Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4846

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4846



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENVENUTO

Norme concernenti l'applicazione dell'emolumento
pensionabile nel comparto sicurezza

Presentata il 24 marzo 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Si pone l'esigenza di porre riparo ad una delle più evidenti sperequazioni venutesi a determinare in questi ultimi anni nel sistema retributivo e previdenziale delle Forze di polizia.
      Con la legge quadro 28 marzo 1997, n. 85, sono state dettate norme in materia di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia.
      In particolare all'articolo 3, comma 2, è previsto che: «Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica o nel grado, è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento è inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando le misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianità di servizio comunque prestato».
      Risulta evidente dal testo letterale che l'intento del legislatore è stato quello di introdurre un elemento retributivo pensionabile da destinare al personale interessato in forme omogenee.
      Nella realtà, le norme di recepimento di tipo contrattuale, distinte per comparti, con le quali è stato introdotto e quantificato l'emolumento da corrispondere ai sensi del citato articolo 3, comma 2, della
 

Pag. 2

legge n. 85 del 1997, sono state formulate con modalità differenziate tali da determinare le sperequazioni di seguito indicate.
      Infatti si sono venute a creare le seguenti disparità, sia per quanto concerne le modalità di attribuzione sia per quanto concerne i beneficiari:

          a) personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e personale dell'Arma dei carabinieri:

              l'emolumento pensionabile per il citato personale, valido anche per la tredicesima mensilità e l'indennità di buonuscita, è stato attribuito per il triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000; a decorrere dal 1o gennaio 2001 l'emolumento è corrisposto in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento e il livello retributivo superiore (in conformità alle seguenti norme di riferimento: articoli 38 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254; articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53; articoli da 54-bis a 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, introdotti dall'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83);

          b) personale del Corpo della guardia di finanza:

              lo stesso emolumento è stato previsto dall'articolo 73-quinquies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, prevedendo quanto segue:

          al comma 1: «A partire dal 1o gennaio 2001, ai marescialli aiutanti del Corpo della guardia di finanza, compresi coloro che rivestono la qualifica di luogotenente, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nel grado, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità, per l'indennità di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore, riassorbibile in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello»;

          al comma 4: «L'emolumento di cui ai commi 1 e 2, con la stessa decorrenza del 1o gennaio 2001, è corrisposto, ai soli fini pensionistici, anche al personale collocato in quiescenza nel periodo 2 gennaio 1998- 1o gennaio 2001».

      In pratica, come evidenziato, per il personale di cui alla lettera a) l'emolumento non è stato inserito nella base pensionabile e la misura prevista a decorrere dal 1o gennaio 2001 non è stata corrisposta al personale cessato dal servizio nel corso della vigenza triennale del beneficio.
      Appare pertanto incongruo che lo stesso emolumento retributivo, che trova la sua origine nella medesima norma (articolo 3, comma 2, della legge n. 85 del 1997), sia poi corrisposto con modalità e con decorrenze differenziate, avendo presente, peraltro, che la regolamentazione prevista per il personale del Corpo della guardia di finanza risulta essere senz'altro più aderente ai criteri di tecnica contrattuale caratterizzati dalla corresponsione frazionata degli incrementi retributivi dettata dalle esigenze di bilancio.
      Per queste ragioni è necessario porre rimedio alle disparità illustrate, mediante l'approvazione della presente proposta di legge.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'emolumento pensionabile previsto dagli articoli 38 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e da 54-bis a 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, introdotti dall'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, concorre a determinare la base retributiva pensionabile e, con la medesima decorrenza del 1o gennaio 2001 stabilita dalle norme citate, è corrisposto, ai soli fini pensionistici, anche al personale collocato in quiescenza nel periodo dal 2 gennaio 1998 al 1o gennaio 2001.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su