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PDL 4793

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4793



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DANIELE GALLI, ZANETTA, PINTO, ARNOLDI, EMERENZIO BARBIERI, BIONDI, BRUSCO, BUONTEMPO, CAMPA, COLLAVINI, COLUCCI, CUCCU, D'AGRÒ, DELL'ANNA, DEODATO, DI TEODORO, DIDONÈ, FRAGALÀ, GALVAGNO, LANDI DI CHIAVENNA, LO PRESTI, LUCCHESE, MAZZONI, MILANESE, MORETTI, MURATORI, NICOTRA, ORICCHIO, PAOLONE, PATRIA, PERROTTA, RAMPONI, RICCIUTI, ROSSO, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SARDELLI, SARO, SAVO, TARANTINO, TARDITI, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA

Disposizioni per lo sviluppo della produzione di energia solare

Presentata il 5 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Nei primi giorni del 2004 è entrato in vigore il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili che, nel 2010, prevede per l'Italia una quota del 22,1 per cento sul totale dell'energia elettrica prodotta. Nonostante le norme e le buone intenzioni, il nostro Paese è molto indietro nella realizzazione di tale programma. Lega Ambiente ha recentemente calcolato che per mantenere fede all'impegno occorrerebbe un tasso di crescita delle energie rinnovabili superiore al 35 per cento annuo («Rapporto sulle rinnovabili 2004»), tuttavia, molto potrebbe ottenersi dal risparmio energetico inteso non come astensione dal consumo ma come miglioramento dell'efficienza energetica: già nel 1999 gli esperti dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente sottolineavano come il nostro Paese avrebbe potuto migliorarla di oltre il 40 per cento se avesse utilizzato le migliori tecnologie a disposizione.
      Cresce nel frattempo la domanda nazionale di energia elettrica: nel mese di dicembre 2003, secondo i dati diffusi dal gestore di rete, la crescita della domanda ha segnato un rialzo dello 0,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2002 a parità di giornate lavorative; nel 2003 la richiesta di energia elettrica è aumentata complessivamente del 2,9 per cento rispetto al 2002, tuttavia la gran parte di questo ulteriore fabbisogno è stata coperta con l'energia ottenuta tradizionalmente tramite centrali termoelettriche.
      Secondo l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) («Rapporto energia ed ambiente 2003» pubblicato nel gennaio di quest'anno) nel 2001 l'Italia ha conquistato il terzo, non invidiabile posto
 

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tra i 15 Paesi membri con quasi il 14 per cento delle emissioni complessive dopo Germania e Regno Unito: dal 1990 al 2001 le stime per l'Europa indicano un aumento di 63 milioni di tonnellate di CO2 emesse pari a un +2 per cento, mentre l'Italia, per la quale le stime indicano maggiori emissioni per 34 milioni di tonnellate, ha avuto un incremento superiore all'8 per cento.
      Dal «Rapporto sulle rinnovabili 2004» realizzato per Lega Ambiente dall'istituto di ricerche milanese «Ambiente Italia» emerge che l'Italia resta uno dei Paesi che per il suo approvvigionamento energetico più fa affidamento sul petrolio: il greggio e i suoi derivati coprono il 49 per cento del fabbisogno nazionale, contro una media dei partner europei del 40 per cento, mentre da dieci anni l'apporto delle fonti pulite e a basso impatto ambientale (esclusi, dunque, rifiuti e grande idroelettrico) non va oltre il 4 per cento della domanda di energia elettrica.
      Nel resto del mondo in dieci anni, rileva il medesimo Rapporto, la produzione mondiale da fonti rinnovabili è cresciuta del 16,4 per cento; il comparto eolico fattura 5 miliardi di dollari e cresce al ritmo del 40 per cento annuo; la superficie di pannelli solari è più che decuplicata.
      Negli ultimi anni anche in Italia si è avuto un discreto incremento dell'energia prodotta da fonte eolica, ma ciò ha prodotto una serie di reazioni locali e nazionali: da un lato gli impatti sul paesaggio italiano, costituzionalmente tutelato, hanno rimesso in discussione le scelte effettuate; dall'altro si consideri che la media delle ore utilizzabili per la produzione eolica supera nel nostro Paese di poco le 2.000 ore annue (su oltre 8.700), soglia minima dell'efficienza, diversamente dai Paesi del nord Europa. Infine, la crescente altezza delle torri (in Spagna se ne progetta una alta un chilometro) e il loro addensamento a decine in quelle che vengono chiamate «wind farm» - punti questi inderogabili se si vuole efficienza dell'investimento - pongono ad amministratori e cittadini tutti i problemi legati alla collocazione degli impianti industriali quali i «parchi eolici»: gigantismo e crescente complessità dei sistemi, impatti visivi e idrogeologici, snaturamento e, in qualche caso, impoverimento (per diminuito valore di case e di terreni e perdita di turismo) delle comunità locali limitrofe. Il che non vuol dire negazione dell'utilizzo dell'eolico, quanto un suo inquadramento in un complessivo sistema di valutazione costi-benefìci che comporti l'utilizzo di quelle «variabili verdi» che occorrerebbe tenere sempre ben presenti quando si decide in merito alla realizzazione di insediamenti industriali.
      Viceversa, il nostro è il Paese del sole e in questa direzione occorrerebbe procedere, sia per il solare termico per la produzione di acqua calda, che per il fotovoltaico. Lo sanno anche gli italiani che in un recente sondaggio di «Nuova Energia» dichiarano a maggioranza che è il sole il nostro futuro energetico. Con la più recente evoluzione tecnologica e un adeguato sistema di incentivi, il solare già oggi è largamente competitivo, ma l'attuale disponibilità italiana in termini pro capite è 1/40 di quella greca, 1/30 di quella austriaca, 1/10 di quella tedesca a fronte di un potenziale tecnico stimato (Estif 2003) in 191 milioni di metri quadrati, pari a una resa solare di 117 TWh/a.
      Una massa di energia enorme e non sfruttata.
      Si consideri che il nostro parco di collettori solari a fine 2001 era di circa 340.000 metri quadrati, con una produzione annua di energia solare di 205 GWh/a (2001). L'intensa crescita nel periodo 1995-2000 (+20 per cento annuo) si è concentrata nelle due province autonome di Trento e di Bolzano, che avevano previsto incentivi e alcuni lodevolissimi progetti, quale quello delle isole solari premiato in sede europea a fine 2002.
      La presente proposta di legge, pertanto, intende incentivare l'uso di energia solare, anche perché essa è in grado di rispondere alle esigenze di «tanti e piccoli», con un valore economico aumentato dal fatto che tanti piccoli produttori termici o elettrici in proprio realizzano risparmi, riducono gli impatti e annullano il problema della dispersione legato alle grandi reti elettriche.
 

