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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4872 |
PATARINO, AMORUSO, ARRIGHI, BELLOTTI, DORINA BIANCHI, BORNACIN, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CATANOSO, CORONELLA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, GALLO, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, JACINI, LA GRUA, LANDI DI CHIAVENNA, LAMORTE, LANDOLFI, LO PRESTI, LOSURDO, MAGGI, LUIGI MARTINI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, ONNIS, PAOLONE ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RICCIO, RICCIUTI, SAGLIA, SAIA, SCALIA, TRANTINO
a) ciclo dell'infanzia (3 anni): attività ludica di educazione ritmica, espressività corporea, canto e fondamenti di danza inserita nella specificità psico-pedagogica del ciclo;
b) ciclo delle primarie (5 anni): didattica di 6 ore settimanali sull'educazione all'ascolto, elementi teorici, canto, fondamenti di danza;
c) istituto musicale e coreutico (3 anni): in questo ciclo è operata una prima ristrutturazione didattica, con l'apposita istituzione di un'offerta didattica specifica (strumentale, vocale e coreutica), in un grado di istruzione che diventa propedeutico per il successivo passaggio al ciclo di secondo grado. Ciò comporta la cancellazione delle attuali 2 ore settimanali di educazione musicale e la completa soppressione delle scuole medie a indirizzo musicale, optando per un percorso ad hoc che richiamerebbe il principio costituzionale della libertà di scelta e della gratuità dell'offerta all'interno del sistema della scuola dell'obbligo;
d) liceo musicale e coreutico (5 anni): il diploma di maturità musicale (corrispondente all'attuale ottavo anno di conservatorio) abilita alla professione strumentale per organici orchestrali e musica d'assieme, per organici corali e coreutici. Al liceo deve essere riconosciuta un'autonomia gestionale per organizzare sul territorio regolari spazi concertistici per la produzione e l'esecuzione di stagioni concertistiche. Inoltre il diploma di maturità dà accesso ai corsi di laurea nelle università degli studi;
e) conservatorio: per studi di alta formazione musicale, con diploma di laurea in direzione d'orchestra (5 anni); composizione (5 anni); organo e composizione organistica (5 anni); interpretazione (5 anni); didattica musicale (4 anni).
La formazione didattica di specializzazione nelle cosiddette «arti del palcoscenico», ovvero canto solistico, canto corale, direzione corale, danza e coreografia passa dai conservatori alle fondazioni degli enti lirici, ai teatri di tradizione e a tutti gli eventuali enti teatrali minori esistenti sul territorio, con l'istituzione della Scuola superiore della drammaturgia musicale.
Si ritiene questo passaggio un primo punto qualificante di tutta la riforma, considerando la nostra storia culturale come è stata delineata all'inizio, ma soprattutto perché introduce un principio innovativo, in sintonia con gli stessi indirizzi generali della riforma Moratti. Si introduce qui un meccanismo di stretto collegamento tra il momento formativo e quello dell'attività artistico-lavorativa: ovvero dove si produce lo spettacolo, là deve essere formata la professionalità specifica. Ciò consentirebbe inoltre ai teatri di riservare stagioni, con titoli di repertorio, in cui ogni anno il palcoscenico è aperto a questa presenza di alta formazione nel canto solistico, corale e nella danza.
Come tutte le riforme, anche questa va realizzata in progressione. Con appositi regolamenti sarà tracciato e definito il futuro assetto dei contenuti didattici e del personale docente da distribuire in tutti i cicli formativi. Così come alla competenza delle regioni, in sinergia con province e comuni, spetterà il compito di ridisegnare sul territorio nazionale la nuova mappa dei tre momenti formativi (scuola media musicale; liceo musicale; conservatorio) e la distribuzione armonica ed equilibrata dell'offerta didattica.
Un secondo punto qualificante è l'individuazione delle risorse finanziarie con cui realizzare la riforma. Esso è dato dal
a) 8 per mille degli introiti annui complessivi dei diritti d'autore SIAE (Società italiana degli autori ed editori) provenienti dalla voce «musica»;
b) 8 per mille degli introiti annui della SIAE provenienti da spettacoli musicali (teatri lirici, sale da concerto, festival, sale da ballo, discoteche);
c) 8 per mille dell'accisa sulla vendita annua di supporti audio, video e multimediali registrati e da registrare (audiocassette, videocassette, cd-rom, dvd).
