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PDL 4838

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4838



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANETTA, DANIELE GALLI, ROSSO, CIRO ALFANO, BIONDI, BRUSCO, CAMINITI, COLUCCI, DELL'ANNA, FRAGALÀ, FRIGERIO, GALVAGNO, IANNUCCILLI, LENNA, LEZZA, MANINETTI, NICOTRA, ORICCHIO, PANIZ, RICCIUTI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SARDELLI, SPINA DIANA, TARDITI, ALFREDO VITO, ZACCHERA

Disposizioni concernenti il personale e le strutture del Corpo forestale dello Stato in attuazione della legge 6 febbraio 2004, n. 36

Presentata il 23 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La recente legge 6 febbraio 2004, n. 36, ha disegnato un nuovo e più moderno modello organizzativo del Corpo forestale dello Stato affidandogli, nel contempo, nuove e delicate funzioni nel campo della tutela del patrimonio agroforestale, dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, della sicurezza alimentare, nonché del controllo del territorio montano e rurale a fini di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica, del pubblico soccorso e della protezione civile.
      Ora queste nuove e delicate funzioni non potrebbero trovare piena efficacia applicativa se non si venissero a rafforzare gli organici del personale e così il nuovo modello organizzativo non potrebbe trovare piena operatività se non si andasse a rivedere l'organizzazione di quelle strutture centrali e periferiche che sono il motore operativo del Corpo sul territorio.
      La presente proposta di legge ha queste finalità.
      L'articolo 1 prevede l'aumento dell'organico del Corpo di duemila unità in tre anni. Nel merito si vuole qui richiamare come sin dalla prima lettura alla Camera dei deputati del disegno di legge recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato», ora legge 6 febbraio 2004, n. 36, il Sottosegretario di Stato Delfino nella seduta del 29 gennaio 2003, accettasse a nome del Governo l'ordine del giorno 9/559/4 che lo impegnava ad attuare
 

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«come priorità il potenziamento degli organici del Corpo forestale dello Stato e ad individuare adeguate risorse finanziarie nel bilancio dello Stato per l'immissione in ruolo di duemila unità del Corpo forestale dello Stato», e come nella seconda lettura del provvedimento sempre alla Camera dei deputati nella seduta del 20 gennaio 2004, lo stesso Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno, a nome del Governo, accettasse l'ordine del giorno 9/559-B/4 che lo impegnava: «a rafforzare gli organici del Corpo forestale dello Stato in relazione alle esigenze manifestate e alla richieste formulate da parte delle organizzazioni sindacali.
      L'articolo 2 meglio delinea la struttura del Corpo forestale a livello regionale in funzione dell'avvenuta modificazione organizzativa delle strutture a livello provinciale. Si ricorda infatti come la recente legge 6 febbraio 2004, n. 36, abbia trasformato gli attuali «coordinamenti provinciali» retti da funzionari in «comandi provinciali» ai quali sono preposti primi dirigenti; ora si vanno a trasformare gli attuali «coordinamenti regionali» retti da primi dirigenti in «comandi regionali» retti da dirigenti superiori. Con questo si vuole sanare l'anomalia che vede il comandante regionale del Corpo, al quale evidentemente sono connesse funzioni e responsabilità superiori a quello provinciale, collocato nella medesima qualifica dei suoi diretti dipendenti gerarchici. Il ripristino di una corretta catena gerarchica non potrà che riverberarsi positivamente sulla funzionalità operativa del Corpo.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province delle regioni a statuto speciale di un ufficio del Corpo forestale al fine di poter mantenere un coordinamento operativo con le altre forze di polizia dello Stato presenti sul territorio nell'espletamento di quelle funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, pubblico soccorso e protezione civile che, si ricorda, vengono espletate alla dipendenza funzionale del Ministro dell'interno ai sensi dell' articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, nonché per l'espletamento delle funzioni ausiliarie di consulenza attribuite al rappresentante provinciale del Corpo forestale dello Stato quale membro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
      L'articolo 4 sostituisce la tabella organica prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificata dall'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, recependo quanto previsto all'articolo 2 della presente proposta di legge in funzione di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. In considerazione, poi, che i comandanti regionali del Corpo andranno a ricoprire le funzioni di dirigente superiore è ovvio che il vice Capo del Corpo debba essere loro sovraordinato così come il Capo del Corpo a quest'ultimo.
      L'articolo 5 modifica, nella mera denominazione lessicale, la qualifica di ispettore superiore «scelto» del Corpo forestale dello Stato al fine di equipararla a quella dei pari qualifica della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria senza peraltro intervenire su di alcuna variazione a carattere giuridico od economico.
      L'articolo 6 si propone di uniformare in alcuni aspetti giuridici il personale del Corpo forestale dello Stato al personale delle altre forze di polizia ad ordinamento civile. Infatti si estende ai funzionari (commissari forestali) e dirigenti del Corpo forestale, sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione a portare armi senza licenza così come consentito ai funzionari ed ufficiali delle altre forze di polizia dall' articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché si estende loro la fornitura delle armi e delle uniformi da parte dell'amministrazione così come avviene per il restante personale del Corpo. Si modifica inoltre la durata dei corsi per gli allievi forestali al fine di uniformarli alla durata di quelli previsti per gli allievi della Polizia di Stato e così
 

