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PDL 4872

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4872




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PATARINO, AMORUSO, ARRIGHI, BELLOTTI, DORINA BIANCHI, BORNACIN, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CATANOSO, CORONELLA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, GALLO, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, JACINI, LA GRUA, LANDI DI CHIAVENNA, LAMORTE, LANDOLFI, LO PRESTI, LOSURDO, MAGGI, LUIGI MARTINI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, ONNIS, PAOLONE ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RICCIO, RICCIUTI, SAGLIA, SAIA, SCALIA, TRANTINO


Disposizioni per il riordino della didattica musicale
nel Sistema dell'istruzione nazionale

Presentata il 1o aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella denominazione di «educazione musicale» si è finora inteso parlare di un'offerta didattica generica, opzionale e, nel ciclo della scuola dell'obbligo, limitata a percorsi di assoluta insufficienza a conseguire un sia pur minimo risultato formativo. Gli obiettivi della riforma Moratti puntano oggi ad altre urgenze e, ancora di più nel ciclo scolastico primario e secondario di primo grado, sembra non esserci posto per una più approfondita educazione musicale, tale non solo da orientare verso lo studio e la professionalità del «fare» musica, ma soprattutto verso l'educazione all'«ascoltare» musica.
      Negli anni e in tutti i tentativi di riforma del sistema scolastico c'è sempre stato un peccato di omissione, a nostro giudizio, gravissimo, se non addirittura scandaloso. Peccato di omissione che questo progetto di riforma ha la giusta ambizione di voler cancellare, nello spirito di un ripensamento completo e radicale della didattica della musica e dell'arte coreutica nel nostro Paese, non in antitesi, ma in
 

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sussidiaria completezza con la riforma Moratti.
      Ci siamo resi colpevoli per aver sempre mantenuto vivo questo peccato di omissione nei confronti della musica. Non abbiamo mai meditato a sufficienza sulla gravità di un sistema che, di fatto, ha disatteso la norma costituzionale (articoli 33 e 34) sulla libertà di scelta didattica, mancando l'adeguata possibilità di orientare alla formazione musicale, soprattutto nella fascia della scuola dell'obbligo. A ciò va posto rimedio con urgenza nel momento in cui il nostro sistema scolastico si confronta con quello di altri Paesi europei (quelli già esistenti nella Comunità e quelli di recente entrata), dove l'identità nazionale passa attraverso profili alti dell'espressione musicale nelle diverse culture popolari.
      Onorevoli colleghi, consentiteci di dare le ragioni fondamentali della proposta di legge: si tratta di ragioni storiche su cui vogliamo sollecitare alla riflessione il Governo e il Parlamento.
      Il più grave peccato di omissione è stato quello di non ritenere la musica - e tutte le sue manifestazioni espressive - patrimonio storico della nostra cultura. È da questa omissione che sono derivate tutte le disattenzioni al dettato costituzionale che almeno in due casi (il primo lo abbiamo già sottolineato) possiamo collegare alla musica e, quindi, all'educazione musicale.
      Riteniamo infatti che occorra riferirci al contenuto dell'articolo 9 della Carta costituzionale, quando afferma che: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».
      Non si vede, dunque, come possa rimanere emarginata una manifestazione artistica come la musica che, nella sua evoluzione storica, ha trovato proprio nella nostra terra alcune specificità culturali, e da cui è derivata una forte connotazione di ethos nazionale.
      Ci riferiamo al melodramma, che nasce in età barocca strutturalmente a Firenze e che trova poi sviluppo estetico successivo a Venezia, Roma e Napoli; che diventa nei secoli l'identità medesima della cultura dei popoli italiani. Anzi, nella sua manifestazione espressiva, cioè il canto, è la differenza di pensiero rispetto alle altre culture musicali europee. Se in quella tedesca l'orientamento prevalente è stato rivolto alla musica strumentale ed era evidenziato nella diffusione delle sale da concerto, nella nostra cultura il canto, in altre parole l'epifania vocale dei sentimenti, ha portato invece al diffondersi dello spazio del teatro, il quale - in parallelo con la Chiesa - per oltre tre secoli è rimasto luogo di aggregazione sociale delle nostre genti.
      Ma non sarà mai vano ricordare la straordinaria completezza espressiva del melodramma, quando si pensa che è l'unica manifestazione artistica strutturata sulla lingua italiana (e per tre secoli in tutti i teatri del mondo si è cantato in italiano) cui sinergicamente compartecipano l'arte della poesia e quella dei suoni, l'arte drammatica e quella della danza, lo spazio architettonico e la visualità scenica delle arti pittoriche, plastiche e decorative.
      Ma se poniamo mente ancora al melodramma come ethos popolare, il pensiero corre al Risorgimento e ai suoi valori fondanti la libertà, l'unità e l'indipendenza dei popoli italiani. La storiografia ha appena intravisto l'apporto dell'opera italiana alla formazione sociale e politica del nuovo Stato unitario. È vero - come analizzò Antonio Gramsci - che il popolo non fu protagonista attivo degli eventi risorgimentali, tuttavia è pur vero che a causa dell'endemica condizione di analfabetismo di quei popoli, soltanto con l'esercizio dell'ascolto di tanti capolavori dei maggiori operisti della prima metà dell'Ottocento (Verdi innanzi tutto, ma anche Rossini, Bellini, Donizetti, Mercadante, Pacini ed altri) si è potuto costruire l'epos di una più profonda mobilitazione di coscienze e di pensiero.
      Tuttavia non c'è solo il melodramma a fondamento della cultura musicale italiana. Possiamo dimenticare il contributo dato da un notevole artigianato artistico alla nascita e al perfezionamento di importanti
 

