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PDL 4837

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4837



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ONNIS, PORCU, COLA, GIRONDA VERALDI

Modifiche agli articoli 640 e 643 codice penale in materia di truffa a danno di anziani e di circonvenzione di incapaci

Presentata il 23 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Le cronache più recenti confermano la crescente diffusione di nuove, odiose forme di criminalità, che, in qualunque zona del territorio nazionale, dalle metropoli alle piccole realtà urbane o rurali, approfittano delle condizioni di minore vigilanza dei soggetti più deboli, come gli anziani, per renderli vittime di truffe e di raggiri.
      Secondo i dati elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'ultimo anno (dal luglio 2002 al giugno 2003) sono stati denunciati in Italia ben 64.688 casi di truffa, con un incremento del 21 per cento; si calcola che almeno il 10 per cento di questi episodi criminosi sia stato posto in essere in danno di persone anziane.
      L'interpretazione di questi dati, già allarmanti, deve tenere conto del fatto che in non pochi casi la vittima è indotta a non denunciare il reato, soprattutto per il senso di vergogna che sempre si accompagna alla scoperta dell'inganno, com'è tragicamente confermato dal recente suicidio dell'anziano che non ha sopportato l'umiliazione della truffa appena subita.
      Si è addirittura al proposito suggerito che, in queste ipotesi, l'illecito arricchimento viene ottenuto dal reo attraverso l'esercizio di una vera e propria forma di violenza morale che, avvalendosi di tecniche collaudate, coarta la volontà della vittima e ne sorprende la buona fede.
      La riprovevole astuzia del truffatore, solitamente all'apparenza insospettabile, propone metodi sempre nuovi per instaurare il contatto con le persone che, soprattutto per ragioni anagrafiche e per le condizioni di vita, appaiono meno diffidenti; quindi, l'assenza di scrupoli e la perversa abilità del criminale hanno facilmente ragione delle deboli capacità di
 

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difesa del soggetto scelto quale bersaglio del raggiro.
      Tra l'altro, secondo le analisi demografiche, è in crescita il numero degli anziani che, pur in tarda età, vivono soli o con il coniuge; quindi, il moltiplicarsi dei potenziali obiettivi dei truffatori pone alla società, e innanzi tutto al legislatore, il problema della più efficace tutela contro simili comportamenti illeciti.
      Accanto alle campagne di informazione, che sensibilizzano i cittadini, richiamando anche l'attenzione sulle più frequenti modalità di realizzazione delle truffe, occorre, come da più parti sottolineato, intervenire con urgenza sulle norme incriminatrici, soprattutto per inasprire il trattamento sanzionatorio.
      Sul piano sostanziale, l'aggravamento delle sanzioni pare poter soddisfare soprattutto le esigenze di prevenzione generale, migliorando l'effetto deterrente della pena, e quelle retributive, perché assicura una risposta adeguata a questi crimini perpetrati contro i soggetti più esposti.
      Sul piano processuale e delle tecniche investigative, l'innalzamento del massimo della sanzione consentirà di ricorrere, in presenza degli altri presupposti descritti dal codice di procedura penale, alle misure cautelari coercitive (articolo 280 del codice di procedura penale) e alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (articolo 266 del codice di procedura penale).
      Come dimostra l'esperienza giudiziaria, infatti, per la proficuità delle indagini e, specialmente, contro il rischio di reiterazione delle truffe e contro il pericolo di fuga dell'indagato sarebbe spesso indispensabile far ricorso a una misura cautelare coercitiva e, addirittura, alla custodia in carcere; d'altro canto, per raggiungere risultati apprezzabili nell'individuazione di tutti i soggetti variamente coinvolti nel programma criminale, e quindi per fornire una prova inconfutabile di quel coinvolgimento, dovrebbero attivarsi le intercettazioni telefoniche.
      Eppure, i limiti edittali della pena detentiva (la reclusione da sei mesi a tre anni: articolo 640, primo comma, del codice penale), oggi prevista per il delitto di truffa, rendono inammissibili tanto le misure coercitive (che possono in generale applicarsi «quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni»; la custodia cautelare in carcere potrà invece, di norma, disporsi solo in relazione ai delitti «per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni»: articolo 280, commi 1 e 2, del codice di procedura penale) che le intercettazioni telefoniche (salvi i casi particolari espressamente previsti, esse sono infatti consentite nei procedimenti relativi a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni» articolo 266, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale).
      L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce quindi un'ipotesi aggravata di truffa, per il caso in cui essa venga commessa a danno di persone che hanno compiuto i settanta anni di età.
      La previsione di tale nuova fattispecie, come aggravante del reato-base, anziché come reato autonomo, corrisponde alle analoghe scelte già compiute dal legislatore, all'articolo 640, secondo comma, numeri 1 e 2, del codice penale (truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, ovvero, ancora, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità) e all'articolo 640-bis del medesimo codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: si veda Cassazione, sezioni unite, 26 giugno 2002, Fedi).
      Questa tecnica di incriminazione ha tra l'altro il vantaggio di consentire la migliore graduazione della pena da irrogare in concreto, attraverso il bilanciamento delle circostanze (articolo 69 del codice penale); nei casi più lievi, o quando il comportamento del reo comunque meriti più indulgente valutazione (ad esempio, ove egli subito provveda al risarcimento del danno
 

