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PDL 4888

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4888



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RIZZO, SGOBIO

Disposizioni per il riconoscimento della figura professionale del giornalista libero professionista

Presentata l'8 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il tema della libertà di informazione è stato oggetto di lunghe e ampie discussioni in Parlamento.
      Preme richiamare a tale proposito il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Ciampi sulla questione del pluralismo e della libertà di informazione.
      In quel messaggio il Presidente evidenziava due campi su cui occorre intervenire per rendere efficaci i princìpi di garanzia del pluralismo nell'informazione: il primo riguarda il cosiddetto pluralismo «esterno», l'altro è quello del pluralismo «interno». Per pluralismo esterno si intende la necessità di avere una pluralità di soggetti che operano nel campo dell'informazione. Quest'ultimo non è il caso oggetto della presente proposta di legge, ma riguarda il conflitto di interessi e l'assetto del sistema dell'informazione.
      Il pluralismo «interno», secondo la definizione data dal Capo dello Stato, è invece quella sfera di attività che attiene al lavoro redazionale, ossia alla qualità dell'informazione prodotta dalle testate giornalistiche e quindi alla qualità del lavoro svolto dalla categoria dei giornalisti. Secondo il Presidente della Repubblica è importante e necessario che, al fine di garantire l'applicazione dei princìpi costituzionali di libertà di informazione e di rispetto del pluralismo, il prodotto informativo sia il più possibile equilibrato, rispettoso delle diverse opinioni e quanto più possibile aderente ai fatti, in modo da inserirsi nell'alveo dei princìpi costituzionali.
      Per avvicinarsi a questi criteri occorre che gli operatori dell'informazione, ovvero la categoria dei giornalisti, siano messi in
 

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grado di operare nel rispetto delle norme costituzionali, delle leggi vigenti e dell'insieme delle regole deontologiche e professionali che stabiliscono le linee guida a cui dovrebbero attenersi i giornalisti. È questa la materia che si intende affrontare con la proposta di legge.
      Con la presente proposta di legge si intende intervenire, in particolare, su un settore della categoria giornalistica che, essendo fra quelli meno garantiti, rischia di trovarsi più facilmente soggetto alle pressioni delle proprietà editoriali.
      È ovvio che non si sta parlando di mere relazioni industriali. Il tema dell'obiettività e del pluralismo dell'informazione riguarda l'assetto stesso di una moderna democrazia. Solo con una libera stampa e con la libertà degli stessi giornalisti possono trovare piena espressione e applicazione i princìpi di obiettività e di pluralismo.
      Da qui nasce l'esigenza di proporre una normativa che innanzitutto riconosca l'esistenza dei giornalisti liberi professionisti, denominati «freelance», una fascia della categoria giornalistica che tende a crescere sempre di più in base a una combinazione di elementi determinati dai processi di frammentazione che investono tutti i settori del mercato del lavoro. I freelance aumentano sia per scelta individuale che per costrizione, quest'ultima dovuta al restringimento delle possibilità di accesso alla contrattualizzazione piena.
      Anche nel mondo giornalistico, così come nel resto del mercato del lavoro, si tende ormai a utilizzare strumenti sempre più flessibili per regolamentare i rapporti di lavoro. A fronte di queste strozzature sono sempre di più coloro che, per libera scelta o per impossibilità ad ottenere un regolare contratto, decidono di svolgere la loro attività da freelance.
      Poiché parliamo di operatori dell'informazione, ossia di produttori di una merce che attiene non solo al consumo individuale ma che tende a contribuire alla formazione della coscienza critica collettiva, la cosiddetta «pubblica opinione», in politica così come in tutti gli altri settori della sfera umana, riteniamo che sia doveroso delineare un quadro di riferimento che consenta alla categoria dei freelance di operare all'interno di un insieme di diritti consolidati in modo da mettere coloro che operano in questo ambito nella condizione di preservare quanto più possibile la propria autonomia creativa ed essere allo stesso tempo in grado di rispettare i princìpi deontologici della categoria professionale a cui essi appartengono.
      La proposta di legge si compone di due articoli, il primo dei quali definisce, al comma 1, il quadro di riconoscimento dei giornalisti freelance individuandoli come figure particolari nell'ambito di coloro che esercitano la professione giornalistica. Ciò non serve a creare un sottogruppo, ma a meglio individuare i diritti e le competenze di coloro che, dall'interno della professione giornalistica, scelgono di svolgere la loro attività senza vincoli contrattuali. Al fine di evitare indebite sovrapposizioni con figure che esercitano altre attività, si stabilisce poi, al comma 2, che l'esercizio della professione giornalistica è prevalente e determinante nell'attività del freelance.
      L'articolo 2 entra nello specifico dei diritti e dei doveri dei freelance. Si stabilisce la necessità del riconoscimento della prestazione lavorativa a partire dalla formulazione dell'incarico e dalla specificazione del tipo di lavoro che il giornalista deve svolgere (esempio: articolo, rubrica, dossier, reportage o altro). Troppo spesso accade che il freelance svolga lavori che poi non vengono pubblicati a causa di mutate scelte redazionali, il che comporta quasi sempre il mancato pagamento della prestazione svolta.
      Il comma 2 dell'articolo 2 riguarda il riconoscimento dei diritti all'assistenza e alla previdenza previsti per l'intera categoria. Il giornalista freelance vive un'asimmetria rispetto al suo datore di lavoro che lo distingue dagli altri liberi professionisti. Il mercato, infatti, è totalmente controllato dalla controparte, ragione per la quale il freelance si trova ad essere in una posizione debole rispetto alla sua committenza. Riteniamo che i diritti all'assistenza e alla previdenza siano diritti fondamentali per tutti i lavoratori
 