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famiglie di strumenti musicali? Ricordiamo le grandi botteghe lombarde della liuteria con i nomi di Stradivari, Amati, Guarnieri del Gesù e Gasparo da Salò; ricordiamo pure che il fiorentino Bartolomeo Cristofori progettò il primo prototipo del pianoforte; e, sempre nell'ambito degli strumenti a tastiera, non vanno dimenticati i nomi di importanti dinastie di organari, come i lombardi Antenati, Serassi e Balbiani. Ma le botteghe non fiorivano a caso, senza il riscontro di una prassi di studio e di interpretazione: basterebbero i nomi di Girolamo Frescobaldi e di Domenico Scarlatti per comprendere tutta l'evoluzione storica successiva della letteratura musicale per organo e per pianoforte (identificata in una vera e propria «scuola»); così come i nomi di Antonio Vivaldi e di Arcangelo Corelli si collocano al vertice dello sviluppo successivo della musica strumentale concertistica e sinfonica. Infine, per riportarci all'ambito didattico, come non ricordare la fioritura dei conservatori di Venezia e di Napoli, spesso sorti, a totale carico dello Stato, per ragioni benefiche e di accoglienza di fanciulle orfanelle?
      Onorevoli colleghi! Questo sintetico quadro storico non esaurisce pienamente la portata del contributo tutto italiano al pensiero musicale europeo. Ma, partendo dal quadro storico, vogliamo sottolineare un primato da rivendicare e rimettere con orgoglio in una più consapevole e in una meglio riconosciuta collocazione istituzionale.
      Si tratta di un patrimonio da tutelare (come detto nella Carta costituzionale), soprattutto perché è un patrimonio che produce ricchezza: e qui non ci riferiamo alla sola ricchezza astrattamente culturale. Si tratta invece di ricchezza sonante, concreta, attiva e in entrata nel nostro Paese a fronte di nessuna voce passiva in uscita. Se provassimo a fare i conti degli incassi annuali in diritti d'autore su tutti i titoli delle opere italiane in arrivo da tutti i teatri del mondo, ci troveremmo innanzi ad un patrimonio finanziario, sicuramente più cospicuo degli incassi museali. Nel definire il capitolo del finanziamento della presente proposta di legge si è tenuto conto dello stato patrimoniale derivante dal «prodotto» musicale italiano.
      Passando ad illustrare la proposta di legge, occorre precisare subito che si intende rimanere in questo solco formativo tradizionale, semmai potenziando l'attuale status di autonomia, per la specificità stessa della didattica musicale, che ha bisogno di prolungati percorsi formativi. Ma diciamo che il concetto di autonomia (sarà esemplificato meglio più avanti) va inteso anche a proposito delle potenzialità gestionali, secondo gli indirizzi delle politiche scolastiche delle singole regioni.
      Trattandosi tuttavia di riformare la didattica musicale in Italia, un primo criterio metodologico è stato quello di definire l'ambito formativo. Quando parliamo di didattica (o educazione) musicale, dobbiamo intendere un ampio spettro formativo articolato nelle seguenti definizioni: a) musica strumentale; b) canto; c) danza. All'interno di questi contenuti, l'offerta va poi articolata nei tre segmenti orizzontali di: a) didattica di base; b) maturità artistica; c) alto perfezionamento.
      Onorevoli colleghi! Permetteteci di aprire una parentesi per dare una fotografia della situazione formativa musicale esistente nel nostro Paese. La realtà, per quanto concerne le istituzioni scolastiche statali, si aggira intorno a cifre davvero striminzite: i conservatori di musica sono 57, variamente sparsi in 19 regioni (esclusa la Valle d'Aosta), con una distribuzione territoriale che va da un minimo di 1 (Molise, Toscana e Umbria) a un massimo di 7 (Veneto); gli istituti musicali pareggiati su tutto il territorio nazionale sono appena 17; per passare alle 414 scuole medie a indirizzo musicale, la cui esistenza, all'interno della riforma Moratti, è diventata molto precaria.
      A fronte di queste cifre c'è la distribuzione di un numero territorialmente alto di scuole civiche (144), generiche scuole di musica (1348) e corsi pluriennali/corsi brevi (169), a cui vanno aggiunte 1.137 presenze di didattica coreutica. Si tratta, come si evince da questi semplici
 

