PDL 4873
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4873
|
Pag. 1
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI
Interventi per la celebrazione del cinquantenario
della conquista del K2
Presentata il 1o aprile 2004
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, intende sostenere e contribuire alle attività celebrative del progetto alpinistico-scientifico «K2 2004 - 50 anni dopo» in occasione del cinquantesimo anniversario della scalata della montagna realizzata dagli alpinisti italiani Compagnoni e Lacedelli.
Nel 1954, fu il Presidente del Consiglio dei ministri Alcide De Gasperi a consentire alla spedizione italiana guidata da Ardito Desio di realizzare il grande sogno, ovvero la prima scalata assoluta del K2, ottenendo dal Pakistan un permesso per la spedizione italiana che si rivelò un'impresa senza precedenti. Oggi, con una spedizione che unisce gli alpinisti di tutte le regioni montuose d'Italia e che comprende anche due donne, si ripropone la scalata verso la conquista della montagna più bella e più difficile del mondo.
Si tratta di un'iniziativa di grande spessore culturale e di particolare rilevanza scientifica che esalta il rapporto fra la scienza, l'uomo e la montagna, a cui dovrà andare il contributo finanziario recato dalla presente proposta di legge pari a 500 mila euro, che sarà erogato agli enti organizzatori in Italia e in Pakistan e permetterà la concreta realizzazione dell'impresa.
Pag. 2
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Con l'Alto patronato della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2, è autorizzato lo stanziamento di 500 mila euro per l'anno 2004.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato agli enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, previo parere di un comitato di tre esperti nominato dallo stesso Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 100 mila euro, al Ministero delle politiche agricole e forestali per 100 mila euro, al Ministero degli affari esteri per 100 mila euro, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 100 mila euro, e al Ministero per i beni e le attività culturali per 100 mila euro.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|
|