostro ordinamento una adeguata tutela della libertà della persona verso la violenza rappresentata dalle molestie insistenti. Nell'arco dell'ultimo ventennio il fenomeno è stato oggetto di studio da parte degli psicologi e dei giuristi, dagli stessi definito stalking, termine inglese mutuato dalla attività venatoria che significa letteralmente «fare la posta». La forma storicamente più corrente di stalking, infatti consiste nell'appostarsi per spiare e pedinare la vittima al fine di farla sentire costantemente sotto controllo o provocare incontri personali apparentemente casuali.
      Esistono molte forme attraverso le quali si manifestano le molestie insistenti - alcune delle quali molto recenti, che si servono della moderna tecnologia - ma tutte con comuni tratti identificativi.
      Le forme più frequenti sono gli ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti abitualmente frequentati dalla vittima, l'ossessivo invio di lettere, telefonate, sms, e-mail, scritte sui muri, sull'automobile o sulla porta di casa. Ma esistono anche forme più violente, come la continua provocazione in posti pubblici o nel posto di lavoro, gli atti vandalici ai danni dei beni della vittima, l'uccisione degli animali domestici o l'abbandono di animali morti in prossimità dell'abitazione del molestato.
      Tali condotte, pur essendo spesso innocue ed evitabili se singolarmente considerate, viste nel loro ossessivo insieme configurano una gravissima invasione della sfera personale della vittima, che si trova costretta a cambiare abitudini, talvolta lavoro, domicilio e recapiti telefonici, e a vivere una esistenza continuamente condizionata dalla presenza del molestatore. Lo stesso strappare la posta, cancellare gli sms o le e-mail, la costrizione di filtrare le chiamate attraverso la segreteria telefonica, sono momenti della vita privata della vittima in cui il molestatore esercita il suo
 

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potere destabilizzante: la vita della vittima si svolge nel continuo sospetto e nella paura che la molestia possa sfociare in pericoli per l'incolumità propria o dei propri congiunti.
      Le vittime possono appartenere alle categorie più diverse. Può trattarsi di un partner che non accetta la fine di una relazione sentimentale; dello psicologo, dello psichiatra o dello psicoterapeuta o del medico che viene molestato dall'ex paziente o da congiunti di pazienti che li ritengono responsabili di inadeguate prestazioni sanitarie; o del creditore nei confronti del debitore (o viceversa); o ancora dei vicini di casa o dei condomini.
      Talvolta il molestatore è un soggetto che con il suo comportamento ossessivo vuole «farsi giustizia da sé», in situazioni nelle quali l'ordinamento giudiziario si dimostra carente: si pensi al caso della persona che vede a piede libero chi ha causato la morte di un proprio congiunto, o del truffato che non riesce ad avere tempestiva giustizia sul truffatore.
      Il molestatore può addirittura essere sconosciuto alla vittima, la quale ha la sola colpa di essere celebre o di aver colpito l'attenzione di uno sconosciuto passante.
      Il fenomeno è stato originariamente studiato sotto il profilo psicologico del disturbo mentale sfociante in condotte ossessive, con l'analisi delle possibilità che tali comportamenti potessero trovare sbocco in atti violenti nei confronti delle vittime.
      Da circa quindici anni molti Stati hanno ritenuto di inserire la tutela contro tale tipo di molestie nel proprio ordinamento. Tra il 1992 e il 1994 tutti gli Stati facenti parte degli Usa hanno normato la materia. Nel 1997 nel Regno Unito è stato adottato il Protection from Harassment Act, per definire in modo puntuale i contenuti dello stalking.
      La definizione di una normativa puntuale comporta la necessità di individuare alcune importanti linee di demarcazione, idonee a individuare il momento e le modalità con le quali la condotta ripetuta va al di là della condotta socialmente accettabile e sfocia in molestia insistente.
      Comportamenti come quelli descritti in precedenza possono essere manifestazioni di patologia mentale, che deve trovare le sue risposte in sedi diverse da quella giudiziaria: così, un goffo corteggiamento non può essere necessariamente considerato una molestia insistente, né può esserlo in modo automatico la richiesta di adempimento effettuata dal creditore, in via informale e ripetuta.
      La molestia insistente non è necessariamente una manifestazione di patologia del persecutore. La letteratura specialistica internazionale e nazionale ha evidenziato che la percentuale di stalkers con patologie mentali gravi non supera il 10 per cento.
      La fattispecie di cui alla presente proposta di legge non è prevista nell'ordinamento giuridico italiano. Essa riceve tutela solo quando presenta aspetti coincidenti con le ipotesi di reato della molestia o della violenza privata.
      Essa si distingue dalla semplice molestia o disturbo alle persone, prevista dall'articolo 660 del nostro codice penale, che recita: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 1 milione». È, infatti, qualcosa di molto più grave, in quanto non si conclude in un solo evento di evidente gravità, ma incide in modo continuato e subdolo nell'esistenza della persona con eventi di per sé non evidentemente gravi ma che con il protrarsi della condotta creano destabilizzazione psicologica ben maggiore della molestia.
      Peraltro, la molestia insistente è diversa nella struttura e ha caratteristiche di minore gravità rispetto alla violenza privata, reato previsto dall'articolo 610 del codice penale, che recita: «Chiunque, con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni». Il molestatore ossessivo impone infatti di fare, tollerare od omettere delle condotte che un soggetto non avrebbe
 