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dati, di una pletora di offerta musicale complessiva di natura privatistica, con relativi costi per le famiglie italiane, che, di fatto, ha riempito un vuoto dello Stato.
      Il presente progetto di riforma è dunque un incisivo intervento radicale in tutta la materia, attraverso il riassetto dell'intera offerta formativa nella seguente cadenza:

          a) ciclo dell'infanzia (3 anni): attività ludica di educazione ritmica, espressività corporea, canto e fondamenti di danza inserita nella specificità psico-pedagogica del ciclo;

          b) ciclo delle primarie (5 anni): didattica di 6 ore settimanali sull'educazione all'ascolto, elementi teorici, canto, fondamenti di danza;

          c) istituto musicale e coreutico (3 anni): in questo ciclo è operata una prima ristrutturazione didattica, con l'apposita istituzione di un'offerta didattica specifica (strumentale, vocale e coreutica), in un grado di istruzione che diventa propedeutico per il successivo passaggio al ciclo di secondo grado. Ciò comporta la cancellazione delle attuali 2 ore settimanali di educazione musicale e la completa soppressione delle scuole medie a indirizzo musicale, optando per un percorso ad hoc che richiamerebbe il principio costituzionale della libertà di scelta e della gratuità dell'offerta all'interno del sistema della scuola dell'obbligo;

          d) liceo musicale e coreutico (5 anni): il diploma di maturità musicale (corrispondente all'attuale ottavo anno di conservatorio) abilita alla professione strumentale per organici orchestrali e musica d'assieme, per organici corali e coreutici. Al liceo deve essere riconosciuta un'autonomia gestionale per organizzare sul territorio regolari spazi concertistici per la produzione e l'esecuzione di stagioni concertistiche. Inoltre il diploma di maturità dà accesso ai corsi di laurea nelle università degli studi;

          e) conservatorio: per studi di alta formazione musicale, con diploma di laurea in direzione d'orchestra (5 anni); composizione (5 anni); organo e composizione organistica (5 anni); interpretazione (5 anni); didattica musicale (4 anni).

      La formazione didattica di specializzazione nelle cosiddette «arti del palcoscenico», ovvero canto solistico, canto corale, direzione corale, danza e coreografia passa dai conservatori alle fondazioni degli enti lirici, ai teatri di tradizione e a tutti gli eventuali enti teatrali minori esistenti sul territorio, con l'istituzione della Scuola superiore della drammaturgia musicale.
      Si ritiene questo passaggio un primo punto qualificante di tutta la riforma, considerando la nostra storia culturale come è stata delineata all'inizio, ma soprattutto perché introduce un principio innovativo, in sintonia con gli stessi indirizzi generali della riforma Moratti. Si introduce qui un meccanismo di stretto collegamento tra il momento formativo e quello dell'attività artistico-lavorativa: ovvero dove si produce lo spettacolo, là deve essere formata la professionalità specifica. Ciò consentirebbe inoltre ai teatri di riservare stagioni, con titoli di repertorio, in cui ogni anno il palcoscenico è aperto a questa presenza di alta formazione nel canto solistico, corale e nella danza.
      Come tutte le riforme, anche questa va realizzata in progressione. Con appositi regolamenti sarà tracciato e definito il futuro assetto dei contenuti didattici e del personale docente da distribuire in tutti i cicli formativi. Così come alla competenza delle regioni, in sinergia con province e comuni, spetterà il compito di ridisegnare sul territorio nazionale la nuova mappa dei tre momenti formativi (scuola media musicale; liceo musicale; conservatorio) e la distribuzione armonica ed equilibrata dell'offerta didattica.
      Un secondo punto qualificante è l'individuazione delle risorse finanziarie con cui realizzare la riforma. Esso è dato dal

 

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principio di finanziare lo studio della musica con la musica, proponendo di reperire le risorse attraverso le seguenti misure:

          a) 8 per mille degli introiti annui complessivi dei diritti d'autore SIAE (Società italiana degli autori ed editori) provenienti dalla voce «musica»;

          b) 8 per mille degli introiti annui della SIAE provenienti da spettacoli musicali (teatri lirici, sale da concerto, festival, sale da ballo, discoteche);

          c) 8 per mille dell'accisa sulla vendita annua di supporti audio, video e multimediali registrati e da registrare (audiocassette, videocassette, cd-rom, dvd).

