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PDL 4899

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4899



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROSATO, DELBONO

Disciplina transitoria del procedimento relativo ai ricorsi giurisdizionali in materia pensionistica presentati dinanzi alla Corte dei conti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19

Presentata il 16 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il procedimento giurisdizionale in materia pensionistica, avanti la Corte dei conti, prima della riforma avviata con il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, risultava regolato dal regolamento di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (articoli 71-89) e dal testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (articoli 62-64). Il processo previsto da tali norme era del tutto atipico e specifico, in quanto modellato sulla precipuità della materia e della parte resistente, sempre amministrazione pubblica (statale o locale) o ente previdenziale di diritto pubblico.
      Tale precipuità prevedeva la partecipazione al processo del pubblico ministero che interveniva, non tanto e non solo a tutela degli interessi della pubblica amministrazione, ma soprattutto per garantire una perfetta e corretta applicazione della legge agli atti e ai provvedimenti della stessa pubblica amministrazione.
      In vista di tale funzione, detta figura era in qualche modo «super partes», tant'è che non raramente le sue conclusioni scritte erano favorevoli all'accoglimento del ricorso prodotto dal ricorrente, parte privata. Per lo stesso motivo, il pubblico ministero era dotato altresì di poteri istruttori che consentivano al rappresentante della procura cui il singolo
 

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giudizio veniva affidato, di porre in essere tutti gli accertamenti ritenuti necessari per la corretta e oculata decisione della causa da parte del collegio (ricerca di documenti, effettuazione di indagini tramite le autorità di pubblica sicurezza, consulenze tecniche, eccetera). In tale sistema, quindi, unico onere del ricorrente era quello di predisporre il ricorso, indicandovi gli estremi del provvedimento impugnato ritenuto lesivo, e di depositarlo presso la Corte dei conti; la comunicazione del gravame alla amministrazione interessata, poi, avveniva a cura degli stessi uffici della procura generale presso la Corte dei conti, la quale provvedeva altresì a richiedere alla stessa amministrazione il fascicolo amministrativo del ricorrente.
      Il giudice era collegiale, composto da tre magistrati, la decisione avveniva comunque al di là e al di fuori della prospettazione della parte ricorrente, che poteva produrre ricorso anche senza l'assistenza di un legale.
      Dopo l'emanazione di cinque decreti-legge nel corso del 1993, tutti non convertiti in legge, finalmente con il citato decreto-legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 1994, si diede inizio alla radicale riforma del processo in materia pensionistica in esame, caratterizzata dalla eliminazione della partecipazione del pubblico ministero, dalla attribuzione alla pubblica amministrazione interessata della qualità di «parte» nel processo, al quale poteva partecipare o attraverso la rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato o direttamente con propri funzionari allo scopo delegati.
      Si imposero, inoltre, alla parte privata oneri processuali specifici, quali la prospettazione dettagliata degli elementi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, la produzione di idonea documentazione sanitaria in caso di impugnazione riguardante la classifica delle infermità e l'aggravamento, eccetera.
      Tutto ciò, mantenendosi la facoltà del ricorrente di produrre direttamente il ricorso, senza l'assistenza e la rappresentanza, pur a quel punto necessaria, di un avvocato o di un procuratore legale.
      Nessuna norma del decreto-legge n. 453 del 1993 prevede esplicitamente l'onere di notifica preventiva del ricorso alla amministrazione resistente, tanto è vero che molte sezioni della Corte dei conti, anche sulla base dell'articolo 5 della legge n. 205 del 2000, che dispone la applicabilità al processo in materia pensionistica, tra l'altro, della norma di cui all'articolo 421 del codice di procedura civile, e sulla base di univoca giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di rito del lavoro e previdenziale, avevano rimesso in termine il ricorrente per la notifica alla amministrazione resistente dell'atto introduttivo, disponendo il rinvio della udienza di discussione. A seguito di divergenti pronunce giurisprudenziali, però, si è giunti alla imposizione del suddetto onere di notifica solo con la decisione n. 6/2001/QM del 9 luglio 2001 delle sezioni riunite della Corte dei conti, basata sull'articolo 101 del codice di procedura civile (principio del contraddittorio) e su una interpretazione, quanto meno, originale dell'articolo 163 del medesimo codice, secondo la quale il ricorso pensionistico, pur se «ricorso» (cioè impugnazione di un atto emesso dalla pubblica amministrazione e, quindi, vocatio judicis), di questo conserverebbe soltanto la forma, avendo invece contenuto di «citazione» (vocatio in jus) nei confronti della pubblica amministrazione, e quindi rimarrebbe regolato, anche quanto alla sua notificazione, dal predetto articolo 163.
      Tale soluzione, se da un lato ha trovato generalizzata adesione da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti e delle sezioni di appello, per la autorevolezza della fonte da cui proviene, d'altro canto sembra confliggere, in primo luogo, con ovvi e intuitivi motivi di giustizia sostanziale.
      Per circa sessanta anni il ricorso pensionistico ha avuto una regolamentazione, come ricordato, del tutto informale e priva di particolari oneri a carico del privato ricorrente.
 

