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PDL 2430

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2430



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRICOLO

Norme in materia di arruolamento nel Corpo degli alpini

Presentata il 27 febbraio 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La progressiva professionalizzazione del personale militare italiano rischia di modificare permanentemente l'identità del Corpo degli alpini. Già adesso, per far fronte ai sempre più larghi vuoti aperti negli organici del Corpo dalla preferenza dei giovani del nord Italia per il servizio civile sostitutivo, ai comandi delle truppe alpine viene destinata un'aliquota sempre crescente di volontari provenienti dalle regioni del sud.
      Tutto ciò, pur non alterando particolarmente l'efficacia operativa delle unità appartenenti ai comandi delle truppe alpine, sta già dispiegando delle rilevanti conseguenze sull'identità di questo Corpo prestigioso, spezzandone i secolari legami con il retroterra sociale delle regioni dell'arco alpino. Se non si cercherà di porre in qualche modo rimedio a questa tendenza, il Paese rischia di essere privato dell'apporto che gli alpini come comunità riescono a dare anche dopo la cessazione del periodo prestato al servizio delle Forze armate.
      Il meccanismo attraverso il quale si ritiene di poter arginare questa tendenza è duplice.
      In primo luogo, si prevede l'istituzione di una riserva flessibile di posti nella categoria dei soldati volontari in ferma annuale destinati ai comandi delle truppe alpine. Tale riserva corrisponde al 75 per cento dei posti, da assegnare privilegiando le domande inoltrate dai giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino. Per i restanti posti, una preferenza è accordata ai giovani residenti nei comuni montani non alpini ed ai soci del Club alpino italiano, che da tempo immemorabile contribuisce ad alimentare i ranghi e le tradizioni del Corpo degli alpini.
 

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      Una norma ulteriore estende in via provvisoria il regime di preferenze indicato per i volontari in ferma annuale anche ai giovani in servizio di leva, fino alla sospensione della coscrizione obbligatoria in tempo di pace.
      In secondo luogo, per accrescere le domande di arruolamento tra i giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino, si prevede di introdurre un regime di incentivi addizionali particolari, sia sotto il profilo remunerativo che delle destinazioni. In particolare, si delega il Governo ad incrementarne il trattamento economico fino al 30 per cento in più rispetto ai livelli previsti dalla legislazione vigente e a destinare i giovani delle regioni dell'arco alpino ad unità, reparti e caserme dei comandi delle truppe alpine siti in prossimità dei comuni di residenza. È previsto anche un miglioramento del regime delle licenze, attraverso il riconoscimento ai giovani, delle regioni dell'arco alpino incorporati nei reparti dipendenti dal Comando truppe alpine del diritto di usufruire di almeno due pernottamenti domestici a settimana.
      A fronte di questi privilegi, e a tutela del rapporto esistente tra gli alpini ed il loro retroterra sociale, è previsto l'inserimento dei giovani congedati in un'apposita riserva fino al compimento del quarantesimo anno di età. Tale riserva è mobilitabile in caso di calamità naturale, che colpisca le regioni dell'arco alpino, ed è messa a disposizione delle autorità regionali, provinciali e comunali.
      Ad apposito regolamento del Ministro della difesa è demandato il compito di adeguare i requisiti necessari all'inquadramento nelle unità del Comando truppe alpine. È previsto, inoltre, che lo schema di detto regolamento debba essere trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'acquisizione del loro parere. Tale parere dovrà essere espresso dalle citate Commissioni entro un mese dalla data di assegnazione.
      Il problema della crisi d'identità del Corpo degli alpini è avvertito acutamente. È sembrato perciò opportuno prevedere per l'entrata in vigore della legge tempi più rapidi di quelli ordinari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Criteri per l'arruolamento
dei volontari in ferma annuale).

      1. Nei reparti dipendenti dai comandi delle truppe alpine, il 75 per cento dei posti disponibili nella categoria dei volontari in ferma annuale è assegnato dando precedenza alle domande di arruolamento inoltrate dai giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino.
      2. Per la copertura del restante 25 per cento dei posti disponibili di cui al comma 1, e comunque della quota riservata ai sensi del medesimo comma eventualmente rimasta scoperta, è data priorità alle domande inoltrate dai giovani residenti nei comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.

Art. 2.
(Disposizione transitoria.
Criteri per l'arruolamento
del personale di leva).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai fini dell'arruolamento del personale di leva nei reparti dipendenti dai comandi delle truppe alpine fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva.

Art. 3.
(Disposizioni per l'incentivazione
dell'arruolamento volontario
nelle regioni dell'arco alpino).

      1. Al fine di incentivare l'arruolamento nella categoria dei volontari in ferma annuale

 

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nei reparti dipendenti dai comandi delle truppe alpine dei giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme e disposizioni derogatorie al regime generale previsto per il reclutamento, lo stato giuridico e il trattamento economico dei militari in ferma volontaria annuale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che i giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino svolgano il servizio militare inquadrati nei reparti dipendenti dai comandi delle truppe alpine, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, all'interno della regione di provenienza;

          b) prevedere che ai militari volontari in ferma annuale residenti nelle regioni dell'arco alpino, in servizio presso reparti dipendenti dai comandi delle truppe alpine, sia attribuito un trattamento economico maggiorato, in misura comunque non superiore al 30 per cento di quello spettante ai militari della stessa categoria;

          c) prevedere che i militari volontari in ferma annuale residenti nelle regioni dell'arco alpino, in servizio presso reparti dipendenti dai comandi delle truppe alpine, possano usufruire di almeno due pernottamenti settimanali presso il proprio domicilio;

          d) prevedere, dopo la cessazione dal servizio, l'inserimento dei militari volontari in ferma annuale residenti nelle regioni dell'arco alpino, già incorporati presso reparti dipendenti dai comandi delle truppe alpine, nei ranghi di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale ai danni delle regioni dell'arco alpino posta a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali. La permanenza nella citata riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.

 

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Art. 4.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa adotta il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante, in particolare, la definizione dei requisiti necessari per l'arruolamento nei reparti dipendenti dai comandi delle truppe alpine. Lo schema del regolamento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere entro un mese dalla data di assegnazione dello stesso.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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