      Onorevoli colleghi, questo progetto di riforma intende riportare al prestigio antico un'arte che appartiene alle nostre radici storiche e culturali: la musica e tutte le sue manifestazioni espressive, tra cui al vertice si colloca il melodramma. Apportare prestigio per il legislatore vuol dire incominciare proprio dalle fondamenta, ovvero dall'educazione del fare musica e dell'ascoltare musica. Si vuole prefigurare un vero e proprio sistema musica e da qui ripartire verso una dignità più alta della didattica musicale nel nostro Paese in tutte le manifestazioni stilistiche ed espressive, nel suo linguaggio colto, ma anche popolare e tradizionale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
PRÌNCIPI GENERALI - FINALITÀ,
ARTICOLAZIONE E OBIETTIVI

Art. 1.
(Riconoscimento e finalità).

      1. La musica è riconosciuta patrimonio storico e culturale della Repubblica e del popolo italiano.
      2. In osservanza degli articoli 7, 33 e 34 della Costituzione, lo Stato:

          a) promuove lo sviluppo della didattica musicale;

          b) garantisce il diritto di accesso all'istruzione musicale;

          c) sviluppa gli strumenti attraverso i quali è esercitato il diritto di accesso di cui alla lettera b);

          d) incentiva una didattica all'ascolto della musica.

      3. La didattica musicale rientra negli obiettivi di cui agli articoli 1, comma 1, e 5, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53; conseguentemente è previsto che tale insegnamento sia reso obbligatorio e gratuito nel primo ciclo d'istruzione.

Art. 2.
(Autonomia e contenuti).

      1. La didattica musicale è collocata all'interno del Sistema dell'istruzione nazionale con suo ordinamento autonomo,

 

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tale da garantire le specificità dei percorsi didattici e la loro pratica attuazione.
      2. La didattica musicale va intesa in una globalità di sviluppo e di presenza sul territorio attuata nella progressione equilibrata e armonica in ogni ciclo scolastico e nella sua articolazione dei contenuti espressivi di:

          a) musica strumentale;

          b) canto lirico e corale;

          c) danza.

Art. 3.
(Obiettivi).

      1. La presente legge reca il riordino della didattica musicale, mediante segmenti formativi di progressione piramidale, al fine di garantire l'attuazione dei seguenti obiettivi:

          a) ampliamento della didattica di base;

          b) istituzione della maturità musicale;

          c) istituzione della laurea specialistica.

      2. L'obiettivo di cui alla lettera a) del comma 1 prevede l'ampliamento della didattica di base, con una gradualità dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia, tre anni, e nella scuola primaria, cinque anni.
      3. L'obiettivo di cui alla lettera b) del comma 1 prevede l'istituzione dell'istituto musicale e coreutico, il cui corso di studi è fissato in tre anni e del liceo musicale e coreutico, il cui corso di studi è fissato in cinque anni.
      4. L'obiettivo di cui alla lettera c) del comma 1 prevede la trasformazione dei conservatori di musica in dottorati di alta formazione musicale.

 

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TITOLO II
DIDATTICA DI BASE

Capo I
Scuola dell'infanzia

Art. 4.
(Obbligatorietà).

      1. Nella scuola dell'infanzia, della durata di tre anni, la didattica musicale, intesa come attività educativa, è obbligatoria e gratuita per non meno di 3 ore settimanali.

Art. 5.
(Contenuti didattici).

1. L'attività educativa musicale deve comprendere i seguenti contenuti didattici:

          a) educazione all'ascolto;

          b) educazione ritmica;

          c) fondamenti di danza;

          d) espressività corporea;

          e) alfabetizzazione vocale.


Capo II
Scuola primaria

Art. 6.
(Obbligatorietà).

      1. Nella scuola primaria, della durata di cinque anni, la didattica musicale è obbligatoria e gratuita per non meno di 6 ore settimanali.

 

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Art. 7.
(Contenuti didattici).

      1. L'offerta formativa di didattica musicale deve tenere conto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53, della suddivisione della scuola primaria in un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e in due periodi didattici biennali successivi.
      2. I contenuti didattici dell'anno di raccordo di cui al comma 1 sono:

          a) alfabetizzazione vocale;

          b) alfabetizzazione sonora;

          c) fondamenti di danza.

      3. I contenuti didattici del primo biennio di cui al comma 1 sono:

          a) educazione all'ascolto;

          b) fondamenti di danza;

          c) canto corale.

      4. I contenuti didattici del secondo biennio di cui al comma 1 sono:

          a) elementi teorici;

          b) denominazione dei suoni;

          c) solfeggio vocale;

          d) educazione all'ascolto;

          e) canto corale;

          f) fondamenti di danza.