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e per tali motivi essi vadano riconosciuti anche ai freelance attraverso un meccanismo di voci aggiuntive che intervengono nella determinazione del compenso.
      Infine il comma 3 si sofferma sulla necessità che sia ufficializzato un tariffario della categoria dei freelance. Ovviamente la sua determinazione viene rilasciata alla trattativa fra le parti, ma esso deve essere comunque agganciato al costo del lavoro dei giornalisti contrattualizzati altrimenti si corre il rischio di incentivare, come già accade, un divario fra coloro che sono garantiti da regolare contratto e i freelance.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica è riconosciuta la specificità della figura dei giornalisti liberi professionisti, denominati «freelance», che operano nel rispetto dei princìpi costituzionali di libertà di espressione, di pluralismo e delle norme giuridiche e deontologiche previste per la professione giornalistica.
      2. Ai fini del rispetto dei valori etici e professionali dei freelance e a tutela della libertà dell'informazione, i giornalisti liberi professionisti esercitano continuativamente e in piena autonomia l'attività giornalistica che costituisce la loro principale attività lavorativa.

Art. 2.

      1. Ai giornalisti liberi professionisti è riconosciuto l'incarico di lavoro con la specificazione della prestazione professionale richiesta, della durata dell'incarico, della tipologia e del compenso pattuito anche in caso di scelta di non pubblicazione da parte del committente.
      2. Ai giornalisti liberi professionisti è riconosciuto un trattamento economico che tiene conto del diritto all'assistenza e alla previdenza previsti per l'intera categoria dei giornalisti attraverso voci aggiuntive a carico degli editori nella determinazione del compenso.
      3. Il tariffario minimo determinato per i giornalisti liberi professionisti deve essere parametrato al costo sostenuto dagli editori per il corrispondente lavoro dei giornalisti assunti con contratto di lavoro dipendente. La determinazione del compenso è definita attraverso un apposito tariffario dei compensi minimi concordato fra le parti sociali: i sindacati di categoria, le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Ordine professionale.


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