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PDL 4863-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4863-A



 

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RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

presentata alla Presidenza l'8 aprile 2004

(Relatore: MEREU)

sul

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe

Presentato il 30 marzo 2004

 

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Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 79 del 2004, in materia di sicurezza di grandi dighe. Il provvedimento è sostanzialmente finalizzato, oltre che all'individuazione delle grandi dighe fuori esercizio, anche a consentire l'esecuzione di verifiche e controlli atti alla realizzazione di eventuali interventi necessari per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle dighe stesse.

1) Il decreto-legge n. 79 del 2004.

      Il decreto-legge presentato dal Governo è suddiviso in 6 articoli e reca prevalentemente disposizioni finalizzate ad avviare una immediata e straordinaria attività di controllo dello stato di manutenzione e dei requisiti di sicurezza e, quindi, di messa in sicurezza delle dighe rientranti nell'ambito di competenza del Registro italiano dighe (RID), cioè quelle di dimensioni superiori ai limiti definiti dalle norme vigenti, a ridotte condizioni di stabilità, disponendo a tali scopi un finanziamento aggiuntivo rispetto ai finanziamenti ordinari assegnati al RID. Le disposizioni recate dal complesso del decreto, in relazione al problema delle dighe, possono essere sostanzialmente suddivise in due categorie: disposizioni relative alla sicurezza delle dighe fuori esercizio (articoli 1, 2 e 3, commi 1 e 2); disposizioni relative alla sicurezza delle dighe in esercizio (articolo 3, commi 3 e 4, e articolo 4).
      L'articolo 1 dispone che il RID individui, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame le dighe fuori esercizio per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, consistente nella demolizione anche parziale dello sbarramento. Tali dighe costituiscono, in sé, un potenziale pericolo. L'elenco delle dighe aventi queste caratteristiche deve essere trasmesso dal RID alle regioni che, a loro volta, devono integrarlo. Al riguardo, nel corso dell'esame in Commissione è stata sottolineata la rilevanza della disposizione, che richiama il sistema della autonomie ad un pieno coinvolgimento e ad un meccanismo di corresponsabilità nell'attuazione del decreto-legge: le autorità locali rappresentano, infatti, il punto nodale del provvedimento e debbono attivarsi prontamente per fornire al RID le informazioni necessarie, a completamento del quadro ricognitivo posto in essere a livello centrale. A tal fine, come si vedrà in seguito, è stato approvato un apposito emendamento in proposito, che fissa limiti temporali per la realizzazione dei citati adempimenti.
      L'articolo 2 dispone, in merito agli interventi di messa in sicurezza delle dighe fuori esercizio, modalità per la realizzazione e il controllo di quei provvedimenti atti ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, nonché il loro finanziamento.
      L'articolo 3 prevede che - a supporto delle attività di cui all'articolo 2 - svolga la propria opera un Comitato di alta sorveglianza composto da cinque esperti (commi 1 e 2). I due commi successivi riguardano, invece, non le sole dighe fuori esercizio, ma l'attività complessiva e ordinaria del RID, prevedendo un potenziamento della struttura, con un apposito stanziamento, nonché un coordinamento con il Dipartimento della protezione civile.
      L'articolo 4 dispone in merito ad una attività generalizzata di verifica sismica ed idraulica, in funzione della variata classificazione

 

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dei siti in base a quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, non limitata alle sole dighe non più in esercizio, ma estesa a tutte le dighe esistenti. Il comma 2 dispone che il RID - entro il termine di trenta giorni - emani norme tecniche per la verifica sismica, mentre il comma 3 affida ai concessionari, o comunque ai soggetti che eserciscono l'opera, il compito di effettuare le verifiche.
      L'articolo 5 prevede che - in via generale - tutte le somme derivanti dal «netto ricavo del mutuo» contratto con le risorse stanziate da una norma di spesa recata dal decreto-legge n. 132 del 1999 (per l'acquisto da parte della Protezione civile di un complesso immobiliare), possano essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori finalità di protezione civile per le quali non sussista specifica autorizzazione di spesa.
      In linea generale, dunque, il Governo, nell'emanare il provvedimento in esame, ha assunto una importante responsabilità, facendosi carico di favorire una serie di interventi per la messa in sicurezza delle dighe presenti sul territorio nazionale. Si tratta di una finalità di grande rilievo, in ordine alla quale il Parlamento non può che assumere - a giudizio del relatore - un orientamento favorevole.