TITOLO III
SECONDO CICLO D'ISTRUZIONE

Capo I
Istituto musicale e coreutico

Art. 8.
(Istituzione, finalità e offerta formativa).

      1. Nell'ambito della scuola secondaria di primo grado costituente il ciclo dell'obbligo,

 

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e per agevolare l'avvio al percorso didattico-formativo negli ambiti specifici della musica strumentale, del canto solistico e corale e della danza, è istituito, con sedi su tutto il territorio nazionale, l'istituto musicale e coreutico della durata di tre anni.
      2. L'offerta formativa dell'istituto musicale e coreutico, prevista a tempo pieno e a tempo parziale, sviluppa nel triennio la didattica di base vocale e coreutica e dello studio degli strumenti musicali, nonché i primi elementi teorici e storici della disciplina musicale.
      3. L'orario annuale delle lezioni, ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, per il ciclo scolastico di appartenenza, è di 891 ore, con l'aggiunta di 198 ore annue obbligatorie per esercitazioni didattiche solistiche e d'assieme.

Art. 9.
(Accesso ed esami).

      1. All'istituto musicale e coreutico si accede mediante una prova di ingresso, mirante a comprovare una conoscenza elementare della didattica musicale e a verificare le necessarie attitudini e la predisposizione naturale allo studio della musica.
      2. L'esame di Stato, insieme alle prove previste dai programmi per la scuola secondaria di primo grado, deve accertare il compimento inferiore della didattica musicale e coreutica mediante prove orali per la didattica musicale generale e una prova pratica per la didattica specifica relative a strumento, canto e danza.
      3. L'istituto musicale e coreutico rilascia il diploma di compimento inferiore della didattica musicale, equipollente al diploma finale del ciclo dell'obbligo.

Art. 10.
(Coordinamento).

      1. L'ufficio scolastico regionale, di intesa con i centri servizi amministrativi provinciali, provvede al coordinamento:

          a) della distribuzione sul territorio degli istituti musicali e coreutici;

 

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          b) dell'offerta didattica per l'avviamento allo studio degli strumenti musicali.

      2. All'interno dell'ufficio scolastico regionale è istituito, ai sensi dell'articolo 36, un comitato di coordinamento per la didattica musicale e coreutica. Il comitato, presieduto da un funzionario indicato dalla regione, è composto da un rappresentante di ciascuna provincia e da un rappresentante delle associazioni delle categorie musicali presenti sul territorio. L'ufficio scolastico regionale fissa, in un apposito regolamento interno, il funzionamento, gli obiettivi e gli interventi del comitato.

Art. 11.
(Soppressioni).

      1. Nel ciclo ordinario della scuola secondaria di primo grado è soppressa la cattedra di educazione musicale.
      2. Sono soppresse le scuole medie sperimentali a indirizzo musicale. È comunque data la possibilità di optare per il passaggio agli istituti musicali e coreutici, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante del competente ufficio scolastico regionale.


Capo II
Liceo musicale e coreutico

Art. 12.
(Istituzione, finalità e offerta formativa).

      1. Nell'ambito della scuola media secondaria di secondo grado ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e allo scopo di portare a compimento la didattica musicale superiore negli ambiti specifici della musica strumentale, del canto solistico e corale e della danza, è istituito, con sedi su tutto il territorio nazionale, il liceo musicale e coeruitco della durata di cinque anni.

 

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      2. L'offerta formativa del liceo musicale e coreutico, prevista a tempo pieno e a tempo parziale, sviluppa nel quinquennio la didattica superiore vocale e coreutica e dello studio degli strumenti musicali, con il completamento degli studi teorici superiori di armonia e contrappunto, delle forme, della storia dei linguaggi, delle nuove tendenze e di quanto contribuisce a definire un corredo educativo sulla cultura musicale in generale. È posta particolare attenzione alla didattica formativa di professionisti d'orchestra, degli artisti del coro e degli organici d'assieme per la danza.
      3. Gli obiettivi e le finalità del liceo musicale e coreutico, ai fini di una più ampia autonomia didattica e di gestione, non rientrano nell'ambito di applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.
      4. L'orario annuale delle lezioni è fissato in 891 ore, con l'aggiunta di 198 ore annue per esercitazioni didattiche solistiche e d'assieme. Nel caso di particolari programmi didattici o di specifici percorsi formativi personalizzati è data facoltà di superare il suddetto limite orario annuale.

Art. 13.
(Accesso ed esame finale).

