Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge

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PDL 4833-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4833-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo

Presentato il 23 marzo 2004

(Relatore: CARLUCCI)


NOTA:  La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 20 aprile 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 4833;

            rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento concernono materie tra loro eterogenee, il cui unico elemento unificante sembra derivare dalla loro attribuzione al Ministero per i beni e le attività culturali;

            ricordato che il decreto interviene su materie già oggetto di una apposita delega contenuta nell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, concernente «il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore», ove peraltro è ammessa anche la possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi «primari»;

            evidenziato che sulla base della delega è stato di recente adottato il decreto legislativo n. 28 del 2004, e che il provvedimento in esame interviene a novellare una norma - peraltro recante una disciplina di carattere transitorio - del citato decreto legislativo;

            constatato il corretto utilizzo, a fini di coordinamento con la normativa vigente, della tecnica della novellazione, mediante modifiche e abrogazioni espresse, salvo che per quanto concerne l'articolo 3, comma 4, ove non viene attuato quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            segnalato, infine, che il disegno di legge di conversione è privo sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1, ove si introduce una ulteriore lettera a-bis) al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se la condotta sanzionata

 

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penalmente è da intendersi riferita ad attività svolte per uso non personale e con finalità di lucro, come apparirebbe evincersi sia dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione, sia dal fatto che ciò solo costituirebbe l'elemento distintivo tra la fattispecie penale di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge e quella amministrativa di cui al successivo comma 2; si rileva, infatti, che gli elementi soggettivi dell'uso non personale e della finalità di lucro sono espressamente richiesti per le fattispecie penali previste dal comma 1 dell'articolo 171-ter mentre non sono espressamente richiamati dal comma 2, ove si inserisce la lettera a-bis);

            valuti altresì la Commissione l'opportunità di verificare se sia necessario un coordinamento tra le previsioni contenute all'articolo 1, commi 1 e 2, relativi rispettivamente all'introduzione della lettera a-bis) al comma 2 dell'articolo 171-ter e dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, che prevedono la punibilità di fattispecie relative alla diffusione per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, di un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, con quanto previsto dall'articolo 181-bis, comma 3, della medesima legge, che prevede la possibilità di non apporre il contrassegno su supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo n. 518 del 1992, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il 50 per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, commi da 4 a 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre una definizione dell'espressione «fornitori di connettività e di servizi» - pure rinvenibile in atti dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, senza però che vi sia una specifica definizione del significato - e, sulla base di un siffatto chiarimento, valutare l'opportunità di differenziarne i relativi obblighi, tenuto conto delle diverse funzioni svolte dai fornitori di connettività rispetto ai fornitori di servizi, nonché delle rispettive posizioni in ordine alla «effettiva conoscenza» (comma 6) di situazioni da cui possano scaturire obblighi di informazione ed eventuali sanzioni in caso di inottemperanza (comma 7);

            all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre il titolo del decreto del Presidente del Consiglio richiamato, dal momento che, oltre al provvedimento cui sembra farsi riferimento - ovvero il DPCM 24 marzo 1994, recante «Interventi urgenti in favore del cinema» - nella stessa data del 24 marzo 1994 sono stati emanati altri quattro DPCM; ciò anche in considerazione del fatto che il testo previgente dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 28 del 2004

 

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citava il titolo di un altro decreto del Presidente del Consiglio - ovvero il DPCM, recante «Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale» - anch'esso emanato il 24 marzo 1994.

        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, nonché sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, valuti il legislatore la coerenza degli strumenti normativi utilizzati con specifico riguardo:

                a) al ricorso alla decretazione d'urgenza, in materie per le quali sono ancora aperti i termini per l'esercizio della delega legislativa (nel caso di specie integrativa e correttiva);

                b) alla disposizione di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, che reca una norma applicabile nelle more dell'adozione di un regolamento.


PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4833, di conversione del decreto-legge n. 72 del 2004, recante interventi contro la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo e a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo;

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono, in primo luogo, riconducibili alle materie «opere dell'ingegno», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», nonché «sistema tributario e contabile dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettere r), l) ed e), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            osservato che gli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in titolo recano, altresì, norme in materia di «ordinamento della comunicazione» e «promozione e organizzazione di attività culturali» la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

 

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            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
(parere espresso il 6 aprile 2004)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4833, di conversione del decreto-legge n. 72 del 2004, recante interventi contro la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo e a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, come risultante dall'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in sede referente;

            richiamate le argomentazioni svolte nella premessa del parere reso in data 6 aprile 2004,

            ritenuto che le modificazioni apportate dalla Commissione di merito non incidano su profili di competenza della I Commissione, e che, pertanto, non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
(parere espresso il 20 aprile 2004)


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        Il Comitato permanente per i pareri della II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto;

            condivisa l'esigenza di contrastare la diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate, con particolare riferimento a coloro che scambiano file coperti dal diritto d'autore ovvero mirano a pubblicizzare e promuovere la condivisione di opere tutelate da copyright;

            considerato che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame introduce, al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, la lettera a-bis), volta a punire chiunque diffonda al

 

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pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;

            rilevato che, secondo la relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, la condotta di cui alla lettera a-bis) è da intendersi riferita ad attività svolte per uso non personale e con finalità di lucro, alle quali è fatto espresso riferimento solamente dal comma 1 dell'articolo 171-ter e non anche dal comma 2 del medesimo articolo;

            ritenuto che, al fine di delimitare la nuova fattispecie penale di cui alla lettera a-bis) alle ipotesi in cui il fatto sia compiuto con il fine di lucro e non per uso personale, sia necessario non tanto precisare tali condizioni nella formulazione della fattispecie, quanto piuttosto inserire tale lettera nel comma 1, anziché nel comma 2, in quanto il comma 1 punisce condotte di medesima gravità rispetto a quella della condotta di cui alla lettera a-bis);

            considerato che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame introduce, all'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, un illecito di natura amministrativa volto a punire, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500, una condotta dello stesso tipo di quella vietata dalla citata lettera a-bis), ma che da questa si differenzia per la circostanza che il fatto è compiuto per uso personale e senza scopo di lucro;

            ritenuto che sia incongruo non prevedere per la sanzione pecuniaria amministrativa un limite minimo ed uno massimo entro i quali, in base alla gravità concreta del fatto commesso, possa essere individuata la sanzione da applicare al fatto commesso;

            ritenuto che la sanzione pecuniaria amministrativa di 1.500 euro, prevista dalla nuova fattispecie introdotta all'articolo 174-ter, sia eccessiva rispetto a quella di 154 euro prevista dal medesimo articolo per ipotesi di gravità minore ma comunque del medesimo tenore rispetto a quella della nuova fattispecie;

            considerato che, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 1, i fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, che non provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;

            rilevato che non appare sufficientemente determinata la descrizione della condotta illecita di cui al comma 6 dell'articolo 1, in quanto potrebbe suscitare seri dubbi interpretativi l'individuazione del presupposto della effettiva conoscenza, la cui sussistenza è necessaria per applicare la sanzione amministrativa;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 1, comma 1, sia riferita al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941, anziché al comma 2 del medesimo articolo, la nuova fattispecie penale volta a punire chiunque diffonda al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;

            2) all'articolo 1, comma 2, sia uniformata, senza tuttavia parificarla, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 e dal comma 2-bis, introdotto dall'articolo in esame, dell'articolo 174-ter, prevedendo un minimo ed un massimo edittale;

            3) all'articolo 1, comma 6, siano precisate le ipotesi in cui i fornitori di connettività e di servizi sono tenuti ad informare il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 4833, recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo»;

            considerato che l'articolo 3 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuati i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, nell'ambito degli esercizi 2003 e 2004, ai quali applicare la percentuale del 3 per cento prevista dall'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

            rilevato che non appare chiaro il motivo per cui si stabilisce di riservare la quota del 3 per cento soltanto a valere sui fondi delle

 

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infrastrutture strategiche di interesse nazionale, mentre la citata disposizione della legge finanziaria 2003 riguarda tutte le infrastrutture;

            sottolineato che, conseguentemente, tale disposizione finisce per operare una decurtazione, sia pure in misura piuttosto limitata, dei soli limiti di impegno destinati alla realizzazione di infrastrutture di preminente rilievo;

            ritenuto tuttavia che occorre dare attuazione ad una previsione legislativa, per cui il citato articolo 3 può considerarsi come un «atto dovuto», limitandosi esso ad introdurre una specifica procedura per la definizione di un adempimento finanziario, al quale il Governo è di fatto vincolato dalla più volte citata legge finanziaria 2003;

