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PDL 4840

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4840



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LA STARZA, GIANFRANCO CONTE

Istituzione della provincia di Cassino-Formia-Sora

Presentata il 24 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La necessità di istituire una nuova provincia nell'area meridionale del Lazio, con capoluogo Cassino-Formia-Sora, si pone in linea con il processo di decentramento delle funzioni amministrative e con i princìpi che ne governano la locazione: sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, cui le leggi di revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione hanno conferito rango costituzionale.
      Già con la legge 8 giugno 1990, n. 142, che per la prima volta dettava in maniera compiuta «i princìpi dell'ordinamento dei comuni e delle province» (come testualmente recitava l'articolo 1, comma 1), si sono mossi i primi passi in direzione di un rafforzamento del ruolo e degli ambiti di competenza degli enti locali.
      Tale processo devolutivo è stato quindi oggetto di una forte accelerazione da parte delle cosiddette «leggi Bassanini» (legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, e decreto legislativo attuativo 31 marzo 1998, n. 112) e, da ultimo, dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      L'ordinamento delle autonomie è stato in fine profondamente innovato dalle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1, e 18 ottobre 2001, n. 3, che hanno notevolmente rafforzato i poteri e le funzioni degli enti territoriali.
      In particolare, il nuovo articolo 114 della Costituzione stabilisce che le province, assieme ai comuni, alle città metropolitane, alle regioni e allo Stato costituiscono l'ordinamento della Repubblica.
      Gli enti locali sono qualificati come «(...) enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
 

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dalla Costituzione»; i successivi articoli 117, 118 e 119, ne esaltano il ruolo istituzionale, con l'attribuzione della titolarità di funzioni amministrative proprie, il conferimento di potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento di tali funzioni, il riconoscimento di piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
      La legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (cosiddetta «legge La Loggia»), ha integrato, in attuazione delle citate disposizioni costituzionali, la disciplina in materia di potestà normativa degli enti locali (articolo 4) e in materia di esercizio delle funzioni amministrative (articolo 7).
      Occorre poi evidenziare che la prossima istituzione della città metropolitana di Roma o di Roma Capitale (articolo 114, terzo comma, della Costituzione) potrebbe determinare un riassetto degli attuali confini delle circoscrizioni provinciali della regione Lazio.
      L'attuale contesto normativo, quindi, esalta e rafforza le ragioni specifiche che rendono pressante l'esigenza di istituire una nuova provincia nell'area meridionale del Lazio, con capoluogo Cassino, Formia e Sora, ragioni che si fondano su un'antica e radicata omogeneità sociale, economica e culturale della popolazione dei comuni compresi nel territorio dell'istituenda provincia.
      Un breve excursus storico mostra come gli elementi di contiguità e di coesione, non solo geografica del territorio dell'istituenda provincia, sono stati rafforzati dalla precedente organizzazione amministrativa: quella risalente al periodo delle antiche Terre di San Benedetto e, successivamente, al Regno delle Due Sicilie, che era tesa a valorizzare le peculiarità derivanti dalla collaborazione mediana tra le due grandi macro aree di Roma e di Napoli.
      Dopo l'Unità d'Italia, i comuni del basso Lazio furono inclusi - coerentemente - nella vasta provincia di Terra di Lavoro, fino a quando, nel 1927, venne disposta la loro annessione alle neo istituite province di Latina (allora denominata Littoria) e di Frosinone.
      La configurazione territoriale in senso «longitudinale» di queste ultime, e la posizione dei relativi capoluoghi ad una distanza considerevole (talora superiore ai 100 chilometri) della maggior parte dei comuni del Lazio meridionale, hanno determinato scelte politico-amministrative troppo spesso sbilanciate in favore delle aree settentrionali della provincia, anche per effetto della forza centrifuga esercitata dal grande polo romano.
      L'azione amministrativa, quindi, a causa dell'insufficiente prossimità rispetto alle aree di riferimento, è stata esercitata - inevitabilmente - con sacrificio di quei criteri di efficienza, efficacia ed economicità cui dovrebbe ispirarsi.
      Si è empiricamente riscontrata, inoltre, una marginalità evidente nella ripartizione degli investimenti, delle infrastrutture e nella localizzazione dei servizi, che si è tradotta in un fattore di arretratezza economica.
      La provincia di Cassino-Formia-Sora sarebbe certamente in grado di ricomporre ad unità e di valorizzare adeguatamente i suddetti fattori di omogeneità.
      Come emerge da numerosi studi - e in particolare da quello del Censis realizzato nel maggio del 2002 per conto del comune di Cassino - il Lazio meridionale è infatti dotato di strutture socio-economiche che esercitano una forza di attrazione nei confronti dei territori limitrofi e costituiscono momenti di integrazione e di complementarietà.
      Basti pensare, per quel che riguarda in particolare la città di Cassino, alla presenza dell'Abbazia di Montecassino, dell'università, del tribunale, dello stabilimento FIAT, degli uffici finanziari, dell'ufficio del registro, dell'ufficio dell'area territoriale polifunzionale della regione Lazio (ex genio civile), della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del consorzio di sviluppo industriale del Lazio meridionale, e di numerosi istituti scolastici superiori.
 