      1. Il diploma di compimento inferiore della didattica musicale, rilasciato dall'istituto musicale e coreutico è titolo unico ed esclusivo di accesso al liceo musicale e coreutico.
      2. L'esame di maturità musicale e coreutica, insieme alle materie di didattica generale previste per la scuola secondaria di secondo grado, deve accertare l'avvenuto compimento superiore didattico musicale e coreutico mediante prove orali per le materie teoriche e una prova pratica per lo strumento.
      3. Il liceo musicale e coreutico, dopo il superamento dell'esame di Stato con punteggio di 100/100, rilascia il diploma di maturità musicale e coreutica, attestante il

 

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compimento superiore della didattica musicale e coreutica ed equipollente ai diplomi di maturità finali della scuola media secondaria di secondo grado. Il diploma di maturità musicale dà libero accesso alle università degli studi.

Art. 14.
(Coordinamento).

      1. L'ufficio scolastico regionale, di intesa con i centri servizi amministrativi provinciali, provvede al coordinamento dell'istituzione e della distribuzione sul territorio dei licei musicali e coreutici e a realizzare le opportune sinergie didattico-artistiche con gli istituti musicali e coreutici esistenti.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'ufficio scolastico regionale provvede all'istituzione di licei musicali e coreutici in ogni capoluogo di provincia.

Art. 15.
(Strumenti).

      1. Al fine di collegare il momento formativo a occasioni di esibizione artistica, solistica o d'assieme, ovvero maturare uno stretto collegamento allo specifico mondo del lavoro, è riconosciuta al liceo musicale e coreutico un'ampia autonomia gestionale che, attraverso l'istituzione di un apposito consiglio di amministrazione, a lato dell'attività didattica, permetta di:

          a) gestire, totalmente o parzialmente, spazi teatrali e concertistici;

          b) programmare cartelloni di concerti solistici, orchestrali, di canto da camera e corale, di prestazioni coreutiche;

          c) sviluppare programmi di supporto all'ascolto e di sostegno alla formazione di un pubblico consapevole;

 

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          d) promuovere ogni intervento necessario a preparare alla futura attività professionale gli studenti;

          e) realizzare le opportune sinergie e collaborazioni con le altre presenze formative di livello didattico superiore.

Art. 16
(Disposizione transitoria).

      1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in licei musicali e coreutici.

TITOLO IV
ALTA FORMAZIONE MUSICALE

Capo I
Conservatorio

Art. 17.
(Definizione e programmi didattici).

      1. Per alta formazione musicale si intende il percorso finale dell'offerta didattica musicale sul territorio nazionale.
      2. Gli studi di alta formazione musicale sono impartiti dai conservatori di musica statali, che, ai fini giuridico-organizzativi della didattica e della docenza sono assimilati alle facoltà universitarie e conservano la denominazione di «conservatori di musica» in deroga a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.
      3. I programmi didattici dell'alta formazione musicale sono predisposti in conformità a quelli previsti nelle istituzioni scolastiche di pari livello esistenti negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

 

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Art. 18.
(Corsi di laurea, tesi e titoli).

      1. I corsi di laurea di alta formazione musicale sono i seguenti:

          a) interpretazione, della durata di cinque anni;

          b) direzione d'orchestra, della durata di cinque anni;

          c) composizione, della durata di cinque anni;

          d) organo e composizione organistica, della durata di cinque anni;

          e) didattica, della durata di quattro anni.

      2. Al termine di ciascun corso di laurea è discussa una tesi scritta che illustra, analizza e colloca storicamente la successiva prova pratico-interpretativa.
      3. Il conservatorio di musica, al termine di ciascun corso di laurea e con punteggio di 110/110, rilascia il diploma di dottorato.

Art. 19.
(Accesso).

      1. Il diploma di compimento superiore della didattica musicale, rilasciato dal liceo musicale e coreutico, è titolo unico ed esclusivo di accesso al conservatorio di musica.

Art. 20.
(Corsi di specializzazione post lauream).

      1. Nella sua autonomia programmatica e didattica, il conservatorio di musica ha facoltà di istituire corsi di specializzazione post lauream per il completamento e l'approfondimento didattico degli ordinari corsi di laurea di cui all'articolo 18, comma 1.

 

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Capo II
Distribuzione territoriale

Art. 21.
(Sedi di conservatorio di musica).

      1. Il conservatorio di musica è istituito, ove non già esistente, nelle città capoluogo di regione e di provincia, che sono sedi di università degli studi.
      2. Ai fini dell'istituzione di un nuovo conservatorio di musica, o del mantenimento di conservatori di musica già esistenti, sono considerate le ragioni storiche, la tradizione didattica e il principio di produttività artistica. Le città che hanno dato i natali a celebri compositori italiani, anche se non capoluogo di regione o di provincia come previsto al comma 1, possono istituire nuovi conservatori di musica.
      3. Per ragioni di logistica territoriale sono assegnati al nuovo assetto didattico:

          a) i conservatori di musica delle regioni a statuto speciale, i conservatori di musica delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          b) i conservatori di musica di Alessandria, Benevento, Brescia, Como, Cesena, Cuneo, Foggia, con succursale a Rodi Garganico, Frosinone, La Spezia, Mantova, Matera, Novara e Pescara.

