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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4905 |
a) attenuare la pressione psicologica e i sentimenti ostili del paziente nei confronti del proprio medico, facendo ricadere tutte le responsabilità per danni verificatisi sulle strutture ospedaliere riconducibili agli enti stessi;
b) accelerare la soluzione delle controversie giudiziarie con la previsione di un'assicurazione obbligatoria (offrendo in tale modo alla vittima dell'evento dannoso certezza e rapidità del risarcimento) e di norme che snelliscono le procedure per il risarcimento del danno e che prevedono termini perentori per la conclusione delle vertenze;
c) garantire una maggiore qualificazione, attraverso un adeguato percorso formativo, degli esperti chiamati ad esprimere un parere (che risulti il più obiettivo possibile) in tema di responsabilità medica, favorendo, senza comunque renderlo obbligatorio, il ricorso all'arbitrato e all'eventuale pronuncia secondo equità sulle questioni di responsabilità medica e istituendo un albo nazionale degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio cui ricorrere obbligatoriamente in caso di simili contenziosi.
1. La struttura sanitaria ospedaliera pubblica o privata risponde civilmente per danni a persone verificatisi presso la stessa struttura e ascrivibili al personale sanitario medico e non medico ivi operante.
2. La responsabilità di cui al comma 1 è estesa a tutte le prestazioni erogate dalle strutture di cui al medesimo comma 1, incluse le attività ambulatoriali e diagnostiche.
3. La struttura ospedaliera può avviare azione disciplinare contro i dipendenti responsabili del danno previsto al comma 1 qualora il fatto sia stato commesso con dolo o colpa grave e la relativa sentenza sia passata in giudicato. Solo in caso di dolo può essere avviata azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili.
1. Le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private sono obbligate a stipulare, ai fini di cui all'articolo 1, una apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti.
2. Per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la polizza di assicurazione deve essere stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive. Tale decreto è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e può essere adeguato quando se ne ravvisi la necessità.
1. Colui che subisce un danno a causa di prestazioni sanitarie ricevute in strutture per le quali vi è l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, sentito il medico.
2. La domanda di risarcimento, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere corredata da idonea documentazione medica.
3. L'assicuratore, entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda di risarcimento, comunica al danneggiato la misura della somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta; nello stesso periodo, il danneggiato è tenuto ad acconsentire agli accertamenti, ai controlli e alle verifiche che si rendano necessari.
4. In caso di postumi del danno non ancora consolidati, la richiesta e l'offerta avanzate ai sensi del presente articolo, possono avere carattere provvisorio. L'offerta definitiva deve essere comunicata entro tre mesi dalla data in cui il danneggiato informa l'assicuratore riguardo al consolidamento dei postumi del danno.
5. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore
1. In mancanza di accordo tra le parti ai sensi dell'articolo 3, la controversia può essere deferita, su proposta del danneggiato e previa accettazione della controparte, ad un collegio arbitrale.
2. La volontà del danneggiato di deferire ad un collegio arbitrale l'eventuale contenzioso deve essere esplicitata al momento dell'invio della domanda di risarcimento di cui all'articolo 3, comma 2. L'assicuratore è tenuto a comunicare l'accettazione o il diniego del deferimento al collegio arbitrale nella comunicazione di cui al medesimo articolo 3, comma 3.
3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, dei quali due designati da ciascuna delle parti con le forme e le modalità di cui all'articolo 810 del codice di procedura civile.
4. Il procedimento, il lodo e le impugnazioni devono essere svolti in conformità agli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile. Il procedimento si conclude nel termine di tre mesi dalla data in cui è avvenuta l'ultima accettazione da parte degli arbitri, salvo che le parti, di comune accordo, concordino un termine diverso.
1. È istituito l'albo nazionale degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per
1. La commissione per la costituzione e l'aggiornamento dell'albo di cui all'articolo 5, comma 4, è composta da nove membri con modalità di nomina e durata in carica stabilite con il decreto di cui all'articolo 5, comma 6. È membro di diritto e presidente della commissione il presidente del Consiglio superiore di sanità.
2. La commissione può essere integrata da rappresentanti designati dalle società
1. In tutti i casi di responsabilità professionale dei sanitari, la nomina del terzo arbitro ai sensi degli articoli 809 e 810 del codice di procedura civile e dei consulenti tecnici d'ufficio ai sensi dell'articolo 61 del medesimo codice deve essere effettuata tra persone iscritte all'albo.
2. Qualora la controversia riguardi una materia specialistica, ciascuna parte ha diritto di chiedere con apposita istanza che la nomina dei soggetti di cui al comma 1 avvenga tra gli iscritti all'albo che hanno l'annotazione nella disciplina oggetto del contenzioso.
3. In caso di controversie sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, ovvero su quale sia la disciplina specialistica oggetto del giudizio, decide il giudice con ordinanza.
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