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PDL 4765

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4765



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GAMBINI, RUGGERI, CARLI, NIEDDU, QUARTIANI,
CAZZARO, BUGLIO, CIALENTE, LULLI, RUGGHIA

Disciplina dell'attività delle società fornitrici
di servizi sostitutivi di mensa aziendale

Presentata il 1o marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Le imprese che non sono in grado di organizzare per il proprio personale una mensa interna o di stipulare convenzioni dirette con ristoranti e mense aziendali, assicurano comunemente questo servizio ricorrendo alla rete di esercizi pubblici e ad altre attività come i piccoli esercizi commerciali, le gastronomie e le rosticcerie, che vendono prodotti di gastronomia pronti per il consumo e che sono convenzionati con le società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale.
      In tale modo il dipendente, utilizzando un ticket, consuma il pasto presso gli esercizi convenzionati ed è così che, non solo in ambito privato, ma anche nel settore del pubblico impiego, i buoni pasto sono entrati nell'uso comune. Sulla crescita del settore della ristorazione aziendale ha influito però non solo la necessità di garantire al lavoratore il servizio-mensa, ma anche la spinta verso nuove e più efficienti forme di organizzazione, strutturate in modo da contenere entro limiti accettabili il costo del lavoro.
      L'attività svolta dalle società che si dedicano prevalentemente all'emissione dei ticket e alla stipulazione di convenzioni con gli esercizi pubblici e con gli altri servizi summenzionati, reca d'altra parte tra i propri tratti peculiari indubbi rischi di commissione di illeciti dovuti all'emissione di titoli figurativi per un determinato valore economico. Anche da questo aspetto sorge l'esigenza di un'apposita disciplina che fissi princìpi tali da consentire una crescita più equilibrata e trasparente, conferendo agli operatori che ne fanno parte un grado maggiore di affidabilità e di competitività.
 

