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PDL 4848

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4848



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENVENUTO

Norma di interpretazione autentica in materia di trattamento dell'assegno funzionale pensionabile per il personale dei Corpi di polizia

Presentata il 24 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, della legge 20 novembre 1987, n. 472, ai commi 1, 2 e 3 ha previsto, per il personale dei vari ruoli della Polizia di Stato e qualifiche corrispondenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo della polizia penitenziaria (parimenti all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per quanto riguarda le Forze di polizia ad ordinamento militare), l'attribuzione di un assegno funzionale pensionabile, di importo variabile, al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio comunque prestato senza demerito. Con il successivo comma 4 del citato articolo 6 è stato precisato che: «I benefìci di cui ai precedenti commi decorrono dal 1o giugno 1987 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità».
      È evidente quindi che il legislatore, nell'istituire l'assegno in argomento, abbia inteso, per valorizzare l'anzianità di servizio, incrementare la retribuzione individuale di anzianità e conseguentemente attribuire a tale assegno la stessa funzione e lo stesso regime giuridico di quest'ultimo elemento retributivo, anche per quanto riguarda la misura del contributo previdenziale a cui è assoggetto.
      Le amministrazioni interessate, invece, con un'interpretazione restrittiva della norma, hanno sempre trattato l'assegno funzionale pensionabile, ai fini pensionistici, separatamente dalla retribuzione individuale
 

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di anzianità, senza quindi includerlo nella base pensionabile e conseguentemente senza considerarlo né ai fini della maggiorazione del 18 per cento, né ai fini del calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all'articolo 6-bis del citato decreto-legge n. 387 del 1987.
      Siffatta interpretazione è stata, in un primo momento, avallata dalla sezione del controllo della Corte dei conti con delibera n. 23 del 1990, ma successivamente, in seguito a numerosi ricorsi, la stessa Corte dei conti, in sede giurisdizionale, sia a livello periferico che centrale (sezione II centrale d'appello n. 66 del 5 febbraio 1999), ha sentenziato che: «l'assegno funzionale si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità, nella quale viene ad essere conglobato; ne consegue che l'aumento del 18 per cento di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, si applica all'intera retribuzione pensionabile, comprensiva dell'assegno funzionale».
      Malgrado ciò, a tutt'oggi l'assegno funzionale continua ad essere escluso dalla base pensionabile, per cui è necessario un intervento legislativo destinato a sanare tale incongruenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli articoli 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, si interpretano nel senso che l'assegno funzionale pensionabile ivi previsto si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità di cui entra a fare parte e, analogamente a quest'ultima, è incluso nella base pensionabile.


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