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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4846 |
a) personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e personale dell'Arma dei carabinieri:
l'emolumento pensionabile per il citato personale, valido anche per la tredicesima mensilità e l'indennità di buonuscita, è stato attribuito per il triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000; a decorrere dal 1o gennaio 2001 l'emolumento è corrisposto in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento e il livello retributivo superiore (in conformità alle seguenti norme di riferimento: articoli 38 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254; articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53; articoli da 54-bis a 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, introdotti dall'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83);
b) personale del Corpo della guardia di finanza:
lo stesso emolumento è stato previsto dall'articolo 73-quinquies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, prevedendo quanto segue:
al comma 1: «A partire dal 1o gennaio 2001, ai marescialli aiutanti del Corpo della guardia di finanza, compresi coloro che rivestono la qualifica di luogotenente, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nel grado, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità, per l'indennità di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore, riassorbibile in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello»;
al comma 4: «L'emolumento di cui ai commi 1 e 2, con la stessa decorrenza del 1o gennaio 2001, è corrisposto, ai soli fini pensionistici, anche al personale collocato in quiescenza nel periodo 2 gennaio 1998- 1o gennaio 2001».
In pratica, come evidenziato, per il personale di cui alla lettera a) l'emolumento non è stato inserito nella base pensionabile e la misura prevista a decorrere dal 1o gennaio 2001 non è stata corrisposta al personale cessato dal servizio nel corso della vigenza triennale del beneficio.
Appare pertanto incongruo che lo stesso emolumento retributivo, che trova la sua origine nella medesima norma (articolo 3, comma 2, della legge n. 85 del 1997), sia poi corrisposto con modalità e con decorrenze differenziate, avendo presente, peraltro, che la regolamentazione prevista per il personale del Corpo della guardia di finanza risulta essere senz'altro più aderente ai criteri di tecnica contrattuale caratterizzati dalla corresponsione frazionata degli incrementi retributivi dettata dalle esigenze di bilancio.
Per queste ragioni è necessario porre rimedio alle disparità illustrate, mediante l'approvazione della presente proposta di legge.
1. L'emolumento pensionabile previsto dagli articoli 38 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e da 54-bis a 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, introdotti dall'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, concorre a determinare la base retributiva pensionabile e, con la medesima decorrenza del 1o gennaio 2001 stabilita dalle norme citate, è corrisposto, ai soli fini pensionistici, anche al personale collocato in quiescenza nel periodo dal 2 gennaio 1998 al 1o gennaio 2001.
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