Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4847

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4847



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENVENUTO

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in materia di trattamento del personale collocato in ausiliaria del comparto sicurezza

Presentata il 24 marzo 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il processo di armonizzazione del sistema previdenziale tende sicuramente a garantire trattamenti omogenei nell'ambito di settori che presentano caratteristiche comuni per qualità e quantità di lavoro svolto.
      Questo principio non trova però oggi rispondenza nell'ambito del comparto sicurezza, poiché, per effetto delle normative di riforma che si sono succedute nel tempo, sono venute a determinarsi delle disparità di trattamento che non trovano giustificazione e, soprattutto, hanno provocato situazioni di iniquità nei confronti di personale che ogni giorno e nella stessa situazione di rischio è impegnato a garantire la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni.
      Ci si riferisce in particolare al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, emanato in attuazione delle deleghe contenute nelle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione del regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.
      I destinatari di tale normativa erano stati individuati nel personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      Nel regolamentare l'istituto dell'«ausiliaria», viceversa, il decreto legislativo in oggetto ha determinato un vuoto normativo nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario del sistema pensionistico cosiddetto «retributivo», vale a dire del personale in
 

Pag. 2

possesso di oltre diciotto anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995.
      Infatti l'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 1997 prevede per il personale militare la permanenza in ausiliaria fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni ma inferiore a 62 anni, ovvero fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 anni.
      Lo stesso articolo 3, al comma 7, prevede altresì che per il personale a cui si applica il citato decreto legislativo n. 165 del 1997 rientrante tra quello indicato al comma 1 (e, quindi, per il personale dipendente da Corpi ad ordinamento civile) «che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione».
      Come appare evidente, nulla è previsto sulla possibilità di collocazione in ausiliaria del personale del comparto sicurezza ad ordinamento civile che cessa dal servizio per limiti di età con diritto a pensione nel sistema retributivo.
      Va peraltro sottolineato che la legge 1o aprile 1981, n. 121, con la quale è stato definito il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ha operato con l'articolo 43 in direzione dell'uniformità dei trattamenti economici e giuridici di tutto il comparto.
      Per le motivazioni esposte è necessario colmare il vuoto legislativo per eliminare tale situazione di discriminazione.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il collocamento in ausiliaria del personale indicato all'articolo 1 avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito»;

          b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il personale di cui al comma 1 permane in ausiliaria:»;

          c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Per il personale di cui all'articolo 1 che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale di cui al comma 1 del presente articolo il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su