Onorevoli colleghi, questo progetto di riforma intende riportare al prestigio antico un'arte che appartiene alle nostre radici storiche e culturali: la musica e tutte le sue manifestazioni espressive, tra cui al vertice si colloca il melodramma. Apportare prestigio per il legislatore vuol dire incominciare proprio dalle fondamenta, ovvero dall'educazione del fare musica e dell'ascoltare musica. Si vuole prefigurare un vero e proprio sistema musica e da qui ripartire verso una dignità più alta della didattica musicale nel nostro Paese in tutte le manifestazioni stilistiche ed espressive, nel suo linguaggio colto, ma anche popolare e tradizionale.
1. La musica è riconosciuta patrimonio storico e culturale della Repubblica e del popolo italiano.
2. In osservanza degli articoli 7, 33 e 34 della Costituzione, lo Stato:
a) promuove lo sviluppo della didattica musicale;
b) garantisce il diritto di accesso all'istruzione musicale;
c) sviluppa gli strumenti attraverso i quali è esercitato il diritto di accesso di cui alla lettera b);
d) incentiva una didattica all'ascolto della musica.
3. La didattica musicale rientra negli obiettivi di cui agli articoli 1, comma 1, e 5, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53; conseguentemente è previsto che tale insegnamento sia reso obbligatorio e gratuito nel primo ciclo d'istruzione.
1. La didattica musicale è collocata all'interno del Sistema dell'istruzione nazionale con suo ordinamento autonomo,
a) musica strumentale;
b) canto lirico e corale;
c) danza.
1. La presente legge reca il riordino della didattica musicale, mediante segmenti formativi di progressione piramidale, al fine di garantire l'attuazione dei seguenti obiettivi:
a) ampliamento della didattica di base;
b) istituzione della maturità musicale;
c) istituzione della laurea specialistica.
2. L'obiettivo di cui alla lettera a) del comma 1 prevede l'ampliamento della didattica di base, con una gradualità dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia, tre anni, e nella scuola primaria, cinque anni.
3. L'obiettivo di cui alla lettera b) del comma 1 prevede l'istituzione dell'istituto musicale e coreutico, il cui corso di studi è fissato in tre anni e del liceo musicale e coreutico, il cui corso di studi è fissato in cinque anni.
4. L'obiettivo di cui alla lettera c) del comma 1 prevede la trasformazione dei conservatori di musica in dottorati di alta formazione musicale.
1. Nella scuola dell'infanzia, della durata di tre anni, la didattica musicale, intesa come attività educativa, è obbligatoria e gratuita per non meno di 3 ore settimanali.
1. L'attività educativa musicale deve comprendere i seguenti contenuti didattici:
a) educazione all'ascolto;
b) educazione ritmica;
c) fondamenti di danza;
d) espressività corporea;
e) alfabetizzazione vocale.
1. Nella scuola primaria, della durata di cinque anni, la didattica musicale è obbligatoria e gratuita per non meno di 6 ore settimanali.
1. L'offerta formativa di didattica musicale deve tenere conto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53, della suddivisione della scuola primaria in un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e in due periodi didattici biennali successivi.
2. I contenuti didattici dell'anno di raccordo di cui al comma 1 sono:
a) alfabetizzazione vocale;
b) alfabetizzazione sonora;
c) fondamenti di danza.
3. I contenuti didattici del primo biennio di cui al comma 1 sono:
a) educazione all'ascolto;
b) fondamenti di danza;
c) canto corale.
4. I contenuti didattici del secondo biennio di cui al comma 1 sono:
a) elementi teorici;
b) denominazione dei suoni;
c) solfeggio vocale;
d) educazione all'ascolto;
e) canto corale;
f) fondamenti di danza.
1. Nell'ambito della scuola secondaria di primo grado costituente il ciclo dell'obbligo,
1. All'istituto musicale e coreutico si accede mediante una prova di ingresso, mirante a comprovare una conoscenza elementare della didattica musicale e a verificare le necessarie attitudini e la predisposizione naturale allo studio della musica.
2. L'esame di Stato, insieme alle prove previste dai programmi per la scuola secondaria di primo grado, deve accertare il compimento inferiore della didattica musicale e coreutica mediante prove orali per la didattica musicale generale e una prova pratica per la didattica specifica relative a strumento, canto e danza.