2) L'istruttoria in Commissione.

      La VIII Commissione ha proceduto celermente all'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge, nonostante i limitatissimi tempi a disposizione, derivanti da un repentino inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Tale circostanza ha pertanto fatto sì che, come rilevato in particolare dai deputati di alcuni gruppi, non si sia potuto svolgere un approfondito lavoro istruttorio in Commissione.
      In ogni caso, anche grazie ad un atteggiamento di fattiva e leale collaborazione da parte del rappresentante del Governo, la Commissione ha potuto acquisire una serie di elementi informativi, che si erano resi necessari a causa di alcuni aspetti problematici legati al provvedimento. In particolare, il Governo ha fronteggiato prontamente alcune carenze informative ed incongruenze riscontrabili nella relazione di accompagnamento e nella stessa relazione tecnica, che non fornivano elementi sufficienti a far comprendere al Parlamento le reali dimensioni del fenomeno. È stato pertanto fornito alla Commissione un quadro di sintesi dell'intera situazione, con la specifica indicazione delle grandi dighe che dovrebbero essere interessate dal decreto-legge in esame, e sono state illustrate le motivazioni che stavano alla base di alcuni passaggi della stessa relazione di accompagnamento.
      In tal senso, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione, anche alla luce delle informazioni ricevute dal Governo, sono stati approvati alcuni emendamenti del relatore e dello stesso Governo, che hanno contribuito ad apportare al testo alcuni miglioramenti di carattere tecnico e sostanziale e del cui contenuto si darà conto successivamente. In questa sede, nel riconoscere ai gruppi di opposizione un atteggiamento costruttivo, caratterizzato dalla decisione di non presentare propri emendamenti in Commissione e di non partecipare alle votazioni, il relatore intende soltanto fare presente all'Assemblea che numerosi deputati di opposizione della VIII Commissione hanno comunque preannunciato l'intenzione di concentrare la fase di presentazione ed analisi degli emendamenti direttamente in Aula, essendo stata da più parti rappresentata, anche in via informale, l'incongruità dei tempi di calendarizzazione del provvedimento indicati dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Occorre pertanto dare atto ai gruppi di opposizione di un orientamento non ostruzionistico, che ha consentito di non ritardare i lavori in Commissione.

3) I pareri espressi.

      Le Commissioni I e II hanno espresso parere favorevole con osservazioni sul disegno

 

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di legge. La XI Commissione ha espresso parere favorevole. Di questi pareri si terrà certamente conto nel prosieguo dell'iter in Assemblea. Per quanto concerne il Comitato per la legislazione, tale organo, nel suo parere, ha formulato cinque specifiche osservazioni. La VIII Commissione ha fatto chiarezza circa le osservazioni del Comitato relative al riferimento normativo di cui all'articolo 5, nonché a quello di cui all'articolo 4, comma 2. Non si è invece ritenuto necessario intervenire nel dettaglio delle altre osservazioni formulate, in quanto, pur riconoscendo la congruità dei rilievi espressi in ordine alla chiarezza e semplificazione del testo, si ritiene che essi non incidano sul merito del provvedimento in modo così diretto da dovervi apportare le relative modifiche, trattandosi, in sostanza, di osservazioni relative a, sia pur significative, questioni di tecnica legislativa.

4) Il testo proposto dalla Commissione.