            osservato che, alla luce della disposizione richiamata, risulta comunque rafforzata la funzione partecipativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'individuazione degli interventi da finanziare e nella costituzione dell'organo destinatario dei finanziamenti medesimi;

            valutato infine positivamente che il Governo, con il provvedimento in esame, inizi a dare attuazione ad una norma di carattere innovativo, che tuttavia dovrà trovare una applicazione molto più diffusa a livello di regioni ed enti territoriali, dal momento che essa si configura come una disposizione che ambisce a porre in essere un sistema di interventi qualificato e generalizzato sul territorio nazionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 3, commi 1 e 2, di definire con maggiore dettaglio le tipologie di interventi cui destinare i finanziamenti ivi richiamati, evitando di mantenere nel testo la medesima genericità che caratterizza la disposizione di cui al citato articolo 60, comma 4, della legge finanziaria 2003 e consentendo, al contempo, di indicare quanto meno i principi ed i criteri direttivi ai quali vincolare i futuri decreti applicativi;

            b) sia altresì verificata la possibilità di inserire, all'interno del medesimo articolo 3, un riferimento all'opportunità di stimolare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60 della legge finanziaria 2003 da parte del sistema delle autonomie locali, anche al fine di favorire lo sviluppo di una tendenza generalizzata sul territorio alla realizzazione di interventi, anche di natura infrastrutturale, destinati alla tutela dei beni e delle attività culturali.

 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo» (C. 4833);

            tenuto conto che l'articolo 1 detta disposizioni volte a reprimere la fruizione e la diffusione telematica illecite di opere cinematografiche o assimilate, protette dal diritto d'autore, nonché l'incentivazione di tali comportamenti, stabilendo specifiche sanzioni sia per chi diffonde al pubblico per via telematica tali opere, anche attraverso programmi di condivisione di file, sia per chi fruisce di tali opere o pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare tali comportamenti illeciti;

            sottolineata la necessità di valutare attentamente l'effettiva portata delle disposizioni previste all'articolo 1 svolgendo un attento bilanciamento tra l'esigenza di sanzionare le violazioni del diritto d'autore, l'effettiva efficacia e applicabilità delle sanzioni previste e l'impatto complessivo delle nuove disposizioni per il settore tecnologico e di INTERNET;

            rilevata, in particolare, la necessità di individuare con maggior chiarezza il rapporto tra le pene previste dal comma 1 dell'articolo 1 per la diffusione illecita di opere per via telematica - reclusione e multa - e le sanzioni amministrative previste per i comportamenti di cui al successivo comma 2 - sanzione pecuniaria, confisca dei mezzi e pubblicazione delle misure sanzionatorie -, anche stabilendo una più adeguata rimodulazione con riferimento alle fattispecie previste al comma 2;

            tenuto conto, al riguardo, che dalla relazione di accompagnamento al decreto-legge sembra potersi desumere che le pene riguardino la diffusione delle opere cinematografiche per uso non personale e con finalità di lucro, mentre le sanzioni amministrative riguarderebbero lo stesso comportamento quando posto in essere per uso personale e senza fine di lucro, senza peraltro che tale distinzione emerga con chiarezza dal testo delle modifiche introdotte;

            rilevato inoltre che i commi da 4 a 7 dell'articolo 1 prevedono specifici obblighi per i «fornitori di connettività e di servizi» finalizzati alla repressione e alla prevenzione degli illeciti oggetto della norma, prevedendo per gli inadempienti sanzioni amministrative fino a 250.000 euro;

            sottolineata peraltro la necessità di definire espressamente le due figure del «fornitore di connettività» e del «fornitore di servizi» e di valutare l'opportunità di differenziare le due fattispecie sotto il

 

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profilo degli obblighi e delle relative sanzioni, considerato che alle stesse competono funzioni diverse;

            preso atto che al comma 1 dell'articolo 3 si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per i beni e le attività culturali, individui - nell'ambito delle risorse per le infrastrutture destinate alle opere strategiche di preminente interesse nazionale previste dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 - gli stanziamenti dai quali distogliere la quota del 3 per cento che la legge finanziaria per il 2003 (articolo 60, comma 4) ha destinato alla spesa per la tutela e per gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali,

        delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, si segnala l'opportunità di individuare con maggior chiarezza - e di rimodulare adeguatamente - il rapporto tra le sanzioni previste al comma 1 per la diffusione illecita di opere per via telematica e le sanzioni amministrative stabilite al comma 2 per chi fruisce delle predette opere;

            b) all'articolo 1, commi da 4 a 7, appare opportuno definire espressamente le due figure del «fornitore di connettività» e del «fornitore di servizi», valutando al contempo l'opportunità di differenziare le due fattispecie sotto il profilo degli obblighi e delle relative sanzioni.