      4. Per l'istituzione di un nuovo conservatorio di musica si adotta la medesima procedura prevista dalla normativa vigente per l'istituzione di sedi universitarie.
      5. I conservatori di musica di Adria, provincia di Rovigo, Avellino, Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, Darfo Boario Terme, provincia di Brescia, Fermo, provincia di Ascoli Piceno, Latina, Monopoli, provincia di Bari, Piacenza, Rovigo, Vibo Valentia e Vicenza sono trasformati in licei musicali e coreutici.

 

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Art. 22.
(Trasferimenti).

      1. Le cattedre di canto solistico, canto corale e direzione di coro sono trasferite alla scuola superiore di drammaturgia musicale di cui al titolo V, capo I.

TITOLO V
ALTA FORMAZIONE VOCALE, CORALE E COREUTICA

Capo I
Scuola superiore
di drammaturgia musicale

Art. 23
(Finalità e denominazione).

      1. Allo scopo di assicurare l'alta formazione della didattica vocale, corale e coreutica è istituita la Scuola superiore di drammaturgia musicale.
      2. Tenuto conto delle radici storiche e tradizionali della cultura musicale italiana, la Scuola superiore di drammaturgia musicale è parte integrante dei programmi collaterali e formativi delle fondazioni di enti lirici, dei teatri di tradizione, di festival e delle altre strutture permanenti di produzione di spettacoli operistici.

Art. 24.
(Didattica, corsi di laurea, tesi e titoli).

      1. L'offerta formativa della scuola superiore di drammaturgia musicale, per l'alta formazione degli artisti di palcoscenico, è equiparata all'offerta del conservatorio di musica. I programmi didattici sono predisposti in conformità a quelli previsti nelle istituzioni scolastiche di pari livello esistenti negli altri Paesi membri

 

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dell'Unione europea. L'offerta didattica è completata con il canto da camera e con lo studio vocale delle scuole operistiche nazionali, francese, inglese, tedesca e russa e dei generi collegati operetta, musical e commedia musicale.
      2. La Scuola superiore di drammaturgia musicale organizza i seguenti corsi di laurea:

          a) canto solistico, della durata di cinque anni;

          b) danza solistica, della durata di cinque anni;

          c) canto corale, della durata di quattro anni;

          d) direzione di coro, della durata di cinque anni;

          e) coreografia, della durata di cinque anni;

          f) pianista accompagnatore, della durata di cinque anni.

      3. Al termine di ciascun corso di laurea è discussa una tesi scritta che illustra, analizza e colloca storicamente la successiva prova pratico-interpretativa.
      4. La Scuola superiore di drammaturgia musicale, al termine di ciascun corso di laurea e con punteggio di 110/110, rilascia il diploma di dottorato.

Art. 25.
(Accesso).

      1. Il diploma di compimento superiore della didattica musicale, rilasciato dal liceo musicale e coreutico, è titolo unico ed esclusivo di accesso alla Scuola superiore di drammaturgia musicale.

Art. 26.
(Corsi di specializzazione post lauream).

      1. Nella sua autonomia programmatica e didattica, la Scuola superiore di drammaturgia musicale ha facoltà di istituire

 

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corsi di specializzazione post lauream per il completamento e l'approfondimento didattico degli ordinari corsi di laurea di cui all'articolo 24, comma 2.

Capo II
Compito formativo dei teatri

Art. 27.
(Finalità e programmazione).

      1. Al fine di realizzare un concreto collegamento tra momento formativo e palcoscenico è prevista l'attribuzione dell'alta didattica di drammaturgia musicale agli enti preposti alla produzione teatrale dell'opera lirica e del balletto.
      2. Gli enti di cui al comma 1, nel definire la propria programmazione annuale o poliennale, devono tenere conto della sinergia realizzata fra scuola superiore della drammaturgia musicale e teatro al fine di:

          a) programmare stagioni annuali con la partecipazione della scuola superiore della drammaturgia musicale;

          b) incentivare la produzione operistica di compositori italiani;

          c) agevolare la carriera artistica di giovani solisti cantanti e ballerini.

Art. 28.
(Progetti didattici speciali).

      1. La scuola superiore della drammaturgia musicale ha facoltà di avviare progetti didattici speciali, aperti alla partecipazione di giovani artisti provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari, sullo studio e sulla prassi interpretativa del melodramma italiano nella sua evoluzione storica e stilistica.
      2. I progetti didattici speciali di cui al comma 1 devono, in particolare, prevedere l'approfondimento drammaturgico della vocalità di Monteverdi e dell'opera barocca

 

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veneziana; dell'opera seria, buffa e semiseria; della scuola napoletana; dell'opera romantica; di Gioacchino Rossini; di Vincenzo Bellini; di Gaetano Donizetti; di Giuseppe Verdi; dell'opera verista; di Giacomo Puccini; del novecento.

