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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4869 |
1) la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica (articolo 117 della Costituzione);
2) la competenza legislativa delle regioni in materia di polizia amministrativa (articolo 117 della Costituzione);
3) la previsione di una legge nazionale di coordinamento tra le due materie (articolo 118 della Costituzione);
4) la disciplina statale delle funzioni essenziali dei comuni, nelle quali viene
La proposta di legge si suddivide sostanzialmente in due parti. La prima (capi I e II) riguarda fondamentalmente i rapporti tra comuni, province, regioni e autorità di pubblica sicurezza con la finalità di realizzare politiche integrate di sicurezza. La seconda (capi III, IV e V) disciplina essenzialmente la collaborazione tra polizie nazionali e locali, ovvero il tema più specifico del coordinamento tra sicurezza pubblica e polizia amministrativa.
Nella prima parte, all'interno della più ampia enunciazione dei «Princìpi generali» della legge (capo I), è contenuta la definizione del concetto di politiche locali e integrate per la sicurezza». Il capo II recante «Funzioni delle amministrazioni regionali e locali», individua gli strumenti atti alla «promozione delle politiche integrate per la sicurezza» (articolo 3), quali gli «accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza» (articolo 4), la previsione di «conferenze provinciali e regionali per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza» (articolo 5), nonché lo sviluppo dell'«attività di informazione a livello territoriale» (articolo 6).
Tutti elementi caratterizzati da due riferimenti di carattere generale:
a) la centralità dei comuni nello sviluppo delle politiche integrate; spetta infatti ai sindaci promuovere gli accordi, è il sindaco del capoluogo a presiedere la conferenza provinciale, le province possono stipulare accordi, ma solo d'intesa con i comuni;
b) l'esigenza di un coordinamento complessivo delle politiche a scala regionale; viene infatti istituita una conferenza regionale sulla sicurezza e vengono previsti accordi regione-Ministero dell'interno per interventi a supporto delle città.
La seconda parte, quella che si riferisce più direttamente al coordinamento tra polizie locali e nazionali, riguarda in primo luogo una migliore definizione della polizia locale. Il capo IV, infatti, esplicita preliminarmente quali sono le «funzioni di polizia locale» (articolo 9), a chi spetta la titolarità dell'«esercizio delle funzioni di polizia locale» (articolo 10), nonché i requisiti per l'attribuzione della «qualifica giuridica del personale di polizia locale» (articolo 11).
In tale ottica la proposta di legge individua:
a) la funzione unitaria di polizia locale come l'insieme delle funzioni effettivamente espletate, sia quelle attribuite dallo Stato perché di competenza statale, sia quelle di polizia amministrativa che derivano dalle competenze proprie dei comuni e delle province, entrambe regolate sul piano degli assetti organizzativi dalle regioni, in forza della competenza legislativa che gli è attribuita dalla Costituzione;
b) la qualifica giuridica di agente o ufficiale di polizia locale, attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia, come qualifica che incardina l'insieme delle competenze di polizia locale, comprese quelle di derivazione statale.
Nella seconda parte vengono altresì disciplinate: le funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale rese da dipendenti pubblici, le modalità per l'utilizzo delle agenzie private di sicurezza, i requisiti per l'utilizzo di volontari a supporto delle attività di vigilanza della polizia locale, la collaborazione tra tutte le polizie locali e tutte le polizie nazionali, le problematiche connesse all'effettivo esercizio dell'attività di polizia locale quali l'accesso alle banche dati, la patente di servizio, il numero unico nazionale, la materia previdenziale e assicurativa.
Si tratta, complessivamente, di un impianto fortemente innovativo che definisce in maniera diretta e unitaria ruolo, qualifica specifica e dipendenza istituzionale degli operatori di polizia locale, superando una volta per tutte la possibile dicotomia tra funzioni di «polizia locale» e funzioni di «polizia amministrativa locale».
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione medesima.
2. La presente legge detta disposizioni per i servizi di polizia municipale e provinciale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per politiche locali per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;
b) per politiche integrate per la sicurezza le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.
1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:
a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione dei servizi di polizia locale con le Forze di polizia nazionali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, ed il loro coordinamento nel territorio regionale.
1. I comuni anche in forma associata stipulano accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi di intervento:
a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia nazionali;
c) collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizia municipale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;
d) coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;
e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle Forze di polizia nazionali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:
a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;
c) comunicazione pubblica;
d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.
3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà ed adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.
4. Le province possono stipulare, d'intesa con i comuni interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.
5. Accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comuni e le province possono disciplinare la collaborazione continuativa della polizia locale al mantenimento della sicurezza pubblica.