3. L'istituto musicale e coreutico rilascia il diploma di compimento inferiore della didattica musicale, equipollente al diploma finale del ciclo dell'obbligo.
1. L'ufficio scolastico regionale, di intesa con i centri servizi amministrativi provinciali, provvede al coordinamento:
a) della distribuzione sul territorio degli istituti musicali e coreutici;
b) dell'offerta didattica per l'avviamento allo studio degli strumenti musicali.
2. All'interno dell'ufficio scolastico regionale è istituito, ai sensi dell'articolo 36, un comitato di coordinamento per la didattica musicale e coreutica. Il comitato, presieduto da un funzionario indicato dalla regione, è composto da un rappresentante di ciascuna provincia e da un rappresentante delle associazioni delle categorie musicali presenti sul territorio. L'ufficio scolastico regionale fissa, in un apposito regolamento interno, il funzionamento, gli obiettivi e gli interventi del comitato.
1. Nel ciclo ordinario della scuola secondaria di primo grado è soppressa la cattedra di educazione musicale.
2. Sono soppresse le scuole medie sperimentali a indirizzo musicale. È comunque data la possibilità di optare per il passaggio agli istituti musicali e coreutici, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante del competente ufficio scolastico regionale.
1. Nell'ambito della scuola media secondaria di secondo grado ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e allo scopo di portare a compimento la didattica musicale superiore negli ambiti specifici della musica strumentale, del canto solistico e corale e della danza, è istituito, con sedi su tutto il territorio nazionale, il liceo musicale e coeruitco della durata di cinque anni.
1. Il diploma di compimento inferiore della didattica musicale, rilasciato dall'istituto musicale e coreutico è titolo unico ed esclusivo di accesso al liceo musicale e coreutico.
2. L'esame di maturità musicale e coreutica, insieme alle materie di didattica generale previste per la scuola secondaria di secondo grado, deve accertare l'avvenuto compimento superiore didattico musicale e coreutico mediante prove orali per le materie teoriche e una prova pratica per lo strumento.
3. Il liceo musicale e coreutico, dopo il superamento dell'esame di Stato con punteggio di 100/100, rilascia il diploma di maturità musicale e coreutica, attestante il
1. L'ufficio scolastico regionale, di intesa con i centri servizi amministrativi provinciali, provvede al coordinamento dell'istituzione e della distribuzione sul territorio dei licei musicali e coreutici e a realizzare le opportune sinergie didattico-artistiche con gli istituti musicali e coreutici esistenti.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'ufficio scolastico regionale provvede all'istituzione di licei musicali e coreutici in ogni capoluogo di provincia.
1. Al fine di collegare il momento formativo a occasioni di esibizione artistica, solistica o d'assieme, ovvero maturare uno stretto collegamento allo specifico mondo del lavoro, è riconosciuta al liceo musicale e coreutico un'ampia autonomia gestionale che, attraverso l'istituzione di un apposito consiglio di amministrazione, a lato dell'attività didattica, permetta di:
a) gestire, totalmente o parzialmente, spazi teatrali e concertistici;
b) programmare cartelloni di concerti solistici, orchestrali, di canto da camera e corale, di prestazioni coreutiche;
c) sviluppare programmi di supporto all'ascolto e di sostegno alla formazione di un pubblico consapevole;
d) promuovere ogni intervento necessario a preparare alla futura attività professionale gli studenti;
e) realizzare le opportune sinergie e collaborazioni con le altre presenze formative di livello didattico superiore.
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in licei musicali e coreutici.
1. Per alta formazione musicale si intende il percorso finale dell'offerta didattica musicale sul territorio nazionale.
2. Gli studi di alta formazione musicale sono impartiti dai conservatori di musica statali, che, ai fini giuridico-organizzativi della didattica e della docenza sono assimilati alle facoltà universitarie e conservano la denominazione di «conservatori di musica» in deroga a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.
3. I programmi didattici dell'alta formazione musicale sono predisposti in conformità a quelli previsti nelle istituzioni scolastiche di pari livello esistenti negli altri Paesi membri dell'Unione europea.
1. I corsi di laurea di alta formazione musicale sono i seguenti:
a) interpretazione, della durata di cinque anni;
b) direzione d'orchestra, della durata di cinque anni;
c) composizione, della durata di cinque anni;
d) organo e composizione organistica, della durata di cinque anni;
e) didattica, della durata di quattro anni.
