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PDL 4859

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4859



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIULIO CONTI, DI VIRGILIO, MASSIDDA, CASTELLANI,
GIANNI MANCUSO, PORCU, LISI, BUONTEMPO

Disposizioni in materia di contratti di formazione-lavoro
per i medici specializzandi

Presentata il 29 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - In attuazione della direttiva 93/16/CEE e delle successive direttive che hanno apportato modificazioni alla stessa, viste la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del 21 maggio 1999 e la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999, il Governo ha emanato il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
      Tale decreto legislativo prevede il riconoscimento da parte dell'Italia di tutti i titoli di medico-chirurgo specialista rilasciati dagli Stati membri (titolo III, capo I e capo II). Inoltre nel titolo VI, capo I, sono previste tutte le condizioni che il medico deve seguire, nel «periodo di formazione», conformemente alle disposizioni della normativa comunitaria, compresa la corresponsione di un trattamento economico annuo onnicomprensivo determinato ogni tre anni (che oggi ammonta, sotto forma di borsa di studio, a 960 euro al mese).
      L'articolo 41 del medesimo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, stabilisce che il trattamento economico sia assoggettato alle disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, (previdenza, assistenza, copertura assicurativa per rischi professionali, responsabilità civile contro terzi e infortuni connessi alle attività assistenziali) in relazione all'evoluzione del trattamento previdenziale dei contratti di formazione-lavoro.
      Agli oneri previsti dal titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999 «si
 

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provvede con le risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre l990, n. 428, cioè con le quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti» (articolo 46 del decreto legislativo n. 368 del 1999).
      Si deduce quindi che, all'atto di ammissione e di successiva iscrizione alla scuola di specializzazione medica, il titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999 disciplina la normativa giuridica contrattuale e previdenziale dei medici specializzandi e regolamenta la materia ai sensi di quanto previsto dai contratti di formazione-lavoro.
      In altre parole il medico, al momento dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, firma un contratto di lavoro per la formazione professionale con l'università sede della scuola.
      È chiaro come la copertura delle spese e dei costi del contratto stipulato tra il medico specializzando e l'istituzione pubblica è a carico del Fondo sanitario nazionale e come l'attuazione del decreto legislativo n. 368 del 1999 miri a garantire il cambiamento dello «status giuridico» del medico specializzando da «borsista», senza alcuna garanzia contrattuale e previdenziale, a «medico in formazione», con le relative ripercussioni economiche e finanziarie.
      Attualmente i 25.000 medici specializzandi sono impegnati quotidianamente, con grandi responsabilità, con turni di lavoro pesanti nelle corsie degli ospedali, nei servizi sanitari, nei policlinici universitari, senza che, al contempo, ricevano un'equa retribuzione e la necessaria tutela previdenziale e assicurativa.
      La presente proposta di legge prevede, quindi, un ulteriore finanziamento di 51 milioni di euro per l'anno 2004, 102 milioni di euro per l'anno 2005 e 204 milioni di euro per l'anno 2006, destinato ai contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, la dotazione del Fondo sanitario nazionale è integrata di una somma pari a 51 milioni di euro per l'anno 2004, a 102 milioni di euro per l'anno 2005 e a 204 milioni di euro per l'anno 2006, destinata al finanziamento dei contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi.


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