PARERI DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 72 del 2004, recante interventi contro la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo e a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare non solo compatibile con la normativa comunitaria, ma ne anticipa alcuni effetti,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
(parere espresso il 6 aprile 2004)
 

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        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 72 del 2004, recante interventi contro la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo e a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo;

            rilevato che il testo del decreto-legge in esame e le modifiche apportate dalla Commissione di merito non attengono ad aspetti di competenza della Commissione politiche dell'Unione europea;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
(parere espresso il 20 aprile 2004)
 

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TESTO
del disegno di legge

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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

      1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.      2. Identico.


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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        «Art. 1. - (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno). - 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.
        2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".
        3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            "a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

        4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.
        5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
        6. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15,

 

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16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.
        7. I prestatori di servizi della società dell'informazione che siano venuti a conoscenza della presenza di contenuti idonei a integrare le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, provvedono a informarne con immediatezza il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
        8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 10.000.
        9. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

                "d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";

            b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

                "h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".

        10. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

        "3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
        4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa"».

        All'articolo 2:

            al comma 1 è premesso il seguente:

        «01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

            "5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione

 

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del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi";

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, concernente "Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8";

            b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono inserite le seguenti: "non hanno natura regolamentare e"»;

            al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a."»;

            dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1o gennaio 2005.

 

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        2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti princìpi:

            a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

            b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva ed allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;

            c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonché alla formazione del pubblico giovanile;

            d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;

            e) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;

            f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

        3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.
        4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.
        5. Gli elementi indicati dal comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.
        6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.
        7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239".

        3-ter. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e

 

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successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche"».

        Nel titolo, le parole: «materiale audiovisivo» sono sostituite dalle seguenti: «opere dell'ingegno».

 

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Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2004.
Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché per il sostegno finanziario e lo sviluppo delle attività cinematografiche, dello spettacolo e dello sport;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate).

Articolo 1.
(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno).
 

        1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa


Pag. 20-21
 sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.
         2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «a fini di lucro» sono sostituite dalle seguentie: «per trarne profitto».
        1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:        3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

        «a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;».

        «a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;».

        2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.
        2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma».

        Soppresso.

        3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

        4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.


Pag. 22-23
        4. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.        5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
        5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati.        6. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.
        6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.        7. I prestatori di servizi della società dell'informazione che siano venuti a conoscenza della presenza di contenuti idonei a integrare le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, provvedono a informarne con immediatezza il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
        7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.        8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 10.000.
         9. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

 

                «d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte»;

 

            b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

 

                «h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore».

 

        10. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

 

        «3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso,


Pag. 24-25
 è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
         4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa».

Articolo 2.
(Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo).

Articolo 2.
(Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo).
 

        01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

            «  5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi».

        1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente alle quali sia stata depositato presso la competente direzione generale, il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8».

        «3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, concernente "Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8»;


Pag. 26-27
             b) al comma 8, dopo le parole: «decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «non hanno natura regolamentare e».

        2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.

        2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.».

        3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti.        3. Identico.
 

        3-bis. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1o gennaio 2005.

         2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti princìpi:
 

            a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

 

            b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva ed allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;

 

            c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonché alla formazione del pubblico giovanile;

 

            d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;

 

            e) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;

 

            f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.


Pag. 28-29
         3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.
         4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.
         5. Gli elementi indicati dal comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.
         6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.
         7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239».
 

        3-ter. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        «5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche».

Articolo 3.
(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura
e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»).

Articolo 3.
(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura
e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»).

        1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia

        Identico.

e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa.

Pag. 30-31
        2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
        3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.», ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
        4. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Articolo 4.
(Interventi nei settori dei beni e delle attività
culturali e dello sport).

Articolo 4.
(Interventi nei settori dei beni e delle attività
culturali e dello sport).

        1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006.

        Identico.

        2. È assegnato a Cinecittà Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
        3. È assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
        4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.
        5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'ano 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del

Pag. 32-33
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 22 marzo 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Castelli, Ministro della giustizia.
Gasparri, Ministro delle comunicazioni.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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