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dicasi per l'attribuzione di alcune qualifiche di polizia al personale dei ruoli di supporto del Corpo in analogia a quello che avviene nella Polizia di Stato.
      L'articolo 7 va a modificare nella sola terminologia alcune denominazioni vigenti al fine di raccordarle con quanto previsto dal nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato approvato con la più volte citata legge 6 febbraio 2004, n. 36.
      L'articolo 8 prevede la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Adeguamento degli organici del
Corpo forestale dello Stato).

      1. Al fine di adeguare parzialmente la dotazione organica del personale del Corpo forestale dello Stato ai nuovi compiti e alle nuove funzioni attribuiti dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, e conseguirne un più elevato livello di efficienza e di efficacia, gli organici medesimi sono incrementati, nell'arco del triennio 2004-2006, di duemila unità complessive, di cui ottocento unità aggiuntive nel ruolo degli agenti ed assistenti, quattrocento unità aggiuntive nel ruolo dei sovrintendenti, quattrocento unità aggiuntive nel ruolo degli ispettori, centocinquanta unità aggiuntive nel ruolo dei funzionari e duecentocinquanta unità aggiuntive nei ruoli del personale tecnico ed amministrativo di supporto. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

Art. 2.
(Comandi regionali del Corpo forestale
dello Stato).

      1. Per l'alta direzione e il coordinamento a livello regionale delle funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, nonché per l'amministrazione e la gestione del personale dipendente sono istituiti, nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, comandi regionali forestali ai quali sono preposti dirigenti superiori forestali.

 

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Art. 3.
(Uffici del Corpo forestale dello Stato presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle regioni a statuto speciale).

      1. Per il raccordo con le altre forze di polizia dello Stato presenti sul territorio delle province delle regioni a statuto speciale delle funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, pubblico soccorso e protezione civile, espletate alla dipendenza funzionale del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, nonché per l'espletamento delle funzioni ausiliarie di consulenza attribuite al comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato quale membro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province delle regioni a statuto speciale opera un ufficio del Corpo forestale dello Stato denominato «ufficio dell'addetto forestale».
      2. All'ufficio dell'addetto forestale è preposto un vice questore aggiunto forestale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.
      3. All'ufficio dell'addetto forestale è assegnato personale delle varie qualifiche del Corpo forestale dello Stato necessario all'espletamento dei compiti attribuiti.

Art. 4.
(Modifiche ai ruoli del personale dirigente del Corpo forestale dello Stato).