TITOLO VI
COORDINAMENTO NAZIONALE

Capo I
Organo di coordinamento

Art. 29.
(Comitato interministeriale per la didattica musicale).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato interministeriale per la didattica musicale, cui afferiscono le competenze in materia dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali.
      2. Il Comitato interministeriale per la didattica musicale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, ed è composto dai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, per gli affari regionali, per l'innovazione e le tecnologie. Al Comitato è attribuito il compito di definire la programmazione della didattica musicale in Italia, da attuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Nella programmazione della didattica musicale definita ai sensi del comma 2 si tiene conto dei tre segmenti formativi previsti dall'articolo 3, comma 1, ai fini dell'individuazione delle specifiche metodologie didattiche.

 

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Capo II
Organi didattici

Art. 30.
(Docenza).

      1. La didattica musicale, sviluppata sui tre segmenti formativi di cui all'articolo 3, comma 1, prevede il passaggio dal docente unico a una responsabilità didattica articolata su tre docenti, sulla base del segmento di riferimento.
      2. La docenza dell'alta formazione musicale prevista per i conservatori di musica e per le scuole superiori di drammaturgia musicale è inquadrata in conformità alla docenza universitaria. I ruoli previsti sono due: ordinario e associato.
      3. La docenza dei licei musicali e coreutici è inquadrata nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado.
      4. La docenza degli istituti musicali e coreutici è inquadrata nei ruoli della scuola secondaria di primo grado.

Art. 31.
(Capi di istituto e di liceo).

      1. I capi degli istituti musicali e coreutici e dei licei musicali e coreutici sono nominati tra docenti provenienti dai ruoli dei conservatori di musica.

TITOLO VII
FINANZIAMENTO

Capo I
Risorse finanziarie

Art. 32.
(Fonti di finanziamento e fondo speciale).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le

 

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risorse derivanti dalle fonti e con gli importi seguenti:

          a) 8 per mille degli introiti annui della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per diritti d'autore provenienti dalla voce musica;

          b) 8 per mille degli introiti annui della SIAE provenienti da spettacoli musicali;

          c) 8 per mille dell'accisa sulla vendita annuale di supporti audio, video e multimediali registrati e da registrare.

      2. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo speciale per la didattica musicale, cui affluiscono le risorse finanziarie indicate al comma 1.
      3. La gestione del fondo speciale di cui al comma 2 è affidata ad una apposita commissione composta da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze nonché da rappresentanti della SIAE e dell'Associazione generale italiana dello spettacolo.

Capo II
Competenze

Art. 33.
(Risorse finanziarie e competenze).

      1. È competenza del Ministero dell'economia e delle finanze provvedere alla riscossione e al controllo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 32, comma 1.
      2. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, sono stabilite le sanzioni per il mancato versamento delle risorse finanziarie di cui al comma 1.

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.
(Regolamenti didattici e della docenza).

      1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanati i regolamenti di attuazione recanti le linee generali didattiche e l'inquadramento del personale docente e non docente previsto dalla presente legge.
      2. I regolamenti di cui al comma 1 sono predisposti dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 29, previo parere dei Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le norme sull'inquadramento del personale docente e non docente.

Art. 35.
(Conferenze interregionali).

      1. Ai fini dell'organizzazione territoriale delle strutture previste dalla presente legge il Comitato interministeriale di cui all'articolo 29 programma, a cadenza semestrale, apposite conferenze interregionali degli uffici scolastici regionali.

Art. 36.
(Comitati di coordinamento regionale).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici scolastici regionali nominano nei rispettivi territori di competenza i comitati di coordinamento per la didattica musicale e coreutica di cui all'articolo 10, comma 2.

 

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Art. 37.
(Contributo straordinario).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire l'attivazione delle strutture di coordinamento nazionali e regionali nonché di garantire il finanziamento del fondo speciale per la didattica musicale previsti dalla medesima legge è erogato un contributo straordinario una tantum di 800.000 euro.
      2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è finanziato:

          a) per il 60 per cento a carico del fondo di riserva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          b) per il 40 per cento a carico del fondo di riserva del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 38.
(Accademia nazionale di danza).

      1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Accademia nazionale di danza, con sede a Roma, cessa ogni attività didattica e artistica. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 29 provvede a gestire la cessazione dell'attività dell'Accademia, fatte salve la tutela dei ruoli e della situazione economica del personale docente e non docente, nonché la garanzia dell'attività lavorativa da svolgere in altre strutture previste dalla presente legge.

Art. 39.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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