1. La legge regionale disciplina ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di cui all'articolo 1:
a) l'istituzione presso i comuni capoluogo di provincia della conferenza provinciale per la sicurezza;
b) l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.
2. La conferenza provinciale è composta dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia e dagli altri sindaci di volta in volta interessati alle specifiche problematiche di sicurezza in esame. Alla conferenza partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il comandante della zona territoriale del Corpo della guardia di finanza e i comandanti di polizia municipale e provinciale degli enti locali interessati. La conferenza è convocata dal sindaco del capoluogo, su ordine del giorno concordato con il presidente della provincia e con il prefetto, ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità, e comunque almeno due volte all'anno. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi locali di cui all'articolo 4.
3. La conferenza regionale è composta dal presidente della regione che la presiede, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province, coadiuvati, ove necessario, dai rispettivi comandanti della polizia locale, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, dal comandante regionale e dai comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza. La conferenza è convocata in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e può essere convocata per aree territoriali subregionali dal presidente della regione,
1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, sono tenuti a darsi reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i sindaci ed i presidenti delle province possono attivare incontri con i responsabili delle Forze di polizia competenti per territorio.
2. Al fine di cui al comma 1:
a) il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle Forze di polizia;
b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.
1. Ai fini dell'attività delle conferenze di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all'articolo 4, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo, ai presidenti delle province e ai presidenti delle regioni.
1. Con atto del Consiglio dei ministri, previo accordo nella Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è costituito l'Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza di cui alla presente legge, di seguito denominato «Istituto».
2. L'Istituto è struttura autonoma di servizio delle amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero dell'interno e programma la propria attività secondo priorità definite nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».
1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, come definita dall'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.
2. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla legge regionale, in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
3. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 19, comma 4, della presente legge, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ufficiali di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, di detto codice;
b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza;
d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.
1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tale fine costituiscono servizi di polizia municipale, anche in forma associata, e provinciale.
2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dalla presente legge ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei servizi o dei corpi di polizia municipale e provinciale.
a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;
b) per soccorso in caso di calamità e disastri d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;
c) in ausilio di altri servizi di polizia municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione
1. Al personale che svolge servizio di polizia municipale o provinciale è attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e controllo e i dirigenti, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non avere subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.
2. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1.
3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venire meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.
4. Il sindaco o il presidente della provincia comunicano al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.
5. La regione prevede e disciplina ai fini della qualificazione giuridica di cui al presente articolo l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti e gli
1. Rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinare:
a) l'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame;
b) l'utilizzo delle agenzie private di vigilanza a supporto dell'attività dei servizi di polizia municipale e provinciale per funzioni aggiuntive di mera vigilanza, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o le Forze dell'ordine competenti per territorio;
c) le condizioni e i requisiti per l'utilizzazione del personale volontario, che deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa, per attività integrative di vigilanza.
2. Il personale di cui al presente articolo assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.
3. Il personale volontario di cui al comma 1, lettera c), deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11, comma 1, ed opera sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio di polizia locale.
4. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni del volontariato con finalità di supporto organizzativo ai volontari di cui al comma 1, lettera c). È vietato stipulare convenzioni con associazioni che prevedano nell'accesso e nei propri fini discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.
1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e i servizi di polizia locale cooperano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tale fine l'autorità tecnica di pubblica sicurezza competente per territorio convoca periodicamente incontri di lavoro con il responsabile della polizia municipale, che ne può richiedere la convocazione, e il competente comandante dell'Arma dei carabinieri e, se interessati, con il responsabile della polizia provinciale e con i comandanti delle altre Forze di polizia dello Stato.
2. I responsabili delle Forze di polizia dello Stato e dei servizi di polizia locale possono comunque richiedere all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.
3. Il coordinamento tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.
1. All'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali o agenti di polizia locale ed agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito
2. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
3. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 16-quater, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La conduzione di veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale è riservata al
1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
1. A valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso con gli accordi di cui all'articolo 4 e per le spese relative all'Istituto.
1. Il personale degli enti locali cui sono attribuite funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale alla data di entrata in vigore della presente legge non è tenuto allo svolgimento del corso ed al superamento
1. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati il secondo e il quinto comma dell'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
3. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di polizia locale».
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».
5. All'articolo 24 della legge 1o aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «della pubblica autorità» sono inserite le seguenti: «con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».
6. Al comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «della Polizia di Stato,» sono inserite le seguenti: «dei servizi di polizia municipale e provinciale,».
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