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      Va altresì chiarito che difficilmente gli obiettivi fissati nell'accordo di Kyoto potranno essere raggiunti senza incentivi destinati a consentire l'incremento della quota di produzione da fonti rinnovabili o la forte promozione del risparmio negli utilizzi civili.
      Gli obiettivi, come detto, sono quelli fissati dalla citata direttiva 2001/77/CE e anticipati dal «Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili» approvato con deliberazione CIPE 6 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999, che sul fronte del solare prevede l'installazione nel medesimo lasso di tempo di almeno 3 milioni di metri quadrati.
      Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gestisce il programma «Tetti fotovoltaici», di cui al decreto direttoriale 16 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001, che prevede l'erogazione di contributi alle regioni, che vi aggiungono fondi propri di pari entità, al fine di concedere contributi sino al 75 per cento della spesa per la quale si richiede il contributo. Nel settembre 2003 sono stati ripartiti 10,3 milioni di euro (cui si aggiungono altri 10 milioni di euro delle regioni) a valere sulle risorse 2002.
      Tali fondi, erogati assai lentamente, sono assolutamente insufficienti a fronte di richieste pari al triplo. Sarebbe opportuno, quindi, che tali fondi fossero destinati agli edifici pubblici, lasciando ai privati l'agevolazione fiscale prevista dalla presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obbligo di installazione degli impianti
ad energia solare negli edifici).

      1. Al fine di sviluppare il settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e di incentivare l'installazione di impianti specifici in ambito edilizio, negli edifici previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, negli edifici di nuova costruzione pubblici e privati, negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia, o a manutenzione straordinaria concernente sia gli impianti elettrici che di riscaldamento, anche se centralizzati, è fatto obbligo di installare impianti a pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, nonché impianti a pannelli solari per la produzione di acqua calda destinata ad usi igienico-sanitari e di riscaldamento, concorrenti ad una produzione non inferiore al 5 per cento del presumibile consumo medio annuo per gli edifici di nuova costruzione, ovvero del consumo medio riferito agli ultimi tre anni per gli edifici già esistenti.
      2. È facoltà delle singole regioni, in ragione delle caratteristiche morfologiche e climatiche dei propri territori, adeguare le caratteristiche tecniche prestazionali degli impianti previsti al comma 1.

      3. Eventuali impedimenti, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, all'attuazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, devono essere sollevati in sede comunale e dimostrati mediante apposita documentazione asseverata da un professionista abilitato.

Art. 2.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Per l'anno 2004 agli impianti a pannelli solari si applica la detrazione

 

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fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, e successive modificazioni. I medesimi impianti usufruiscono altresì delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto connesse alla detrazione di cui al citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.
      2. Alla scadenza della detrazione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo, gli impianti a pannelli solari usufruiscono della detrazione per oneri prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Norme di attuazione).

      1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione della presente legge, che prevedono, in particolare, la non cumulabilità delle agevolazioni previste dalla medesima legge con i contributi erogati ai sensi del programma «Tetti fotovoltaici» di cui al decreto direttoriale 16 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001, gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in concorso con le regioni.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

 

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delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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