      Al termine dell'esame in sede referente, la VIII Commissione ha pertanto deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione del testo presentato dal Governo, apportando alcune limitate modifiche, che riguardano in sostanza i seguenti aspetti:

          a) l'introduzione di integrazioni di carattere tecnico, finalizzate in prevalenza al coordinamento normativo del testo;

          b) la definizione di alcuni termini relativi ad adempimenti previsti a carico del Registro italiano dighe (RID) e degli enti territoriali competenti, al fine di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi (articolo 1, commi 1 e 2);

          c) la disciplina dei criteri per consentire, in sede di prima applicazione, la determinazione del contributo annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe al RID, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali di vigilanza e controllo (articolo 3, comma 3-bis);

          d) il potenziamento dell'organico dello stesso RID in termini di personale, per fare fronte alle ulteriori incombenze derivanti dal provvedimento in esame (articolo 4-bis).

      In tal senso, nell'auspicare un confronto parlamentare sereno e costruttivo sul testo proposto, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 79 del 2004.

Antonio MEREU, Relatore.

 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 4863,

            rilevato che il provvedimento in esame reca un contenuto parzialmente omogeneo, in quanto la finalità prevalente è quella di disciplinare una immediata e straordinaria attività di controllo dello stato di manutenzione e dei requisiti di sicurezza e quindi di messa in sicurezza delle dighe rientranti nell'ambito di competenza del Registro italiano dighe (RID), ma in esso sono pur tuttavia inserite disposizioni che non sembrerebbero riconducibili, se non indirettamente, a tali finalità (in particolare l'articolo 2, comma 4, e l'articolo 5);

            ricordato che le funzioni del Registro italiano dighe (RID) sono state oggetto, in tempi recenti, di numerosi interventi normativi di rango primario e secondario;

            constatato che all'articolo 2, comma 4, la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            segnalato, infine, che il disegno di legge di conversione è privo sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare a quale "attività di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959" si intende fare riferimento per la predisposizione dell'elenco delle dighe fuori esercizio, dal momento che il citato regolamento disciplina la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe, prevedendo, all'articolo 9 la vigilanza dei lavori, mentre all'articolo 15 la vigilanza durante l'esercizio;

 

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                all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui si prevede che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe si provvede mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se, in ogni caso, l'emanazione delle suddette ordinanze presuppongano la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 5;

                all'articolo 5 dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il riferimento alle "somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 1999", atteso che il citato articolo 8, comma 3, che riguarda l'acquisto di un complesso immobiliare da adibire a sede del Centro polifunzionale di protezione civile e il suo eventuale utilizzo a fini remunerativi, prevede che i relativi proventi siano riassegnati al fondo per la protezione civile; né si evincono elementi di chiarificazione dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 4, comma 2, ove si dispone che le norme tecniche per la verifica sismica delle dighe siano adottate "ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare non semplicemente l'articolo 5-bis del decreto legge n. 269 del 2003, quanto piuttosto l'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 269 del 2003;

                all'articolo 4, comma 4, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame dettando direttamente - per maggiore chiarezza - la disciplina relativa all'approvazione tecnica di progetti finalizzati all'incremento delle condizioni di sicurezza, ed i relativi termini, evitando il richiamo al decreto-legge n. 507 del 1994, che attiene al termine per l'approvazione tecnica di progetti relativi alla realizzazione delle dighe.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

            esaminato il disegno di legge C. 4863, di conversione del decreto-legge n. 79 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe;

 

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            rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge, essendo volte a eliminare un potenziale rischio per la pubblica incolumità, appaiono sostanzialmente riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            osservato inoltre che tali disposizioni, sotto altro profilo, sono ascrivibili alle materie «governo del territorio» e «protezione civile», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

            rilevato, infine, che l'articolo 3, primo comma, del decreto-legge, nell'istituire un Comitato di alta sorveglianza, reca una normativa in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», la cui disciplina è demandata dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge sia valutata l'opportunità di prevedere forme di partecipazione delle regioni al procedimento preordinato alla valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe in esercizio da sottoporre a verifica sismica e idraulica, atteso che tale partecipazione è invece prevista, all'articolo 1, nel procedimento per la messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge in oggetto;

            sottolineata l'inopportunità dello strumento della decretazione di urgenza utilizzato per riorganizzare organicamente la materia della sicurezza delle grandi dighe e, pertanto, al di fuori di interventi esclusivamente emergenziali;