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      A tali finalità rispondono le disposizioni contenute nella presente proposta di legge che determinano le caratteristiche minime indispensabili sia per gli operatori che svolgono attività di emissione di buoni pasto, sia per quelli che provvedono alla somministrazione delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale.
      Per concorrere ulteriormente ad un'ottimale funzionalità del sistema la proposta di legge introduce norme che delineano la natura e la funzione del buono pasto e i limiti del suo utilizzo, allo scopo di evitare episodi di uso improprio.
      La proposta di legge intende inoltre risolvere un altro importante problema, ovvero quello della compensazione degli interessi economici delle parti interessate, al fine di assicurare una congrua remunerazione alle società emettitrici, un adeguato guadagno agli esercenti che effettuano la somministrazione o la cessione di prodotti alimentari in base a convenzione, un efficiente ed efficace servizio ai consumatori, tenendo inoltre presente l'obiettivo prioritario del contenimento dei prezzi.
      Attualmente, aderendo come previsto dalla vigente legislazione alle convenzioni stipulate per il servizio sostitutivo di mensa dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP), le pubbliche amministrazioni aggiudicano la fornitura del servizio alle società che assicurano l'offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò comporta, da parte delle società emettitrici, l'applicazione di uno sconto percentuale a favore delle amministrazioni sul valore nominale del buono pasto, che in recenti casi ha raggiunto valori considerevoli.
      Le predette società si assicurano margini di redditività mediante le commissioni che impongono agli esercenti pubblici e agli altri esercizi commerciali e artigianali con cui stipulano le convenzioni, sfruttando altresì la liquidità che si crea nel differire il pagamento di quanto dovuto al momento della consegna dei buoni pasto da parte di tali esercizi.
      Questo genere di transazioni rischia di condurre a fenomeni tali da comportare perdite secche per gli esercenti commerciali e, in ultima istanza, un diminuito valore dei ticket per i dipendenti.
      Gli articoli da 5 a 8 della presente proposta di legge hanno come scopo precipuo quello di superare l'impasse venutasi a creare, agendo mediante un organismo appositamente istituito per la compensazione dei diversi interessi in campo: si tratta di una commissione, alla quale prendono parte i rappresentanti di tutte le parti pubbliche e private interessate, che assume decisioni comuni sui meccanismi economici di determinazione delle percentuali di sconto e fissa ineludibili termini di pagamento, scaduti i quali decorrono gli interessi di legge.
      In attesa dell'istituzione di tale organismo designato, le percentuali massime di sconto sono transitoriamente fissate da un decreto del Ministro delle attività produttive, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      La proposta di legge disciplina con l'articolo 1 l'attività di emissione dei buoni pasto, svolta da società costituite a tale scopo, e la stipula delle convenzioni tra le società di emissione e gli esercizi presso i quali i buoni pasto sono spendibili, al fine di garantire il contenimento dei prezzi e il servizio ai consumatori, assicurando una congrua remunerazione alle società emettitrici e un adeguato guadagno agli esercenti che effettuano la somministrazione o la cessione dei prodotti alimentari.
      Viene richiamato l'articolo 41, terzo comma, della Costituzione, laddove afferma che la legge determina i programmi opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
      L'articolo 2 reca le definizioni: per attività di emissione di buoni pasto si intende quella svolta esclusivamente da società di capitali, finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa istituito da un datore di lavoro pubblico o privato. Per servizi sostitutivi di mensa resi dietro commessa a mezzo dei buoni pasto si intendono le somministrazioni di alimenti e di bevande effettuate dai pubblici esercizi previsti dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, e da eventuali leggi regionali vigenti in materia di commercio; le somministrazioni di alimenti e di bevande effettuate da mense aziendali ed interaziendali; le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate, oltre che dagli stessi pubblici esercizi, da mense aziendali e interaziendali, da rosticcerie e da gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, oltre alle cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo effettuate dagli esercizi di vicinato, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o da eventuali leggi regionali vigenti in materia di commercio, ai quali sia consentita la vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare.
      L'articolo 3 si occupa dei requisiti delle società di emissione. L'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali, il cui capitale sociale interamente versato non sia inferiore a 100.000 euro. L'oggetto sociale deve essere rappresentato dall'emissione di buoni pasto, finalizzata alla somministrazione di servizi per la ristorazione, con esclusione espressa di ogni altra attività non connessa, e in particolare dell'attività finanziaria, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma esercitata.
      Le società emettitrici di buoni pasto svolgono la propria attività previa dichiarazione resa al Ministero delle attività produttive, sotto la responsabilità dei rappresentanti legali, di rispondenza ai requisiti richiesti dalla legge.
      A tutela degli esercizi convenzionati, dei datori di lavoro e degli utenti, le società emettitrici sono tenute a prestare una fideiussione bancaria, da allegare alla predetta dichiarazione, secondo le modalità e nella misura previste dal Ministro delle attività produttive, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 4 disciplina le caratteristiche dei buoni pasto, il loro valore, il loro utilizzo, i beneficiari, le caratteristiche ai fini fiscali, le condizioni di emissione e l'introduzione di meccanismi atti a garantire i soggetti interessati da eventuali falsificazioni.
      L'articolo 5 stabilisce i contenuti delle convenzioni stipulate tra società emettitrici di buoni pasto e titolari di esercizi pubblici e attività commerciali o artigiane. Tali convenzioni devono riportare, a pena di nullità, l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto spesi presso gli esercizi convenzionati, le specifiche condizioni e garanzie di pagamento dei buoni pasto e le clausole di spendibilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità e ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, espressi e uniformi.
      L'articolo 6 stabilisce che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è istituita, con il decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 3, una commissione finalizzata a compensare gli interessi dei datori di lavoro, delle società emettitrici e dei titolari di esercizi pubblici, di attività commerciali o artigiane, composta dai rappresentanti di dette categorie, dai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, da rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, dell'Autorità garante delle concorrenza e del mercato, oltre che dalle rappresentanze dei consumatori e dei sindacati dei lavoratori. La commissione, presieduta dal rappresentante del Ministero delle attività produttive, determina le percentuali massime di sconto che possono essere riconosciute sul valore facciale del buono pasto dalle società emettitrici ai datori di lavoro pubblici e privati che ad esse si rivolgono per organizzare il servizio sostitutivo di mensa e le percentuali massime di sconto che possono essere riconosciute alle società emettitrici di buoni pasto da parte dei titolari di esercizi pubblici, di attività commerciali o artigiane. Le citate percentuali massime hanno validità semestrale, con scadenza al 31 dicembre e al 30 giugno di ciascun anno. La commissione decide in merito alle percentuali entro un
 

