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PDL 4850

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4850



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato INNOCENTI

Delega al Governo per l'emanazione di norme
in materia di pensioni di guerra

Presentata il 25 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Nonostante i lunghi anni trascorsi è ancora ben viva e presente nella coscienza civile di tutti gli italiani la memoria della tragedia dell'ultimo conflitto mondiale e dei lutti e delle sofferenze indicibili patiti dalla popolazione civile. Nessuno dubita della legittimità di un equo riconoscimento alle aspirazioni di quanti hanno direttamente sopportato tali sofferenze, con gravi lesioni e danni sulla propria integrità fisica e mentale. Purtroppo, con la motivazione della esiguità delle risorse finanziarie, sono stati approvati negli ultimi anni provvedimenti che, pur conferendo piena solidarietà alle vittime, hanno solo dato una parziale soddisfazione alle aspettative di queste e, in qualche caso, hanno persino causato nuove forme di ingiustizia e disparità di trattamento. È pertanto necessario procedere ad un nuovo intervento normativo che risistemi la materia approfondendola in maniera organica e sanando così, mediante equi interventi, le disparità e le irrazionalità esistenti.
      La presente proposta di legge, costituita da un solo articolo, utilizza lo strumento del conferimento della delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi che affrontino le questioni ritenute più rilevanti, anche a seguito delle sollecitazioni pervenute dalle associazioni rappresentative delle categorie interessate.
      Alla lettera a) del comma 1 si sottolinea la necessità di un adeguamento economico dei trattamenti pensionistici di base. Tale necessità viene agevolmente dimostrata dalla attuale entità della pensione base spettante a un invalido di prima categoria (tabella C allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) che ha perduto il 100 per cento della propria integrità fisica e che è fissata in una misura pari ad appena il 40 per cento
 

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della retribuzione media degli operai nel settore industriale. In tale rivalutazione occorre ricomprendere tutti i trattamenti base e quindi anche le categorie di cui alle tabelle M e S (genitori) allegate al citato testo unico.
      Con la lettera b) si intende ovviare alla sottovalutazione sinora operata nei confronti delle lesioni ed infermità attualmente ascritto alle tabelle A ed E allegate al citato testo unico, effettuando una più equa classificazione, tenendo conto di alcuni fattori oggettivi, quali l'età avanzata e l'evoluzione del concetto di danno alla persona.
      Alla lettera c) si intende rideterminare ed estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra, ivi comprendendo il trattamento pensionistico di base e gli assegni fruiti dal dante causa per cumulo di invalidità.
      Alla lettera d) viene rideterminata la tabella relativa al cumulo di più infermità prevedendo un più equo trattamento in favore di persone affette da gravi invalidità.
      Alla lettera e) si richiede l'adozione di norme atte a garantire il diritto ad un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra che, nonostante una proununcia della Corte costituzionale, non hanno di fatto avuto fino ad oggi alcun riconoscimento.
      Con la lettera f) si propone di coordinare la normativa vigente in materia che allo stato attuale risulta in molti punti non univoca, con pregiudizio per la certezza del diritto.
      Con la lettera g), infine, si prospetta l'esigenza di dare piena attuazione al principio del carattere risarcitorio e non reddituale della pensione di guerra.
      Certi della attenzione che tali problematiche meritano, si auspica il generale fattivo contributo per addivenire alla rapida approvazione della presente proposta di legge, al fine di dare finalmente una giusta soddisfazione alle aspettative delle tante vittime innocenti di una così grande tragedia e per sanare quel debito di coscienza che tutti noi abbiamo verso costoro da oltre cinquanta anni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Associazioni nazionali di categoria indicate all'articolo 105, secondo comma, e all'articolo 106, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti nuove norme in materia di pensioni di guerra, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) adeguare i trattamenti pensionistici di base di cui alle tabelle C, G, M, N e S, allegate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

          b) introdurre alle tabelle A ed E, allegate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come rispettivamente sostituite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, nonché all'allegato I annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, le modificazioni che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione delle lesioni ed infermità sulla base dei seguenti fattori:

              1) effetti collaterali e secondari della lesione ed infermità sulla condizione psico-fisica dell'individuo e, in particolare, sulla sfera dei sentimenti, dell'emotività e delle relazioni interpersonali;

              2) una più esauriente e obiettiva valutazione delle esigenze di assistenza dovuta ai grandi invalidi più gravemente colpiti, tenendo altresì conto del progressivo

 

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peggioramento dello stato di salute e della situazione degli stessi in relazione all'età;

          c) rideterminare ed estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra, ivi comprendendo il trattamento pensionistico di base e gli assegni per cumulo di invalidità, fruiti dal dante causa;

          d) rideterminare la tabella F-1 allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, relativa ai cumuli di più infermità, tenendo presente la reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

          e) riconoscere, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 561 del 10-18 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale, n. 54 del 23 dicembre 1987, un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra, previa riapertura dei termini di presentazione delle relative domande;

          f) coordinare in modo sistematico le modificazioni apportate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, da leggi, regolamenti e pronunciamenti della Corte costituzionale intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico;

          g) procedere alla revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai princìpi stabiliti dall'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente la natura delle pensioni di guerra, prevedendo a tale fine l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 77 del medesimo testo unico.


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