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spontaneamente svolto senza l'uso della minaccia o della violenza evidente.
      Si tratta in qualche modo, per mantenersi all'interno delle due fattispecie previste dalla legislazione italiana, di un caso intermedio, al quale può essere riconosciuta, anche sotto il profilo delle sanzioni, una gravità intermedia.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, definisce la fattispecie facendo riferimento alla definizione già utilizzata dal legislatore statunitense, seppure con diverse sfumature a seconda dei diversi Stati federali. Il comma 2 prevede, sulla base delle considerazioni esposte, una pena decisamente superiore a quella della semplice molestia, ma inferiore rispetto alla violenza privata. Il comma 3 prevede la perseguibilità d'ufficio e un aggravio di pena nel caso di reiterazione del reato o se il reato è commesso dopo specifica diffida formale da parte dell'autorità giudiziaria.
      L'articolo 2 prevede forme di tutela attraverso l'ordine da parte dell'autorità giudiziaria all'indagato di non frequentare, o di frequentare con specifiche limitazioni, determinati ambienti frequentati dalla vittima o da persone ad essa in qualche modo collegate.
      L'articolo 3 prevede l'istituto della diffida a desistere dalla propria condotta, attivata a richiesta delle persone che ritengono di essere oggetto di atteggiamenti che possono sfociare nella fattispecie di molestie insistenti. Tale previsione è necessaria per salvaguardare quei casi (quali quello citato del corteggiatore goffo e sgradito o del creditore esasperato) che, pur non assurgendo allo spessore del reato, sono suscettibili di degenerazione se non opportunamente e tempestivamente ridimensionati.
      Una tutela più rigorosa è ipotizzata per i casi nei quali il molestante, incurante della querela o della diffida, reitera la condotta. In tale caso sono immediatamente disposte le misure cautelari previste dall'articolo 2.
      Per i soggetti colpevoli del reato, che sono disposti a sottoporsi ad uno specifico percorso di rieducazione, è ammessa la sostituzione della pena detentiva con misure sostitutive in strutture adeguate (articolo 3, comma 5).
      Al fine di dare adeguato sostegno alle persone che ritengono di essere vittime di molestia insistente e agli operatori della sicurezza che si occupano della ricezione delle querele, delle istanze di diffida e delle segnalazioni delle presunte vittime, sono istituiti sportelli territoriali del cittadino, attivi presso ogni questura, e l'Osservatorio nazionale sulle problematiche delle molestie insistenti presso il Ministero dell'interno, con funzioni di studio, di indirizzo e di coordinamento degli sportelli periferici, nonché con compiti di promozione di campagne di sensibilizzazione sulle problematiche derivanti dalle molestie insistenti, di formazione degli operatori e di assistenza sul territorio (articolo 4).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Commette il delitto di molestia insistente chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la altrui libertà morale o personale o la salute psico-fisica.
      2. Il delitto di cui al comma 1 è perseguibile a querela della persona offesa ed è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.
      3. Se il reato è reiterato o è commesso dopo specifica diffida formale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3, si procede d'ufficio e, in caso di condanna, la pena di cui al comma 2 è aumentata fino ad un terzo.

Art. 2.

      1. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.
      2. Se la frequentazione dei luoghi di cui al comma 1 è necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura e in ogni caso quando appare opportuno, il giudice prescrive le relative modalità di frequentazione e può imporre limitazioni.

Art. 3.

      1. La persona che si ritiene offesa da condotte che presentano gli elementi del reato di cui all'articolo 1 può presentare

 

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all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse.
      2. Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato, da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 1, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.
      3. La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.
      4. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia insistente espressamente denunciati all'autorità di pubblica sicurezza, si applicano le misure cautelari di cui all'articolo 2, comma 1.
      5. I soggetti condannati per il reato di molestia insistente possono essere ammessi, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate.

Art. 4.

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio nazionale sulle problematiche delle molestie insistenti. Compiti dell'Osservatorio sono:

          a) lo studio del fenomeno delle molestie insistenti;

          b) l'indirizzo e il coordinamento degli sportelli del cittadino di cui al comma 2;

          c) la promozione di campagne di sensibilizzazione sulle problematiche derivanti dalle molestie insistenti;

          d) la promozione della formazione degli operatori della sicurezza che si occupano della ricezione delle querele, delle istanze di diffida e delle segnalazioni di coloro i quali si ritengono vittime di molestie insistenti.

 

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      2. Presso ogni questura è istituito uno sportello del cittadino a tutela dalle molestie insistenti. Ogni sportello deve prevedere, come dotazione organica minima, la presenza di uno psicologo, di uno psichiatra e di un assistente sociale. È compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti.


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