2. Al termine di ciascun corso di laurea è discussa una tesi scritta che illustra, analizza e colloca storicamente la successiva prova pratico-interpretativa.
3. Il conservatorio di musica, al termine di ciascun corso di laurea e con punteggio di 110/110, rilascia il diploma di dottorato.
1. Il diploma di compimento superiore della didattica musicale, rilasciato dal liceo musicale e coreutico, è titolo unico ed esclusivo di accesso al conservatorio di musica.
1. Nella sua autonomia programmatica e didattica, il conservatorio di musica ha facoltà di istituire corsi di specializzazione post lauream per il completamento e l'approfondimento didattico degli ordinari corsi di laurea di cui all'articolo 18, comma 1.
1. Il conservatorio di musica è istituito, ove non già esistente, nelle città capoluogo di regione e di provincia, che sono sedi di università degli studi.
2. Ai fini dell'istituzione di un nuovo conservatorio di musica, o del mantenimento di conservatori di musica già esistenti, sono considerate le ragioni storiche, la tradizione didattica e il principio di produttività artistica. Le città che hanno dato i natali a celebri compositori italiani, anche se non capoluogo di regione o di provincia come previsto al comma 1, possono istituire nuovi conservatori di musica.
3. Per ragioni di logistica territoriale sono assegnati al nuovo assetto didattico:
a) i conservatori di musica delle regioni a statuto speciale, i conservatori di musica delle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) i conservatori di musica di Alessandria, Benevento, Brescia, Como, Cesena, Cuneo, Foggia, con succursale a Rodi Garganico, Frosinone, La Spezia, Mantova, Matera, Novara e Pescara.
4. Per l'istituzione di un nuovo conservatorio di musica si adotta la medesima procedura prevista dalla normativa vigente per l'istituzione di sedi universitarie.
5. I conservatori di musica di Adria, provincia di Rovigo, Avellino, Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, Darfo Boario Terme, provincia di Brescia, Fermo, provincia di Ascoli Piceno, Latina, Monopoli, provincia di Bari, Piacenza, Rovigo, Vibo Valentia e Vicenza sono trasformati in licei musicali e coreutici.
1. Le cattedre di canto solistico, canto corale e direzione di coro sono trasferite alla scuola superiore di drammaturgia musicale di cui al titolo V, capo I.
1. Allo scopo di assicurare l'alta formazione della didattica vocale, corale e coreutica è istituita la Scuola superiore di drammaturgia musicale.
2. Tenuto conto delle radici storiche e tradizionali della cultura musicale italiana, la Scuola superiore di drammaturgia musicale è parte integrante dei programmi collaterali e formativi delle fondazioni di enti lirici, dei teatri di tradizione, di festival e delle altre strutture permanenti di produzione di spettacoli operistici.
1. L'offerta formativa della scuola superiore di drammaturgia musicale, per l'alta formazione degli artisti di palcoscenico, è equiparata all'offerta del conservatorio di musica. I programmi didattici sono predisposti in conformità a quelli previsti nelle istituzioni scolastiche di pari livello esistenti negli altri Paesi membri
a) canto solistico, della durata di cinque anni;
b) danza solistica, della durata di cinque anni;
c) canto corale, della durata di quattro anni;
d) direzione di coro, della durata di cinque anni;
e) coreografia, della durata di cinque anni;
f) pianista accompagnatore, della durata di cinque anni.
3. Al termine di ciascun corso di laurea è discussa una tesi scritta che illustra, analizza e colloca storicamente la successiva prova pratico-interpretativa.
4. La Scuola superiore di drammaturgia musicale, al termine di ciascun corso di laurea e con punteggio di 110/110, rilascia il diploma di dottorato.
1. Il diploma di compimento superiore della didattica musicale, rilasciato dal liceo musicale e coreutico, è titolo unico ed esclusivo di accesso alla Scuola superiore di drammaturgia musicale.
1. Nella sua autonomia programmatica e didattica, la Scuola superiore di drammaturgia musicale ha facoltà di istituire
1. Al fine di realizzare un concreto collegamento tra momento formativo e palcoscenico è prevista l'attribuzione dell'alta didattica di drammaturgia musicale agli enti preposti alla produzione teatrale dell'opera lirica e del balletto.