 

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            osservato che l'articolo 4 prevede che i componenti del Comitato di alta sorveglianza siano scelti anche tra i magistrati amministrativi;

            rilevata l'inopportunità di conferire ai magistrati amministrativi ulteriori incarichi extragiudiziari che li distraggano dagli incarichi istituzionali;

            sottolineata l'esigenza che i componenti del Comitato di alta sorveglianza siano scelti tra soggetti aventi alti profili di professionalità nel settore della sicurezza delle dighe;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 4 valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i componenti del Comitato di alta sorveglianza siano scelti tra soggetti aventi alti profili di professionalità nel settore della sicurezza delle dighe e non tra i magistrati amministrativi.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La Commissione Lavoro pubblico e privato,

            premesso che la materia della sicurezza delle grandi dighe riveste profili di grande delicatezza in relazione ai possibili rischi per le popolazioni residenti a valle di tali impianti;

            sottolineata l'esigenza di una costante rivalutazione della sicurezza delle dighe, sia in esercizio sia fuori esercizio, attraverso un costante monitoraggio che si avvalga di comprovate professionalità tecnico-scientifiche ed amministrative;

            evidenziata l'esigenza di assicurare piena efficacia all'attività, ordinaria e straordinaria, del Registro italiano dighe, attraverso un opportuno coordinamento della relativa normativa, al fine di distinguere l'attività straordinaria ed occasionale del Registro italiano dighe da quella ordinaria e le relative risorse finanziarie;

            ritenendo indispensabile attribuire carattere permanente - e non solo straordinario - della disciplina volta alla messa in sicurezza delle grandi dighe;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.

      1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.      2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 1, dopo le parole: «attività di vigilanza» sono inserite le seguenti: «prevista dal regolamento» e le parole: «trenta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

            al comma 2, dopo le parole: «segnalano al Registro italiano dighe», sono inserite le seguenti: «, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1,».

        All'articolo 2:

            al comma 3, le parole «Comitato di alta vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato di alta sorveglianza».

        All'articolo 3:

            dopo il comma 3, è inserito il seguente:

            «3-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, relativo al contributo annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe, si prescinde, in sede di prima applicazione, da quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136».

        All'articolo 4:

            al comma 1, le parole: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale»;

                al comma 2, le parole: «dell'articolo 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 5-bis» e dopo le parole «di cui all'articolo 52 del», sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

        Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

        «Art. 4-bis. - (Disposizioni per il Registro italiano dighe). - 1. Il Registro italiano dighe è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione, nell'ambito dei posti in organico di cui alla

 

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tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di quaranta unità, delle quali quindici unità per l'anno 2004 e venticinque unità per l'anno 2005. Il Registro italiano dighe è altresì autorizzato ad assumere, sempre nell'ambito dei posti in organico, due dirigenti di seconda fascia con specifica esperienza negli ambiti di competenza del Registro italiano dighe con le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con le procedure previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004 e di ulteriori 780.000 euro a decorrere dall'anno 2005 e successivi, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
 

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Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2004.
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le quali risulti assente il concessionario di derivazione o il richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, tenuto conto che le stesse dighe costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumità, nonché la indifferibilità di effettuare aggiornate verifiche sismiche ed idrologiche per consentire il completamento delle attività di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe esistenti sul territorio nazionale, nonché per altri interventi ed iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della collettività, affidati alla Protezione civile;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza).

Articolo 1.
(Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza).