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mese dalla scadenza di ciascuno di tali termini.
      L'articolo 7 si occupa di termini massimi di pagamento che, a fronte della presentazione dei buoni pasto da parte degli esercenti, sono fissati per le società emettitrici in un massimo di trenta giorni dalla data della fatturazione di fine mese.
      In caso di mancato pagamento entro i predetti termini, decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi legali nella misura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
      L'articolo 8 reca le disposizioni finali, il sistema sanzionatorio e le abrogazioni. In attesa dell'istituzione della commissione di composizione degli interessi istituita dall'articolo 6 e fino alla prima deliberazione della stessa, le percentuali massime di sconto sono fissate con il decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 3.
      I termini economici previsti dai contratti, comprese le convenzioni CONSIP, in essere alla data di entrata in vigore della legge, devono essere adeguati alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 8 entro un mese dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività produttive.
      Successivamente alla fissazione, da parte della commissione di cui all'articolo 6, delle percentuali massime di sconto, i contratti e le convenzioni CONSIP devono essere adeguati ad ogni successiva determinazione entro un mese dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
      In caso di mancato adeguamento delle percentuali di sconto da parte delle società emettitrici di buoni pasto, gli interessati ottengono, agendo dinanzi l'autorità giudiziaria, l'allineamento delle percentuali di sconto ai limiti massimi o a quelli, minori, ritenuti congrui dal giudice, nonché il risarcimento del maggior danno subìto, oltre agli interessi. Qualora le società emettitrici subiscano condanna in giudizio, alle stesse si applica la sanzione accessoria della perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un triennio.
      È infine abrogata la norma vigente in materia di buoni pasto recata dall'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Campo di applicazione e finalità).

      1. La presente legge disciplina l'attività di emissione dei buoni pasto svolta da società a tale scopo costituite, nonché la stipula delle convenzioni tra le società di emissione e gli esercizi presso i quali i buoni pasto sono spendibili, al fine di garantire il contenimento dei prezzi e il servizio ai consumatori, assicurando una congrua remunerazione alle società emettitrici e un adeguato guadagno agli esercenti che effettuano la somministrazione o la cessione dei prodotti alimentari, nel rispetto dell'articolo 41, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Per attività di emissione di buoni pasto si intende l'attività, svolta esclusivamente da società di capitali, finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa istituito da un datore di lavoro pubblico o privato.
      2. Per servizi sostitutivi di mensa resi, dietro commesse, delle imprese di cui al comma 1, a mezzo di buoni pasto, si intendono:

          a) le somministrazioni di alimenti e di bevande effettuate dai pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e successive modificazioni, e da quelli in tale ambito eventualmente individuati dalle leggi regionali vigenti in materia di commercio;

          b) le somministrazioni di alimenti e di bevande effettuate da mense aziendali e interaziendali, e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate, oltre che dai pubblici

 

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esercizi, da mense aziendali e interaziendali, da rosticcerie e da gastronomie artigianali i cui titolari sono iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni;

          c) le somministrazioni di alimenti e di bevande effettuate dagli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e da quelli in tale ambito eventualmente individuati dalle leggi regionali vigenti in materia di commercio, ai quali è consentita la vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare.

Art. 3.
(Requisiti delle società di emissione).

      1. L'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente dalle società di cui all'articolo 2, comma 1, il cui capitale sociale interamente versato non sia inferiore a 100.000 euro.
      2. L'oggetto sociale delle società di cui al comma 1 è rappresentato dall'emissione di buoni pasto, finalizzata alla somministrazione di servizi per la ristorazione, con esclusione espressa di ogni altra attività non connessa, e in particolare dell'attività finanziaria, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma esercitata.
      3. Le società emettitrici di buoni pasto svolgono la propria attività previa dichiarazione resa al Ministero delle attività produttive, sotto la responsabilità dei rappresentanti legali, di rispondenza ai requisiti richiesti dalla presente legge.
      4. A tutela degli esercizi convenzionati, dei datori di lavoro e degli utenti, le società emettitrici di buoni pasto sono tenute a prestare una fideiussione bancaria, da allegare alla dichiarazione di cui al comma 3, secondo le modalità e nella misura previste con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 4.
(Caratteristiche dei buoni pasto).