2. Gli enti di cui al comma 1, nel definire la propria programmazione annuale o poliennale, devono tenere conto della sinergia realizzata fra scuola superiore della drammaturgia musicale e teatro al fine di:
a) programmare stagioni annuali con la partecipazione della scuola superiore della drammaturgia musicale;
b) incentivare la produzione operistica di compositori italiani;
c) agevolare la carriera artistica di giovani solisti cantanti e ballerini.
1. La scuola superiore della drammaturgia musicale ha facoltà di avviare progetti didattici speciali, aperti alla partecipazione di giovani artisti provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari, sullo studio e sulla prassi interpretativa del melodramma italiano nella sua evoluzione storica e stilistica.
2. I progetti didattici speciali di cui al comma 1 devono, in particolare, prevedere l'approfondimento drammaturgico della vocalità di Monteverdi e dell'opera barocca
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato interministeriale per la didattica musicale, cui afferiscono le competenze in materia dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali.
2. Il Comitato interministeriale per la didattica musicale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, ed è composto dai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, per gli affari regionali, per l'innovazione e le tecnologie. Al Comitato è attribuito il compito di definire la programmazione della didattica musicale in Italia, da attuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nella programmazione della didattica musicale definita ai sensi del comma 2 si tiene conto dei tre segmenti formativi previsti dall'articolo 3, comma 1, ai fini dell'individuazione delle specifiche metodologie didattiche.
1. La didattica musicale, sviluppata sui tre segmenti formativi di cui all'articolo 3, comma 1, prevede il passaggio dal docente unico a una responsabilità didattica articolata su tre docenti, sulla base del segmento di riferimento.
2. La docenza dell'alta formazione musicale prevista per i conservatori di musica e per le scuole superiori di drammaturgia musicale è inquadrata in conformità alla docenza universitaria. I ruoli previsti sono due: ordinario e associato.
3. La docenza dei licei musicali e coreutici è inquadrata nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado.
4. La docenza degli istituti musicali e coreutici è inquadrata nei ruoli della scuola secondaria di primo grado.
1. I capi degli istituti musicali e coreutici e dei licei musicali e coreutici sono nominati tra docenti provenienti dai ruoli dei conservatori di musica.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le
a) 8 per mille degli introiti annui della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per diritti d'autore provenienti dalla voce musica;
b) 8 per mille degli introiti annui della SIAE provenienti da spettacoli musicali;
c) 8 per mille dell'accisa sulla vendita annuale di supporti audio, video e multimediali registrati e da registrare.
2. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo speciale per la didattica musicale, cui affluiscono le risorse finanziarie indicate al comma 1.
3. La gestione del fondo speciale di cui al comma 2 è affidata ad una apposita commissione composta da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze nonché da rappresentanti della SIAE e dell'Associazione generale italiana dello spettacolo.
1. È competenza del Ministero dell'economia e delle finanze provvedere alla riscossione e al controllo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 32, comma 1.
2. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanati i regolamenti di attuazione recanti le linee generali didattiche e l'inquadramento del personale docente e non docente previsto dalla presente legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono predisposti dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 29, previo parere dei Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le norme sull'inquadramento del personale docente e non docente.
1. Ai fini dell'organizzazione territoriale delle strutture previste dalla presente legge il Comitato interministeriale di cui all'articolo 29 programma, a cadenza semestrale, apposite conferenze interregionali degli uffici scolastici regionali.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici scolastici regionali nominano nei rispettivi territori di competenza i comitati di coordinamento per la didattica musicale e coreutica di cui all'articolo 10, comma 2.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire l'attivazione delle strutture di coordinamento nazionali e regionali nonché di garantire il finanziamento del fondo speciale per la didattica musicale previsti dalla medesima legge è erogato un contributo straordinario una tantum di 800.000 euro.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è finanziato:
a) per il 60 per cento a carico del fondo di riserva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per il 40 per cento a carico del fondo di riserva del Ministero per i beni e le attività culturali.
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Accademia nazionale di danza, con sede a Roma, cessa ogni attività didattica e artistica. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 29 provvede a gestire la cessazione dell'attività dell'Accademia, fatte salve la tutela dei ruoli e della situazione economica del personale docente e non docente, nonché la garanzia dell'attività lavorativa da svolgere in altre strutture previste dalla presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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