        1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1o agosto 2002, n. 166, nonché delle risultanze dell'attività di vigilanza di cui al decreto del Presidente della

        1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1o agosto 2002, n. 166, nonché delle risultanze dell'attività di vigilanza prevista dal regolamento di cui al


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Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, così da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purché risulti garantita la sicurezza del sito.decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, così da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purché risulti garantita la sicurezza del sito.
        2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 è comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome e alle autorità di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino segnalano al Registro italiano dighe la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche conto delle risultanze dell'attività straordinaria di ricognizione lungo i corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.        2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 è comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome e alle autorità di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino segnalano al Registro italiano dighe, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1, la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche conto delle risultanze dell'attività straordinaria di ricognizione lungo i corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Articolo 2.
(Interventi urgenti per la messa in sicurezza).

Articolo 2.
(Interventi urgenti per la messa in sicurezza).

      1. Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima legge n. 225 del 1992, di uno o più Commissari delegati, di comprovata professionalità tecnico-scientifica o amministrativa, a cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo e che possono avvalersi anche dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.), territorialmente competenti, di cui all'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le determinazioni commissariali sono adottate previa acquisizione del motivato parere tecnico vincolante del Registro italiano dighe.

        1. Identico.

        2. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati contributi quindicennali ai mutui che l'ente Registro italiano dighe può stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente pari a euro 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a euro 785.000 a         2. Identico.

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decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
        3. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei fondi tra i commissari delegati, sentito il Comitato di alta vigilanza di cui all'articolo 3.        3. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei fondi tra i commissari delegati, sentito il Comitato di alta sorveglianza di cui all'articolo 3.
        4. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: «livello sovraregionale» sono inserite le seguenti: «non più di».        4. Identico.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.        5. Identico.

Articolo 3.
(Monitoraggio degli interventi e disposizioni
per il Registro italiano dighe).

Articolo 3.
(Monitoraggio degli interventi e disposizioni
per il Registro italiano dighe).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della tempistica, al fine di assicurare il più celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato è composto da cinque esperti, di comprovata capacità ed esperienza, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'università e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria sono svolti dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attività ordinaria del personale, senza maggiori oneri né deroghe al contratto collettivo. I compensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza sono definiti con il decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al bilancio del Registro italiano dighe.

        1. Identico.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.        2. Identico.
        3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto e con riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attività di         3. Identico.

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monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa, per l'anno 2004, di euro 2,5 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
         3-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, relativo al contributo annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe, si prescinde, in sede di prima applicazione, da quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
        4. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, collabora con il Registro italiano dighe per l'espletamento delle attività di cui al presente decreto, sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.        4. Identico.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.        5. Identico.

Articolo 4.
(Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe).

Articolo 4.
(Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe).

        1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

        1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

        2. Il Registro italiano dighe provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla redazione di norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.        2. Il Registro italiano dighe provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla redazione di norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure

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 di cui all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
        3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e carico del concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del soggetto che, anche in assenza di concessione, esercisce l'opera, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla data di adozione delle norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la relativa approvazione.        3. Identico.
        4. Il Registro italiano dighe richiede, ove necessario, ai soggetti di cui al comma 3 la redazione del progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono ridotti a novanta giorni.        4. Identico.
 

Articolo 4-bis.
(Disposizioni per il Registro italiano dighe).
 

        1. Il Registro italiano dighe è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione, nell'ambito dei posti in organico di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di quaranta unità, delle quali quindici unità per l'anno 2004 e venticinque unità per l'anno 2005. Il Registro italiano dighe è altresì autorizzato ad assumere, sempre nell'ambito dei posti in organico, due dirigenti di seconda fascia con specifica esperienza negli ambiti di competenza del Registro italiano dighe con le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con le procedure previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004 e di ulteriori 780.000 euro a decorrere dall'anno 2005 e successivi, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile).

Articolo 5.
(Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile).

        1. Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999,

        Identico.


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n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di ulteriori finalità di protezione civile per le quali non sussiste specifica autorizzazione di spesa. Le predette somme affluiscono al Fondo per la protezione civile.

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 29 marzo 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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