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o collabori efficacemente con l'autorità per l'individuazione e la punizione dei correi), potrà anche riconoscersi l'equivalenza o la prevalenza delle attenuanti e così ricondurre la sanzione a quella del reato-base. Invece, se tali elementi di favore non siano riscontrabili, il giudice potrà ritenere prevalente la circostanza aggravante che si propone di introdurre (e le altre aggravanti eventualmente sussistenti), determinando una pena (anche notevolmente) più elevata.
      Si osserva, inoltre, che, trattandosi, nel caso in esame, di una circostanza aggravante a effetto speciale (in quanto comporta un aumento della pena superiore a un terzo: articolo 63, terzo comma, del codice penale), di essa potrà tenersi conto nel determinare la sanzione ai fini dell'applicazione delle misure cautelari e dell'autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, come risulta dagli articoli 4, 266, comma 1, lettera a), a 278 del codice di procedura penale).
      Lo specifico riferimento alle «persone che abbiano compiuto settanta anni di età», anziché un più generico richiamo alla condizione di «anziano», è imposto dall'esigenza di tassatività della norma penale; d'altro canto, la categoria degli ultrasettantenni è già trattata con favore, dal legislatore, ad altri fini (ad esempio, nel caso dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale).
      All'articolo 2 si propone la modifica dell'attuale formulazione letterale del terzo comma dell'articolo 640 del codice penale, per adeguarlo all'introduzione del comma 2-bis del medesimo articolo 640.
      L'articolo 3 incide, invece, sulla pena del delitto di circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale), elevandola; infatti, tale reato è attualmente punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro (equivalenti alle vecchie lire 400 mila e ai 4 milioni citati nell'articolo in oggetto); si propone di innalzare sia i limiti della sanzione detentiva (da tre a otto anni) che quelli della pena pecuniaria (da 400 euro a 4.000 euro).
      La modifica si rende necessaria per mantenere lo stesso rapporto di gravità oggi esistente tra la truffa (anche aggravata) e il delitto di circonvenzione di incapaci; ciò in quanto l'ipotesi di truffa a danno di persone che hanno compiuto i settanta anni di età, che si vuole inserire nel codice, sarebbe altrimenti punita negli stessi termini attualmente contemplati dall'articolo 643 del codice penale.
      È opportuno, al contrario, che la circonvenzione di incapaci continui a essere sanzionata più severamente rispetto alla truffa, sia in considerazione delle particolari modalità della condotta (perché realizzata «abusando» delle condizioni di debolezza del soggetto passivo), sia per le peculiari caratteristiche delle vittime (minori, persone in stato di infermità o di deficienza psichica).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 640 del codice penale, è inserito il seguente:

      «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 206 euro a 2.065 euro, se il fatto è commesso a danno di persona che ha compiuto i settanta anni di età».

Art. 2.

      1. Al terzo comma dell'articolo 640 del codice penale, le parole: «dal capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi secondo e terzo».

Art. 3.

      1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: «la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocento mila a quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 400 euro a 4.000 euro».


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