      1. Ai sensi della presente legge i buoni pasto:

          a) costituiscono documenti destinati all'identificazione dei beneficiari e possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro, nell'ambito di un rapporto di subordinazione e durante la giornata lavorativa;

          b) non rappresentano un titolo di credito, escludendosi qualsiasi facoltà di cessione dei medesimi sia a titolo gratuito che oneroso, a pena di nullità;

          c) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro subordinato, se non per la quota eccedente il valore facciale pari a quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

      2. I buoni pasto sono realizzati secondo i criteri determinati dal Ministro delle attività produttive con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, che stabilisce:

          a) l'indicazione del valore facciale dei buoni pasto;

          b) le condizioni di emissione dei buoni pasto;

          c) l'introduzione di meccanismi atti a garantire i soggetti interessati da eventuali falsificazioni.

Art. 5.
(Contenuti delle convenzioni).

      1. Le convenzioni stipulate tra società emettitrici di buoni pasto e titolari di esercizi pubblici, di attività commerciali e artigiane devono riportare, a pena di nullità:

          a) l'indicazione del termine di emissione dei buoni pasto spesi presso gli esercizi convenzionati;

 

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          b) le specifiche condizioni e garanzie di pagamento dei buoni pasto;

          c) le clausole di spendibilità dei buoni pasto, relative alle condizioni di validità e ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso e uniforme.

Art. 6.
(Commissione di compensazione
degli interessi).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, una commissione composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, da rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle associazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale, del settore del commercio, del settore dei pubblici esercizi, delle imprese artigiane, delle società emettitrici di buoni pasto, dei consumatori, nonché dei sindacati dei lavoratori dipendenti.
      2. La commissione di cui al comma 1, presieduta da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, determina:

          a) le percentuali massime di sconto che possono essere riconosciute sul valore facciale del buono pasto dalle società emettitrici ai datori di lavoro pubblici e privati che ad esse si rivolgono per organizzare il servizio sostitutivo di mensa;

          b) le percentuali massime di sconto che possono essere riconosciute sul valore facciale del buono pasto alle società emettitrici di buoni pasto dai titolari di esercizi pubblici, di attività commerciali o artigiane.

      3. Le percentuali massime di cui al comma 2 hanno validità semestrale, con scadenza al 31 dicembre e al 30 giugno di ciascun anno. La commissione di cui al

 

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comma 1 decide in merito alle predette percentuali entro il mese precedente alla data di scadenza di ciascuno dei citati termini.

Art. 7.
(Termini di pagamento).

      1. Il termine massimo per il pagamento, a fronte della presentazione dei buoni pasto da parte degli esercenti, è fissato per le società emettitrici in un massimo di trenta giorni dalla data della fatturazione di fine mese.
      2. In caso di mancato pagamento entro i termini di cui al comma 1, decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla data di scadenza, gli interessi legali nella misura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 8.
(Disposizioni finali, sanzioni e abrogazioni).

      1. Nelle more dell'istituzione della commissione di cui all'articolo 6 e fino alla prima deliberazione della stessa, le percentuali massime di sconto di cui all'articolo 6, comma 2, sono fissate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4.
      2. I termini economici previsti dai contratti, comprese le convenzioni CONSIP, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati alle disposizioni stabilite ai sensi del comma 1 entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 4.
      3. Successivamente alla fissazione, da parte della commissione di cui all'articolo 6, delle percentuali massime di sconto, i contratti e le convenzioni CONSIP devono essere adeguati ad ogni successiva determinazione entro un mese dalla data di pubblicazione del provvedimento di fissazione delle percentuali nella Gazzetta Ufficiale.
      4. In caso di mancato adeguamento delle percentuali di sconto da parte delle

 

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società emettitrici di buoni pasto, gli interessati hanno facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria ai fini dell'allineamento delle percentuali di sconto ai limiti massimi o a quelli, minori, ritenuti congrui dal giudice, nonché del risarcimento del maggior danno subìto, oltre agli interessi.
      5. Qualora le società emettitrici, nel caso di cui al comma 4, subiscano condanna in giudizio, alle stesse si applica la sanzione accessoria della perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un triennio.
      6. L'articolo 4 della legge 25 marzo 1977, n. 77, è abrogato.


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