Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4787

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4787



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUZZANTE

Istituzione della professione di chinesiologo

Presentata il 4 marzo 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il mondo produttivo, nel senso più lato di questa espressione, è stato per lungo periodo assoggettato a regole così rigide che si sono rivelate sempre più inadeguate a comprendere e a rappresentare il dinamismo evolutivo di forme di lavoro legate soprattutto ai cambiamenti della società. Una società sempre più complessa e articolata, nella quale uno degli aspetti che meglio fanno cogliere l'arbitrarietà di divisioni e di ripartizioni che possiamo definire semplicistiche ed ormai superate, è senza dubbio quello del lavoro intellettuale. Si tratta di categorie di professionisti che vanno considerate nella loro dinamica legata non solo al progredire della conoscenza e allo sviluppo tecnologico, ma soprattutto alla capacità di dare risposte efficaci e tempestive alle richieste e alle esigenze di una utenza sempre più informata, esigente e sofisticata. Tali categorie sono state finora praticamente ignorate a livello istituzionale e addirittura negate nella loro unità e nella loro funzione organicamente distinta da altre categorie riconosciute e regolamentate. Questa situazione si è verificata anche nel complesso e articolato settore delle attività finalizzate al benessere della persona.
      Questa premessa si rende necessaria nell'occasione in cui si ritiene giunto il momento di riconoscere legittimità e operatività a soggetti qualificati che ormai da tempo svolgono attività professionale nel settore delle attività sportive, del benessere, della educazione, della prevenzione, della rieducazione attiva, della valutazione funzionale, della postura e dell'ergonomia attraverso metodiche, piani di lavoro e protocolli di intervento coerenti con il proprio curriculum di studi universitari. Studi che prevedono il superamento di esami nelle discipline specifiche che danno
 

Pag. 2

qualificazione e competenza per poter svolgere con scienza e coscienza tale attività, adesso attestata e documentata dai risultati positivi conseguiti in decenni di professione svolta alla luce del sole.
      Indubbiamente da tempo si avvertiva il bisogno di chiarire meglio, dal punto di vista teorico e pratico, il rapporto tra educazione, rieducazione e recupero motorio e la riabilitazione. L'attività sportiva, l'educazione motoria, la rieducazione, il recupero motorio altro non sono che aree di studio e di ricerca all'interno del più ampio campo delle attività motorie generali dell'uomo finalizzate, rispettivamente, ad obiettivi educativi, sportivi e rieducativi. La «chinesiologia» è considerata la scienza di base nell'ambito delle scienze delle attività motorie dell'uomo; infatti, varia nelle forme teorico-applicative del movimento impiegato, ma non certo nella sostanza dei princìpi scientifici e dei mezzi utilizzati. Avviene così che lo studio del fenomeno motorio a livello sportivo, educativo e rieducativo viene a definire sia la costituzione terminologica, concettuale e metodologica delle discipline che si sono originate, sia l'ambito della ricerca conseguente. È attraverso queste coordinate che va valutata obiettivamente e nella giusta dimensione la presenza a livello operativo - fra le libere attività intellettuali anche di carattere socio-sanitario - di un soggetto che, per tradizione, cultura, interesse scientifico e curriculum di studi universitari, è quel professionista del movimento, individuato nel diplomato degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) e, adesso, anche nel laureato in scienze motorie (anche in questa sede la facoltà di scienze motorie non può essere considerata che lo sviluppo logico e metodologico dell'ISEF). Quindi la presenza del «chinesiologo» è pienamente giustificata in alcune fasi e in certi momenti del complesso e articolato settore della «terapia motoria», inteso quest'ultimo nel suo significato estensivo e comprendente, oltre alle problematiche cliniche e riabilitative in senso stretto (e che ovviamente non appartengono alla sua competenza), anche quelle di tipo salutistico e sociale e che includono il settore della educazione, della prevenzione, della rieducazione attiva e dell'attività fisica adatta alle situazioni di disabilità.
      Si insiste nel definire «chinesiologo» il professionista che opera nel campo dell'attività motoria sportiva, del benessere, dell'attività educativa, posturale, preventiva, rieducativa ed adattata, dal momento che anche molti autori internazionali sono concordi nel ritenere che la «chinesiologia» abbia ormai guadagnato credibilità come denominatore accademico in quei campi che normalmente erano stati etichettati come ginnastica, educazione fisica, scienza dell'esercizio e dello sport (Newell 1990, Renson 2000, Starosta 2001).
      Per tutti i motivi esposti si ritiene debba essere individuata la figura del «chinesiologo» nel professionista in possesso del diploma universitario ISEF e della laurea in scienze motorie di recente istituzione, che opera da tempo, anche nel settore socio-sanitario, con interventi nelle attività motorie, su soggetti di ogni età, finalizzati all'attività sportiva, al benessere, all'educazione, all'igiene posturale, alla prevenzione, alla rieducazione attiva, alla correzione posturale, al recupero funzionale, al mantenimento e al potenziamento delle abilità.
      Si ritiene pertanto di formalizzare con la presente proposta di legge l'operatività del chinesiologo nei settori di competenza, dal momento che è riconosciuto come esperto del movimento umano, razionale, attivo, finalizzato e indirizzato ad uno stile di vita positivo e salutare per ogni singolo individuo.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il chinesiologo è il laureato in scienze motorie, o altra figura ad esso equiparata, che opera, in regime di dipendenza o come libero professionista, nei settori dell'attività motoria fisica e sportiva.