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      L'istituzione e il successivo sviluppo dell'università, che è vicina ai 15.000 iscritti, poi, hanno segnato un ulteriore e fondamentale fattore di «affluenza» verso Cassino per tutti i comuni del Lazio meridionale oltre a quelli dell'alta provincia di Caserta in Campania, della provincia di Isernia in Molise e della Marsica in Abruzzo.
      In breve, i pubblici uffici, i servizi sanitari, scolastici, commerciali e culturali presenti, oltre che a Cassino, anche a Formia e a Sora (quest'ultima già sede di polo didattico dell'università di Cassino, mentre la prima è destinata a diventarlo), determinano altrettante «aree del vivere insieme» che necessitano - con urgenza - di un coordinamento amministrativo, inteso sia come raccordo tra i comuni e l'ente regionale, sia come diretta promozione di interventi sul territorio.
      Si renderebbe in tal modo possibile un'attività di programmazione volta a favorire lo sviluppo economico e in particolare quello turistico, una delle molte potenzialità inespresse della nostra terra.
      A tale fine si potrà adeguatamente intervenire nel settore strategico della viabilità, dando luogo a quella rete di infrastrutture assolutamente necessarie per favorire un organico sviluppo in tutti i settori dell'economia locale, come il turismo, l'industria, l'agricoltura.
      L'istituzione di un nuovo ente provinciale nell'area meridionale del Lazio corrisponde a un'aspirazione antica: è stata oggetto, infatti, in passato, di numerosi progetti di legge, il primo dei quali risalente addirittura al 1956.
      A differenza di questi ultimi, la presente iniziativa legislativa è stata preceduta da una fase procedimentale tesa a coinvolgere tutte le amministrazioni territoriali interessate, in modo tale da avviare l'iter parlamentare con il più ampio consenso dei cittadini e dei soggetti istituzionali che ne rappresentano la volontà.
      In particolare, l'amministrazione comunale di Cassino, in base alla procedura dettata dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, dall'articolo 21, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla legge regionale del Lazio 5 novembre 1991, n. 73, ha assunto formalmente, con delibera del consiglio comunale n. 11/3 del 6 marzo 2003, l'iniziativa diretta all'istituzione di una nuova provincia nel Lazio meridionale.
      A tale delibera hanno aderito contestualmente 34 fra i 63 comuni elencati all'articolo 1, comma 2, della presente proposta di legge, con altrettante delibere inviate alla regione Lazio ai fini della espressione del parere richiesto ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nell'ambito della regione Lazio è istituita la provincia di Cassino-Formia- Sora, con capoluogo Cassino, Formia e Sora.
      2. La circoscrizione territoriale della provincia di Cassino-Formia-Sora è costituita dai comuni di Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Campodimele, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelforte, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Formia, Gaeta, Gallinaro, Isola del Liri, Itri, Minturno, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro, Interamna, Pontecorvo, Ponza, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Santi Cosma e Damiano, Santopadre, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Settefrati, Sora, Spigno Saturnia, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Santa Lucia, Ventotene, Viticuso.

Art. 2.

      1. Le province di Frosinone e di Latina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia di Cassino-Formia-Sora.

 

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      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Cassino-Formia-Sora hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato dei consigli provinciali di Frosinone e di Latina.
      4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Cassino-Formia-Sora disposta ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Frosinone, di Latina e di Cassino-Formia-Sora, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento dello degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Cassino-Formia-Sora degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e

 

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tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali, e segnatamente della struttura multipolare della provincia.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione, da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
      4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.
      5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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