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      Riformato il processo, con il citato decreto-legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 1994, e introdotti notevoli oneri a carico del ricorrente, comportanti altresì particolari capacità e conoscenze tecnico-giuridiche, si è tuttavia conservata la facoltà del medesimo ricorrente di presentare direttamente e personalmente il ricorso anche senza l'assistenza di un legale.
      La giurisprudenza della Corte, poi, culminata nella citata decisione delle sezioni riunite n. 6/2001/QM, ha addirittura introdotto un ulteriore onere (la notifica preventiva dell'atto introduttivo) non prevista esplicitamente da alcuna norma del decreto-legge n. 453 del 1993, basata su una complessa e quanto meno discutibile interpretazione delle norme di cui agli articoli 101 e 163 del codice di procedura civile, che ha arrecato, e continuerà ad arrecare, grave pregiudizio alle fondate ragioni sostanziali di molti ricorrenti.
      Per tali motivi appare quanto meno opportuno e rispondente a criteri di giustizia sostanziale consentire a quei ricorrenti che si sono visti respingere i loro ricorsi per motivi meramente procedurali, di riproporre le loro istanze pensionistiche con nuovi ricorsi prodotti secondo le previste procedure, con salvezza da scadenze di termini decadenziali e prescrizionali, da ritenere sospesi per il periodo di durata del loro precedente ricorso respinto.
      E ciò anche in considerazione degli obbiettivi dubbi, rispecchiati dalle iniziali ondivaghe pronunce giurisdizionali, sussistenti nei primi anni successivi alla entrata in vigore del citato decreto-legge n. 453 del 1993.
      La presente proposta di legge, inoltre, tende ad eliminare una evidente discrasia tra il sistema attualmente in vigore, basato su un orientamento di alcune sezioni e delle sezioni riunite della Corte dei conti, e la ratio dell'articolo 5 della legge n. 205 del 2000, il quale ha inteso assimilare, per quanto possibile, il procedimento giurisdizionale qui in esame a quello previsto dalle norme del codice di procedura civile per le controversie di lavoro e previdenziali nel settore privato, conformemente peraltro all'articolo 26 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 1038 del 1933, contenente un generico riferimento alle norme del medesimo codice.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per i ricorsi giurisdizionali in materia pensionistica presentati dinanzi alla Corte dei conti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la mancata notifica preventiva alla pubblica amministrazione resistente dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile costituisce errore scusabile, sanabile nel corso del giudizio medesimo su iniziativa della parte ricorrente e fino a venti giorni prima della udienza pubblica fissata per la discussione.
      2. Il giudice, qualora nella pubblica udienza di discussione dei giudizi di cui al comma 1 rilevi la mancata notifica dell'atto introduttivo alla pubblica amministrazione resistente, emette ordinanza di rinvio della udienza medesima con ordine alla parte ricorrente di notificare alla stessa pubblica amministrazione resistente copia autentica dell'atto introduttivo e dell'ordinanza medesima almeno venti giorni prima della udienza di rinvio. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al presente comma comporta la declaratoria di improcedibilità del gravame.
      3. Per i giudizi già decisi con sentenza di inammissibilità o di improcedibilità per omessa notifica dell'atto introduttivo alla pubblica amministrazione resistente, anche se passata in giudicato e anche nel caso di conferma del provvedimento con sentenza d'appello delle sezioni centrali della Corte dei conti, le parti interessate possono riproporre lo stesso ricorso entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detraendo da tale termine il tempo già trascorso tra la data di notifica del provvedimento impugnato

 

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e la data di deposito presso la Corte dei conti del primo ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile. In tali casi, i termini di decadenza per l'impugnazione e di prescrizione dei diritti fatti valere in giudizio sono sospesi per tutta la durata del primo giudizio dichiarato inammissibile o improcedibile.


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