Art. 2.

      1. Al chinesiologo è riconosciuta competenza professionale nel campo dell'attività motoria con finalità sportive, del benessere, educative, preventive, correttive, rieducative attive e adattate anche rivolte a soggetti diversamente abili e a soggetti della terza età, nonché nei settori della postura, dell'ergonomia e della valutazione funzionale.
      2. Il chinesiologo esercita la propria attività in piena autonomia e con diretta responsabilità professionale attraverso la programmazione di piani di lavoro, l'insegnamento e la guida del movimento umano razionale fatto eseguire sia a corpo libero sia con l'ausilio delle attrezzature specifiche da lui ritenute idonee al raggiungimento degli scopi specifici oggetto della professione.

Art. 3.

      1. In particolare il chinesiologo esplica la sua attività professionale nei seguenti ambiti:

          a) analisi della postura statica e dinamica;

          b) valutazione funzionale del soggetto tramite test specifici e osservazione diretta al fine di espletare le proprie competenze previste dal relativo profilo professionale;

 

Pag. 4

          c) individuazione dei bisogni motori globali e specifici del soggetto nella sua evoluzione per il raggiungimento del benessere psico-fisico e, attraverso una adeguata attività motoria, per lo sviluppo di positive relazioni sociali;

          d) predisposizione di protocolli di intervento finalizzati, in particolare, a:

              1) il mantenimento di uno stato di benessere inteso quale equilibrio psico-fisico e sociale;

              2) la valutazione posturale dinamica del soggetto;

              3) la prevenzione e la rieducazione degli squilibri funzionali conseguenti a uno stile di vita ipocinetico e iperstressante;

              4) il recupero e il rafforzamento delle potenzialità residue per concorrere a riportare il soggetto con minorazioni psichiche o fisiche a condizioni di vita il più vicino possibile alla normalità;

              5) l'analisi ergonomica delle posture quotidiane.

Art. 4.

      1. Il chinesiologo esercita la sua attività nelle scuole, nelle strutture territoriali socio-sanitarie, negli studi professionali, nelle palestre, nelle strutture sportive, nonché presso soggetti privati che richiedono il suo intervento.

Art. 5.

      1. Il chinesiologo può collaborare con altre figure professionali nelle fasi di ricerca, di mantenimento e di rinforzo del benessere fisico inteso in senso dinamico nell'ambito dei nuovi processi di attività che privilegiano interventi pluridisciplinari e all'interno di precisi rapporti di competenza e di responsabilità.

 

Pag. 5

Art. 6.

      1. Rientrano nella competenza del chinesiologo la consulenza tecnica e la consulenza in materia di controversie relative all'oggetto della professione.

Art. 7.

      1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano gli articoli 2229 e seguenti del codice civile in materia di professioni intellettuali.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su