      1. La tabella B prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificata dall'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, e integrata dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

 

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      2. All'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, al secondo periodo, le parole: «, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio,» sono soppresse.

Art. 5.
(Ispettore superiore sostituto commissario forestale).

      1. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, la denominazione «scelto» riferita agli ispettori superiori si intende sostituita dalla denominazione «sostituto commissario forestale».
      2. Gli ispettori superiori sostituti commissari forestali sono diretti collaboratori dei funzionari forestali e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento assumendo anche la qualità di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

Art. 6.
(Disposizioni diverse per il personale del Corpo forestale dello Stato).

      1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato che riveste la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza è autorizzato a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
      2. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni, con le modalità ivi indicate.
      3. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, le parole: «Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi»

 

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sono sostituite dalle seguenti: «Gli allievi agenti frequentano un corso di nove mesi, di cui sei mesi di formazione presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, e tre mesi di applicazione pratica presso reparti o uffici del Corpo medesimo anche al fine di conseguire specializzazioni operative». Al medesimo articolo 4, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

      «5-bis. Al termine dei sei mesi previsti dal comma 5, gli allievi agenti riconosciuti idonei dal direttore della scuola del Corpo forestale dello Stato sono nominati agenti in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica. Gli agenti in prova durante il periodo di applicazione pratica hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria».

      4. Fermo restando l'ordine gerarchico di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e nei limiti del servizio e delle funzioni esercitati, agli appartenenti ai ruoli degli operatori e dei collaboratori e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato sono, rispettivamente, attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza e le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

Art. 7.
(Sostituzione di denominazioni).

      1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2003, n. 264, le parole: «Ispettorato generale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comando generale», e le parole: «vice capo del Corpo forestale dello Stato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «vice comandante generale del Corpo forestale dello Stato».
      2. Al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, le parole: «capo del Corpo forestale dello Stato», ovunque ricorrono, sono sostituite

 

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dalle seguenti: «comandante generale del Corpo forestale dello Stato».

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2004, in 25 milioni di euro per l'anno 2005 e in 51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché mediante prelievo dall'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 e dell'articolo 4, comma 1, valutati in 150.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

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      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, valutati in 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, commi 2 e 3, valutati in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

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TABELLA A
(articolo 2, comma 1).

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DEI COMANDI REGIONALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

  1. Torino: Piemonte, Sardegna e Valle d'Aosta;
  2. Milano: Lombardia;
  3. Padova: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige;
  4. Genova: Liguria;
  5. Bologna: Emilia Romagna;
  6. Firenze: Toscana;
  7. Ancona: Marche;
  8. Perugia: Umbria;
  9. Roma: Lazio;
10. L'Aquila: Abruzzo;
11. Campobasso: Molise;
12. Napoli: Campania;
13. Bari: Puglia;
14. Potenza: Lucania;
15. Reggio Calabria: Calabria e Sicilia.

 

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ALLEGATO 1
(articolo 4, comma 1)

«TABELLA B
(prevista dall'articolo 7, comma 2)

Ruolo di dirigenti del Corpo forestale dello Stato

Livello di funzione
Qualifiche
Posti di qualifica
Funzione
B
Dirigente generale forestale di livello B
1
Comandante generale del Corpo forestale dello Stato.
C
Dirigente generale forestale
3
Vice comandante generale del Corpo forestale dello Stato; direttore dell'ufficio centrale ispettivo; consigliere ministeriale.
D
Dirigente superiore forestale
32
Consigliere ministeriale aggiunto; capo servizio centrale; vice direttore dell'ufficio ispettivo; dirigente di ufficio speciale del Corpo forestale dello Stato; direttore scuola del Corpo forestale dello Stato; comandate di ufficio periferico a livello regionale.
E
Primo dirigente forestale
109
Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale; vice consigliere ministeriale; capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato; comandante di ufficio periferico a livello provinciale.
   
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